AAS 1 (1909), p. 43
diutius, aut revertentur post meridiem, prout visum fuerit Moderatori
opportunius.
9.° Quod si productus hic labor fere quotidianum evadat, Moderatorum
erit eum ex aequo remuneran.
10.° Iidem administrorum nomina, qui doctrina, diligentia, rerum
agendarum peritia, vitaeque honestate praecellant, Summo Pontifici significanda
curabunt.
11. Administro nemini licet agentis, procuratoris, advocati partes0
assumere, neque in suo, neque in alieno Officio.
Unum eximitur procuratoris vel advocati munus in Sanctorum causis,
quo munere fungi poterunt administri minores ad SS. Rituum Congregationem
non pertinentes.
12.° Si quis administer negligentia culpàve suo officio defuerit, erit
admonendus, aut aliqua poena multandus, aut loco movendus ad tempus,
aut etiam omnino dimittendus, pro admissi gravitate aut reddendi frequentia.
13.° Si autem a sacerdotis aut christiani viri jaut civis officiis ita
declinaverit, ut in ius rapi debuerit, aut publicae existimationis iacturam
fecerit, suo loco movebitur ad tempus, aut omnino dimittetur.
gare l'orario mattutino, o ritornare in officio per qualche tempo nelle ore pomeridiane,
secondo il discreto giudizio del Prelato superiore del dicastero.
9.° Se però questo prolungamento di occupazione si rendesse abituale, sarà
cura dei Superióri del dicastero che il maggior lavoro venga compensato secondo
equità.
10.° Sarà pur cura dei medesimi segnalare al Sommo Pontefice coloro che
per scienza, diligenza, capacità e condotta si distinguano sopra i loro compagni.
11. Niuno impiegato può esercitare l'officio di agente, procuratore od avvo-0
cato, sia nel suo dicastero, sia in altri.
Si eccettua soltanto l'officio di procuratore ed avvocato nelle cause dei Santi,
il quale potrà essere disimpegnato dà officiali minori che non appartengono alla
Congregazione dei Riti.
12.° Qualora un impiegato per negligenza o colpa venisse meno ai suoi
doveri di officio, dev'essere ammonito, sottoposto ad ammenda, sospeso od anche
dimesso dall'officio, secondo la gravità della mancanza o la recidività.
13.° Che se disgraziatamente venisse meno ai suoi doveri di sacerdote o di
cristiano e cittadino, così da essere coinvolto in procedimenti penali, o da decadere
dalla pubblica buona fama, sarà o sospeso o dimesso.
opportunius.
9.° Quod si productus hic labor fere quotidianum evadat, Moderatorum
erit eum ex aequo remuneran.
10.° Iidem administrorum nomina, qui doctrina, diligentia, rerum
agendarum peritia, vitaeque honestate praecellant, Summo Pontifici significanda
curabunt.
11. Administro nemini licet agentis, procuratoris, advocati partes0
assumere, neque in suo, neque in alieno Officio.
Unum eximitur procuratoris vel advocati munus in Sanctorum causis,
quo munere fungi poterunt administri minores ad SS. Rituum Congregationem
non pertinentes.
12.° Si quis administer negligentia culpàve suo officio defuerit, erit
admonendus, aut aliqua poena multandus, aut loco movendus ad tempus,
aut etiam omnino dimittendus, pro admissi gravitate aut reddendi frequentia.
13.° Si autem a sacerdotis aut christiani viri jaut civis officiis ita
declinaverit, ut in ius rapi debuerit, aut publicae existimationis iacturam
fecerit, suo loco movebitur ad tempus, aut omnino dimittetur.
gare l'orario mattutino, o ritornare in officio per qualche tempo nelle ore pomeridiane,
secondo il discreto giudizio del Prelato superiore del dicastero.
9.° Se però questo prolungamento di occupazione si rendesse abituale, sarà
cura dei Superióri del dicastero che il maggior lavoro venga compensato secondo
equità.
10.° Sarà pur cura dei medesimi segnalare al Sommo Pontefice coloro che
per scienza, diligenza, capacità e condotta si distinguano sopra i loro compagni.
11. Niuno impiegato può esercitare l'officio di agente, procuratore od avvo-0
cato, sia nel suo dicastero, sia in altri.
Si eccettua soltanto l'officio di procuratore ed avvocato nelle cause dei Santi,
il quale potrà essere disimpegnato dà officiali minori che non appartengono alla
Congregazione dei Riti.
12.° Qualora un impiegato per negligenza o colpa venisse meno ai suoi
doveri di officio, dev'essere ammonito, sottoposto ad ammenda, sospeso od anche
dimesso dall'officio, secondo la gravità della mancanza o la recidività.
13.° Che se disgraziatamente venisse meno ai suoi doveri di sacerdote o di
cristiano e cittadino, così da essere coinvolto in procedimenti penali, o da decadere
dalla pubblica buona fama, sarà o sospeso o dimesso.