Enciclopedia Cattolica vol. V, 1950 Teologia morale Comandamenti e precetti

FUGA

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FUGA. - F. ed anche orrore, è chiamata da s. Tommaso (Sum. Theol., 1ª-2ª, q. 23 a. 1) la passione, per cui l'appetito nostro concupiscibile recede da un male futuro. Se questa avversione investe talmente l'individuo fino a farlo abborrire da qualsiasi sforzo nell'esercizio della religione e nel compimento degli obblighi del proprio stato, la f. diventa passione disordinata, che facilmente porta al peccato capitale di accidia (v.).

In senso più generale, come qui viene presa, la f. è l'atto del fuggire (latino fugere), cioè l'atto di chi si allontana rapidamente da qualche persona o cosa, per timore, per salvarsi.

Moralmente e giuridicamente la f. in certe occasioni può essere un obbligo, in altro può essere un atto di viltà, o la sottrazione ad un proprio dovere. Tutto dipende dal fine, per cui si ricorre alla f. e dall'oggetto da cui si fugge, e dagli obblighi di legge.

La liceità della f. di fronte alle persecuzioni fu un argomento che appassionò i primi cristiani. Contro la tesi rigorosa di Tertulliano (v.), già montanista, secondo cui la f. in tali circostanze è inammissibile ed è un rinnegamento della volontà di Dio (De fuga in persecutione, scritta ca. il 212: PL 2, 103-20) e contro l'atteggiamento pratico di alcuni fedeli, che stimavano un dovere presentarsi e denunziarsi spontaneamente come cristiani, prevalse la tesi più moderata, che sconsigliava l'autodenunzia, sempre pericolosa, ed ammetteva di potersi sottrarre alle ricerche con la f. A favore di questa tesi stavano le parole di Cristo stesso, che, o precette o consiglio che siano, hanno un significato inequivocabile (Mt. 10, 17-23). Senza parlare poi dell'esempio stesso di Gesù che più volte si sottrasse con la f. e di quello dell'apostolo Paolo che a Damasco si calò dalle mura per sfuggire ai suoi persecutori (Mt. 14, 13; Io. 8, 58-59; 11, 53-54; Act. 8, 4; 9, 23-26). Lo stesso più grande ammiratore di Tertulliano, s. Cipriano, nella persecuzione di Decio (250) si tenne nascosto nei pressi della città di Carragine; ugualmente si era comportato primo il grande martire di Smirne, s. Policarpo (Martyr. Pol., capp. 5-7). E fu la f. dei cristiani dalle città, ove infieriva la persecuzione, ad alimentare i primi cenobi e monasteri nell'Egitto ed altrove. Questo tema sarà brillantemente svolto da s. Atanasio in polemica con i suoi denigratori già suoi persecutori, cui era fuggito di mano con f. che hanno del rocambolesco (Apologia della sua fuga: PG 25, 643-80).

Questo problema oggi non è più oggetto di disputa, perché è pacificamente ammesso che è lecito sottrarsi anche con la f. alla persecuzione: la f. potrebbe divenire peccaminosa solo in quei casi, in cui l'intraprenderla equivarrebbe per le circostanze ad un'implicita negazione della fede, oppure si facesse manifesto un esplicito comando di Dio in contrario o infine doveri pastorali obbligassero ad assistere i fedeli nella tormenta della persecuzione, quando ciò naturalmente fosse possibile. Chi in queste circostanze ricorresse alla f., non potrebbe non dirsi apostata a il pastore di anime si collocherebbe sullo stesso piano del mercenario (mercenarius autem fugit: Io. 10, 13).

Se attuali sono sempre nella Chiesa, di continuo perseguitata, questi problemi, di maggiore praticità ancora sono altre questioni sulla obbligatorietà della f. di fronte ai pericoli di perversione ed alle occasioni di peccato. La custodia della virtù dispone di fuggire tutte le occasioni esterne, che possono metterla in pericolo.

Sarebbe infatti temerarietà esporsi alla tentazione, e peggio provocarla, senza una giusta proporzionata causa. Un pericolo grave è da fuggire sotto pena di peccato grave; un pericolo lieve sotto pena di peccato veniale (per una più diffusa trattazione, anche nei confronti dell'atteggiamento del confessore di fronte agli occasioniari, v. OCCASIONE DI PECCATO).

L'ascetica cristiana ha particolarmente insistito sulla f. delle occasioni contrarie alla castità (v.) che sono tra le più pericolose.

Quando si è parlato fin qui di f. si è preso il vocabolo, non solo in senso letterale e, quasi fisico, ma anche in senso traslato. E f. delle occasioni anche il non indugiare a volte nella solitudine, il mutamento di ambiente e di occupazione, la deviazione della vista, dell'attenzione stessa da quelle rappresentazioni mentali e da quegli oggetti, che l'esperienza dimostra favorevoli a suscitare la tentazione.

Ritornando al senso letterale del vocabolo, una serie di problemi in senso contrarie si presenta sulla illiceità della f., quando essa è una sottrazione al dovere. Certe persone legate ad un ufficio o ad un impegno, od anche ad una condizione di vita, non possono abbandonare il loro posto, anche di fronte ad un eventuale pericolo, ed anche se l'affrontare il pericolo esige un atto eroico. Un parroco, ad es., non può lasciare la sua parrocchia in caso di un'epidemia infettiva, che metta in pericolo la sua stessa vita, non lo potrà il medico condotto, ecc. se non in determinate ed a determinate condizioni; il farlo costituisce non solo peccato, ma spesso nei vari ordinamenti giuridici è considerato anche delitto (v. ABANDONO; ATTO EROICO DI CARITÀ). Così il soldato non potrà disertare l'esercito (per le varie ipotesi, v. MILIZIA).

Non è invece proibito al reo la f. per sottrarsi alla punizione. Infatti egli, come non è tenuto a confessarsi reo, non è ugualmente tenuto a cooperare attivamente alla sua punizione. E perciò: a) anche se giustamente condannato, può fuggire dal carcere; b) anzi probabilmente può anche forzare le uscite dal carcere, per guadagnare la libertà; o ingannare i carcerieri; e, se innocente (non però se reo), può pure corromperli e minacciarli con le armi, non mai però ferirli o ucciderli. A colui che così fugge lacrimante, è lecito prestare aiuto pacifico (non violento) da altri che non siano addetti alla sua custodia, a meno che questa cooperazione non sia assai nociva per un terzo o per il bene pubblico.

Nel CIC è chiamato fuggitivo il religioso che si allontana per due o tre giorni dalla casa religiosa, senza licenza dei superiori, con il proposito di farvi ritorno (can. 644 § 3). A meno che non si tratti di una sottrazione ad un'ingiusta persecuzione per far ricorso al superiore, il fatto è considerato delitto ed il fuggitivo incorre immediatamente nella pena di privazione dell'ufficio che ha, se lo ha, e nella sospensione riservata al proprio superiore maggiore (can. 2386), il quale a norma delle costituzioni può anche aggiungere altre pene. La f., come l'apostasia dell'Ordine, non scioglie la professione religiosa.

BIBLI: T. Ortolan, Fuite des occasions de péché, in DTHC, VI, col. 951; id., Fuite pendant la persécution, ibid., VI, coll. 951-964; S. Copeniche, De religiosis, Roma 1938, n. 102, pp. 202-209; F. Ter Haar, Cases consuntiales, I, 3ª ed., Torino-Roma 1939, pp. 1-140; H. M. Merkelbach, Summa theologia moralis, 3ª ed., I, Parigi 1947, nn. 91, 177, 485-86, 780; H. ivi 1947, n. 641 II; III. ivi 1947, nn. 663-68; A. Lanza, Theologia moralis, I, Torino-Roma 1940, nn. 83, 210-11.

Pietro Palazzini

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), coll. 1791–1793.

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Palazzini, Pietro. “Fuga.” In Enciclopedia Cattolica, vol. V, coll. 1791–1793. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1950. https://azioneromana.com/it/article/fuga.

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Palazzini, Pietro. “Fuga.” Enciclopedia Cattolica, vol. V, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1950, coll. 1791–1793. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/fuga.

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