AAS 33 (1941), p. 423

Delia incapacita psichica, fondata in qualche difetto patologico,
la S. R. Rota si è di recente occupata ; e in tale occasione la sentenza
giudiziale ebbe ad addurre alcune teorie presentate come nuovissime
da moderni psichiatri e psicologi. Cosa certamente lodevole e segno di
assidua e larga indagine ; perchè la giurisprudenza ecclesiastica non
può nè deve trascurare il genuino progresso delle scienze che toccano
la materia morale e giuridica; nè può riputarsi lecito e convenevole
il respingerle soltanto perchè sono nuove. Forse che la novità è nemica
della scienza? Senza nuovi passi oltre il vero già conquistato, come
potrebbe avanzare l'umana conoscenza nell'immenso campo della na­
tura? Occorre però esaminare e ponderare con acume e accuratezza se
si tratti di vera scienza, cui bastevoli esperimenti e prove conferi­
scano certezza, e non già soltanto di vaghe ipotesi e teorie, non soste­
nute da positivi e solidi argomenti; nel qual caso, non varrebbero a
costituire la base per un sicuro giudizio, che escluda cioè ogni dubbio
prudente.
Anche della incapacità somatica ha dovuto trattare più volte la
S. E. Rota. Nella quale delicata altrettanto che difficile questione due
tendenze sono da evitarsi: quella che nell'esaminare gli elementi co­
stitutivi dell'atto della generazione dà peso unicamente al fine pri­
mario del matrimonio, come sé il fine secondario non esistesse o almeno
non fosse finis operis stabilito dall'Ordinatore stesso della, natura; e
quella che considera il fine secondario come ugualmente principale,
svincolandolo dalla essenziale sua subordinazione al flne primario, il
che per logica necessità condurrebbe a funeste conseguenze. Due estremi,
in altre parole, se il vero sta nel mezzo, sono da fuggirsi : da una
parte, il negare praticamente o il deprimere eccessivamente il fine se­
condario del matrimonio e dell'atto della generazione; dall'altra, lo
sciogliere o il separare oltre misura Patto coniugale dal fine primario,
al quale secondo tutta la sua intrinseca struttura è primieramente e
in modo principale ordinato.
2° Quanto alle dichiarazioni di nullità dei matrimoni, nessuno ignora
essere la Chiesa guardinga e aliena dal favorirle. Se infatti la tran­
quillità, la stabilità e la sicurezza dell'umano commercio in genere
esigono che i contratti non siano con leggerezza proclamati nulli, ciò
vale ancor più per un contratto di tanto momento, qual è il matrimonio,
la cui fermezza e stabilità sono richieste dal bene comune della società
umana e dal bene privato dei coniugi e della prole, e la cui dignità
di Sacramento vieta che ciò che è sacro e sacramentale vada di leggieri
esposto al pericolo di profanazione. Chi non sa poi che i cuori umani

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