Enciclopedia Cattolica vol. V, 1950 Diritto canonico e civile Teoria generale

FORZA MAGGIORE

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FORZA MAGGIORE (Vis maior, vis divina, causa cui resisti non potest). - Quando l'agente è in tali condizioni da non poter impedire l'evento, o da non poter salvare se stesso senza offendere o lasciar offendere il diritto altrui, si dice agire per f. m. Nelle f. m. il diritto dell'agente si trova in collisione con il diritto di persona innocente, e la collisione è l'effetto di eventi naturali o di terzi.

Perché ci sia responsabilità è, di regola, presupposto necessario una certa libertà, la quale a sua volta presuppone un'elezione, che manca nel caso di azione posta per f. m. Il legislatore ecclesiastico (can. 2203 § 2) ed il legislatore italiano (art. 45 Codice penale) trattano insieme e del caso fortuito (v.) e della f. m.; anzi il legislatore italiano nel nuovo Codice civile (artt. 1218, 1256) a volte ricorre ad un'unica formula, che si richiama all'assenza di colpa («causa... non imputabile») per indicare i due eventi.

Difatti tradizionalmente si contrappongono insieme il caso fortuito e la f. m. alla responsabilità per colpa e non manca chi ritiene le due espressioni sinonimi, che stanno ad indicare lo stesso fenomeno. Ma per sé caso fortuito e f. m. sono concetti, e giudizio dei più, che si dovrebbero tenere distinti, pur avendo un comune rilievo per il loro significato negativo di assenza di libertà e di irresistibilità. Si è molto discusso in che cosa precisamente sia da collocarsi in ratio distinctivis, ricercandola alcuni nelle accordinarietà dei fenomeni, che renderebbero prevedibile (caso fortuito) o meno (f. m.) l'evento lamentato; altri nella diversa provenienza dei fenomeni determinanti l'evento, che possono essere naturali (f. m.) o provocati dal fatto di un terzo (caso fortuito); altri nella imprevedibilità o prevedibilità congiunta ad irresistibilità, ritenendo f. m. l'accidentale che, sebbene prevedibile, non dia né tempo né modo per evitar l'evento; caso fortuito l'evento stesso impreveduto; altri nella teoria della conoscenza, ritenendo f. m. il movimento di forze naturali, caso fortuito quello derivante da qualche cosa che la nostra esperienza non riesce a stabilire. Per altri lo stesso avvenimento può essere chiamato caso fortuito o f. m., a seconda che sia considerato dall'aspetto dell'incertezza del suo avversario e dall'aspetto dell'azione che esercita sulla volontà di una persona. Ambedue i fenomeni hanno un carattere di inevitabilità, ma il caso fortuito deriva questo fatto dall'imprevedibilità dell'evento, la f. m. invece dalla irresistibilità di esso.

Si deve però convenire che i due termini hanno perfetta equivalenza etica e giuridica. L'uno e l'altro in tanto interessano il diritto civile, in quanto creano una inadempienza, in cui si riscontra la inosservanza di un dovere di diligenza o la violazione di un diritto; interessano il campo etico ed il diritto penale, in quanto sono causa, che escludono l'elemento psichico del peccato e del resto: la volontarietà.

Per una più precisa esemplificazione della considerazione che gli eventi causati da f. m. hanno nel campo delle obbligazioni e del diritto penale canonico e italiano v. CASO FORTUITO. Quanto ivi è detto si applica perfettamente al caso di f. m.

Bibliografia7 opere
BIBL.: V. i trattati di diritto penale e di diritto civile in materia di obbligazioni. E inoltre: G. Piola F. m., in Digesto Ital., XI, coll. 809-17; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, II, Torino 1933, p. 4 seg.; F. Carnelutti, Teoria generale del reato, Padova 1933, pp. 164-65; S. Ranieri, Colpendenza e personalità del reo, Milano 1935, p. 57 seg.; A. Santoro, Il caso fortuito nel diritto penale, Padova 1937, passim; E. Contini, Lo stato di necessità, Milano 1939, passim; E. Altavilla, F. m.

e caso fortuito, in Nuovo Dig. Ital., VI, pp. 113-20 (con bibl. a p. 114); F. Roberti, De delictis et poenis, I, I, Roma s. d., pp. 95-97, nn. 68-69. E la bibl. della voce CASO FOSTUITO.

Pietro Palazzini

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), coll. 1544–1545.

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Altre voci di Pietro Palazzini: FRASSINETTI, GIUSEPPE · FLABELLI · FUGA · FILIAZIONE · GAMBERA, PIETRO ANDREA (GAMBARUS, GAMMARUS, DE GAMBERINIS)

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Palazzini, Pietro. “Forza Maggiore (Vis Maior, vis divina, causa cui resisti non potest).” In Enciclopedia Cattolica, vol. V, coll. 1544–1545. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1950. https://azioneromana.com/it/article/forza-maggiore-vis-maior-vis-divina-causa-cui-resisti-non-potest.

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Palazzini, Pietro. “Forza Maggiore (Vis Maior, vis divina, causa cui resisti non potest).” Enciclopedia Cattolica, vol. V, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1950, coll. 1544–1545. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/forza-maggiore-vis-maior-vis-divina-causa-cui-resisti-non-potest.

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