AAS 21 (1929), p. 389

ogni benefìcio, chiesa ed altro ente ecclesiastico o di culto; come nell'annesso
modulo B;
2° una rubricella alfabetica-, cioè elenco in ordine alfabetico di tutti
e singoli i benefìci, chiese ed altri enti ecclesiastici o di culto, contrassegnando
ciascuno di essi con proprio numero di riferimento, da ripetersi
in ogni relativo atto, contratto, inventario, verbale, fascicolo, ecc., e nel
registro, di cui al seguente n. 3°, indicandovi pure le corrispondenti pagine
del medesimo; . .
3° un registro, diviso per ciascun beneficio, chiesa ed altro ente.ecclesiastico
o di culto, e suddiviso per ogni partita dei beni immobili e mobili,,
in modo che, a guisa d'inventario, risulti il relativo stato patrimoniale ed
economico sì attivo che passivo come nell'annesso modulo G.

Art. 16.
Il registro di cui al precedente articolo 15, n. 3°, sarà compilato in base
ai relativi atti, contratti, documenti, istrumenti, ecc.; nonché sui verbali ed
inventari di consegna e di riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche;
sui dati ricevuti o richiesti in occasione della consegna di cui negli
articoli 2-7; sulle risposte al questionario di cui negli articoli 11-14; ed in
particolare sugli accertamenti compiuti dagli Ordinari e dai loro delegati.

Art. 17.
Lo stesso registro sarà aggiornato, per ogni anno successivo, nella parte
patrimoniale con l'aggiunta delle variazioni che modificassero lo stato
patrimoniale, beneficiario ed ecclesiastico, e nella parte economica con
l'aggiunta del riepilogo del rispettivo stato economico.

Art. .18.
§ 1. Le variazioni dello stato patrimoniale si desumeranno anche dagli
atti e contratti di cui negli articoli 40-42, e dalle relazioni di cui negli articoli
46-49, e riguarderanno specialmente:
1° gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui
all'articolo 41; le autorizzazioni ecclesiastiche e le eventuali civili di cui
negli articoli 40-42, con la citazione degli estremi di ogni atto e contratto;
2° la rinnovazione dei titoli e delle ipoteche con l'indicazione degli
estremi di ogni atto;
3° le condizioni di statica e di conservazione degli edifìci, e di conduzione
o locazione e di coltivazione dei terreni; -
4° le mutazioni e condizioni dei beni mobili.
§ 2. Il riepilogo dello stato economico si desumerà dal rendiconto
annuale di cui all'articolo 45 e conterrà il riassunto dell'entrata ed Uscita
con la rendita netta. f

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