AAS 43 (1951), p. 845

lato, che consiste nella perversione dell'atto stesso. Se invece si va più
oltre, permettendo cioè Patto coniugale esclusivamente in quei giorni,
allora la condotta degli sposi deve essere esaminata più attentamente.
E qui di nuovo due ipotesi si presentano alla nostra riflessione. Se
già nella conclusione del matrimonio almeno uno dei coniugi avesse
avuto l'intenzione di restringere ai tempi di sterilità lo stesso diritto
matrimoniale, e non soltanto il suo uso, in modo che negli altri giorni
l'altro coniuge non avrebbe neppure il diritto di richiedere l'atto, ciò
implicherebbe un difetto essenziale del consenso matrimoniale, che porterebbe
con sè la invalidità del matrimonio stesso, perchè il diritto derivante
dal contratto matrimoniale è un diritto permanente, ininterrotto,
e non intermittente, di ciascuno dei coniugi di fronte all'altro.
Se invece quella limitazione dell'atto ai giorni di naturale sterilità
hi riferisce non al diritto stesso, ma solo all'uso del diritto, la validità
-del matrimonio resta fuori di discussione ; tuttavia la liceità morale di
una tale condotta dei coniugi sarebbe da affermare o da negare, secondo
«he l'intenzione di osservare costantemente quei tempi è basata, oppure
no, su motivi morali sufficienti e sicuri. Il solo fatto che i coniugi non
•offendono la natura dell'atto e sono anche pronti ad accettare ed educare
il figlio, che, nonostante le loro precauzioni, venisse alla luce, non
basterebbe per sè solo a garantire la rettitudine della intenzione e la
moralità ineccepibile dei motivi medesimi.
La ragione è perchè il matrimonio obbliga ad uno stato di vita, il
quale, come conferisce certi diritti, così impone anche il compimento
di un'opera positiva, riguardante lo stato stesso. In tal caso si può applicare
il principio generale che una prestazione positiva può essere
emessa, se gravi motivi, indipendenti dalla buona volontà di coloro che
ne sono obbligati, mostrano che quella prestazione è inopportuna, o
provano che non si può dal richiedente - in questo caso il genere umano
— equamente pretendere.
Il contratto matrimoniale, che conferisce agli sposi il diritto di soddisfare
l'inclinazione della natura, li costituisce in uno stato di vita,
Io stato matrimoniale. Ora ai coniugi, che ne fanno uso con l'atto specifico
del loro stato, la natura e il Creatore impongono la funzione di
provvedere alla conservazione del genere umano. K questa la prestazione
caratteristica, che fa il valore proprio del loro stato, il bonum
prolis. L'individuo e la società, il popolo e lo Stato, la Chiesa stessa,
dipendono per la loro esistenza, nell'ordine da Dio stabilito, dal matrimonio
fecondo. Quindi abbracciare lo stato matrimoniale, usare continuamente
la facoltà ad esso propria e in esso solo lecita, e, d'altra parte,

Text from the OCR of the Vatican scan; reading errors may remain. Page in the scan (PDF)

Cited in the encyclopedia

Save for later

Enter your email and we will send you a sign-in link. No password. What you save (articles, verses, chapters, documents) follows you to any device.