FUCINI, RENATO

FUCINI, Renato. - Novelliere, n. 1/8 apr. 1843 a Monterotondo (Pisa), m. a Empoli il 25 febbr. 1921.

Noro dapprima per I cento sementi in vernacolo piano (1872) editi con l'antagamma Neri Tanfucio, raggiunse poi una matura espressione d'arte nelle descrizioni di ambienti, figure, paesaggi - vivi come quelli dei macchinisti - e nei numerosi bozzetti di nei bei racconti (Le vigne di Neri, 4ª ed., Milano 1890; All'aria aperta, Firenze 1887; Nella campagna toscana, 1870) ed ancora nelle lettere ad un amico (Napoli a occhio nudo, 1887) e ne gli scritti autobiografici (Acqua passata, Foglie al vento, unico, 1879), che illuminano le sue vicende di uomo: da perito agricolo a ispettore scolastico. La religione per F. era un avanzo di superstizione; di qui i motivi anticlericali, frequenti nelle sue prose.

Bibl.: A. Niccolai, R. F., Pisa 1921; P. Pancrazzi, Gli scrittori d'Italia dal Cavadoci al D'Annunzio, Bari 1937, pp. 91-102; B. Croce, R. F., in La lett. della nuova Italia, III, Bari 1943, pp. 141-48; R. E. de Sanctis, F. o del bozzetto, in Il letto di Proserpine, Milano 1943, pp. 465-73; P. Bargellini, Alle vigne del Cono R. F., Firenze 1943.

F. U. G. - F. ed anche orrore, è chiamata a s. Tommaso (Ston. Theol., 1ª-2ª, q. 23 a. 1) la passione, per cui l'appetito nostro concupiscibile recede da un male futuro. Se questa avversione investe talmente l'individuo fino a farlo abborrire da qualsiasi sforzo nell'esercizio della religione e nel compimento degli obblighi del proprio stato, la f. diventa passione disordinata, che facilmente accidia (v.).

In senso più generale, come qui viene presa, la f. è l'atto del fuggire (latino fugere), cioè l'atto di chi si allontana rapidamente da qualche persona o cosa, per timore, per salvarsi.

Moralmente e giuridicamente la f. in certe occasioni può essere un obbligo, in altro può essere un atto di vita, o la sottrazione ad un proprio dovere. Tutto dipende dal fine, per cui si ricorre alla f. dall'oggetto da cui si fugge, e dagli obblighi di legge.

La liceità della f. di fronte alle persecuzioni fu un argomento che appassionò i primi cristiani. Tertulliano (v.), già montanista, secondo cui la f. in tali circostanze è inammissibile ed è un rinnegamento della volontà di Dio (De fuga in persecuzione, scritta a. 12 12; PL 2, 103-20) e contro l'atteggiamento pratico di alcuni fedeli, che stimavano un dovere pre

sentarsi e denunziarsi spontaneamente come cristiani, prevalse la tesi più moderna, che sconsigliava l'autodomenza, sempre pericolosa, ed ammetteva di potersi sottrarre alle ricerche con la f. A favore di questa tesi stava nel parole di Cristo stesso, che, o precetto o consiglio che siano, hanno un significato inequivocabile (Mt. 10, 17-23). Senza parlare poi dell'esempio stesso di Gesù che più volte si sottrasse con la f. di quello dell'apostolo Paolo che a Damasco si calò dalle mura per sfuggire ai suoi persecutori (Mt. 14, 13; Jo. 8, 58-59; 11, 53-54; Ac. 8, 4; 9, 23-26). Lo stesso più grande ammiratore di Tertulliano, s. Cipriano, nella persecuzione di Decio (250) si tenne nascosto nei pressi della città di Carragine; ugualmente era comportato prima il grande martire di Smirne, s. Policarpo (Martyr. Pol., cap. 5-7). E fu la f. dei cristiani dalle città, ove infieriva la persecuzione, ad alimentare i primi cenobi e monasteri nell'Egitto ed altrove. Questo tema sarà brillantemente svolto da s. Atanasio in polemica con i suoi denigratori già suoi persecutori, cui era fuggito di mano con f. che hanno del rocambolesco (Apologia della sua fuga: PG 25, 6-3-80).

Questo problema oggi non è più oggetto di disputa, perché è pacificamente ammesso che è lecito sottrarsi anche con la f. alla persecuzione: la f. potrebbe divenire peccaminosa solo in quei casi, in cui l'intraprendenza equivarrebbe per le circostanze ad un'implicita negazione della fede, oppure si facesse manifesto un esplicito comando di Dio in contrario o infine doveri pastorali obbligassero ad assistere i fedeli nella tormenta della persecuzione, quando ciò naturalmente fosse possibile. Chi in queste circostanze ricorresse alla f., non potrebbe non dirsi apostata: il pastore di anime si collocherebbe sullo stesso piano del mercenario (mercenarius antefugi: Io. 10, 13).

Se attuali sono sempre nella Chiesa, di continuo perseguitata, questi problemi, di maggiore praticità ancora sono altre questioni sulla obbligatorietà della f. di fronte ai pericoli di perversione ed alle occasioni di peccato. La custodia della virtù impone di fuggire tutte le occasioni esterne, che possono metterla in pericolo.

Sarebbe infatti temerarietà esporsi alla tentazione, e peggio provocarla, senza una giusta proporzionata causa. Un pericolo grave è da fuggire sotto pena di peccato grave; un pericolo lieve sotto pena di peccato veniale (per una più diffusa trattazione, anche nei confronti dell'atteggiamento del confessore di fronte agli occasionari, V. OCCASIONE DI PECCATO).

L'ascetica cristiana ha particolarmente insistito sulla f. castità (v.) che sono tra le più pericolose.

Quando si è parlato fin qui di f. si è preso il vocabol, non solo in senso letterale e, quasi fisico, ma anche in senso traslato. È f. delle occasioni anche in non indugiare a volte nella solitudine, il mutamento di ambiente e di occupazione, la deviazione della vista, dell'attenzione stessa da quelle rappresentazioni mentali e da quegli oggetti, che l'esperienza dimostra favorevoli a suscitare la tentazione.

Ritornando al senso letterale del vocabol, una serie di problemi in senso contrario si presenta sulla liceità della f., quando essa è una sottrazione al dovere. Certe persone legate ad un ufficio o ad un impegno, od anche ad una condizione di vita, non possono abbandonare il loro posto, anche di fronte ad un eventuale pericolo, ed anche se l'affrontare il pericolo esige un atto eroico. Un parroco, ad es., non può lasciare la sua parrocchia in caso di un'epidemia infettiva, che metta in pericolo la sua stessa vita, non lo potrà il medico condotto, ecc., se non in determinate ed a determinate condizioni; il farlo costituisce non solo peccato, ma spesso nei vari ordinamenti giuridici è considerato anche delitto (v. ABBANDONO; ATTO EROICO DI CARITÀ). Così il soldato non potrà disertare l'esercito (per le varie ipotesi, V. MILIZIA).