AAS 1 (1909), p. 42

biennio dies aliquot, non ultra hebdomadam, singulis concedere debebunt,
ut piis exercitationibus vacent.
3.° Morbo aut alia causa impediti quominus Officium adeant, reni
Praelato significent.
4.° Exceptis maioribus administris, itemque scriba protocolli, diribitore
atque aliis, qui sui muneris gratia debent se adeuntes excipere, ceteris
non licet per horas officii visitantem quemquam- admittere.
5.° In sua quisque munia religiose et quam optime explenda incumbet;
nec fas erit cuiquam alienam occupare provinciam, aut in sui locum
substituere quempiam, aut ipse alium sufficere.
6.° Verum, si Praelatus id committat, quilibet administer se promptum
exhibebit ad subrogandos collegas, atque ad alia non communia [pensa
quae forte sint expedienda. ,
7.° Erit curae omnibus, maxime iis qui praesunt, ne diu negotia
iaceant. Danda igitur opera ut necessaria studia, ut actorum perscriptio, ut
expeditio negotiorum ea sollicitudine procedant, quae naturae rerum tractandarum
et normis Officii respondeant.
8.° Quoties igitur. designatae horae muneri explendo satis non sint,
administri reliquum operis aut domi conficient, aut morabuntur in Officio

deirOfficio, ogni anno o biennio i Superiori dovranno concedere ad ogni impiegato
alcuni giorni, non però oltre una settimana, per ritirarsi in spirituali esercizi.
3.° Nel caso di malattia o di altro impedimento ogni officiale dovrà avvertire il
suo Superiore della causa che lo trattiene dail'intervenire in Officio.
ì.° Eccettuati gli officiali maggiori, il protocollista, il distributore, ed altri,
che per dovere del loro officio sono obbligati a ricevere chi a loro s'indirizza;
per tutti gli altri rimane vietato ricevere visite e persone durante le ore di
officio.
5. Ognuno deve attendere a disunpegnare coscienziosamente e nel miglior9
modo possibile i lavori che gli sono assegnati. E nessuno di propria autorità potrà
immischiarsi negli altrui, o farsi sostituire in essi da altri, o sostituire altri, sia
pure dello stesso dicastero.
6.° Qualora però ne venga incaricato dai Superiori, ogni officiale deve prestarsi
e per sostituire i compagni e per altri lavori straordinari del proprio dicastero,
cui si debba dare evasione.
7.° Sarà cura di tutti, e in primo luogo dei Superiori del dicastero, che gli
affari non rimangano arretrati. La registrazione, lo studio e l'evasione dei medesimi
dovranno procedere con tutta quella sollecitudine che è compatibile colla
natura della cosa da trattarsi e le norme dei rispettivo dicastero.
8.° Quante volte quindi le ore di officio non siano sufficienti per gli effetti
sopra indicati, dovranno gli officiali compiere il resto del lavoro in casa, o allun-

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