DEFINIZIONE DOGMATICA. - È un giudizio dottrinale, con cui la Chiesa dichiara solenne mente che una verità è contenuta nelle fonti della divina rivelazione (Scrittura e tradizione) e obbliga tutti i fedeli a crederla per l'autorità di Dio, che l'ha rivelata.
Equivale a una professione di fede pubblica dell'autorità suprema, che stabilisce nel senso più rigoroso il dogma formale o verità di fede divino-cattolica (v. DOGMA), alla quale tutti i fedeli sono obbligati ad aderire, sotto pena di cadere nell'eresia e separarsi dall'unità della Chiesa. Essendo una manifestazione infallibile del magistero ecclesiastico, gode della massima autorità, è cioè per se stessa (ex sese) irreformabile.
Tale d. d. può essere emessa dal romano pontefice quando parla ex cathedra (v. INFALLIBILITÀ), dai concili eumenici, dai concili particolari, i cui decreti abbiano l'approvazione, in forma solenne, dei sommi pontefici, o siano accettati universalmente dalla Chiesa; si dicono pure d. d. i simboli o professioni di fede emanati o solennemente approvati dal supremo magistero ecclesiastico (v. SIMBOLO APOSTOLICO).
Oltre che per via di solenne giudizio, come nei casi indicati, la Chiesa propone la verità rivelata anche con l'ordinario e universale magistero (consenso unanime dei Padri e teologi, predicazione unanime dei vescovi, consenso dei fedeli, prassi liturgica), al quale si deve egualmente l'assenso di fede divino-cattolica, come esplicita mente insegna il Concilio Vaticano (Denz-U., 1792).
L'oggetto di una d. d. comprende unicamente la verità, che la Chiesa propone come da Dio rivelata e da credersi da tutti i fedeli. Nella bolla o decreto bisogna perciò distinguere l'oggetto della d. d. dai motivi o argomenti sui quali si fonda: il primo solo è, generalmente, da ritenersi di fede. Egualmente non costituiscono oggetto di d. d. le ragioni storiche, le proposizioni incidentali, i detti occasionali e simili cose.
Generalmente parlando, i canoni che colpiscono di annotare coloro che affermano o negano una determinata dottrina contengono una d. d., purché non si tratti di argomenti meramente disciplinari.
Emettendo una d. d., la Chiesa non introduce nessuna novità propriamente detta nel deposito della fede, ma solo nell'insegnamento della dottrina rivelata; essa discerne una verità definitivamente riconosciuta dalle verità ancora oscure e controverse. Così il numero dei dogmi aumenta in rapporto a noi, senza che la rivelazione divina si accresca in se stessa, e senza che la fede cattolica cambi. Lo sviluppo della verità deriva dalla luce che i dogmi, rivelati in modo oscuro o implicito, ricevono dall'insegnamento tradizionale della Chiesa e dal suggerimento interiore dello Spirito Santo. Lo stato più o meno luminoso in cui si trovano successivamente in rapporto a noi le verità rivelate, i gradi di chiarezza che esse acquistano, ci spiegano perfettamente il progresso continuo della dottrina cattolica, che si accresce senza innovazione, che si sviluppa senza cambiamento.
La necessità di emettere d. d. deriva dal modo stesso con cui Dio ha comunicato alla Chiesa il tesoro della Rivelazione. Vi sono infatti in essa verità rivelate in proposizioni chiare e incontestabili, altre in termini oscuri, altre in principi che le contengono o le suppongono, altre infine di cui la S. Scrittura non fa menzione, ma che la tradizione vivente o scritta insegna esplicitamente o implicitamente.
Qualunque sia la forma sotto la quale esse arrivano alla conoscenza esplicita della Chiesa, essa può, con l'aiuto dello Spirito Santo (Io. 14, 16; 16, 13), e l'assistenza del suo Fondatore divino (Mt. 28, 20) definire come dogmi di fede e obbligare tutti i fedeli a crederle.
Secondo la dottrina più comune, la contenenza di tali verità nel deposito della Rivelazione deve essere formalmente, perché solo la verità formalmente, ossia essenzialmente, rivelata è divina, e porta con sé tutto il peso dell'autorità di Dio, verità suprema e infallibile; mentre la verità solo virtualmente rivelata, che si deduce cioè per via di raziocinio da un principio rivelato, non si può imporre alla coscienza del credente in nome di Dio, risultando essa da un elemento divino e da un elemento umano (v. CONCLUSIONE TEOLOGICA).
La Chiesa per lo più è mossa a una d. d. dalla necessità di rigettare teorie o innovazioni eretiche, contrarie alla dottrina rivelata. In tal caso il suo silenzio equivarrebbe alla negazione della verità, e allora è obbligata a
pronunziarsi, condannando l'errore con ogni possibile chiarezza e energia, e contrapponendo ad esso la dottrina cattolica. Così si spiegano, ad es., le d. d. del Concilio Tridentino sul numero dei Sacramenti, sulla loro efficacia, sulla loro istituzione divina, sul carattere sacramentale, contro le innovazioni dei protestanti.
Qualche volta, raramente, la Chiesa ha di mira soltanto l'utilità derivante alla pietà dei fedeli e all'incremento della fede. Ciò avviene quando qualche verità, un tempo controversa, ma ormai pienamente eludita e universalmente ammessa, viene elevata alla dignità di dogma cattolico. Tale è il caso della d. d. riguardante l'Immacolata Concezione di Maria.
Alla Chiesa, e ad essa soltanto, appartiene il discernere i motivi che può avere di pronunciare un giudizio dogmatico e di scegliere il momento opportuno di emetterlo.