INTRODUCTIO CAUSAE

INTRODUCTIO CAUSAE. - Con la introduzione della causa (detta anche introductio litis) si apre la via alla costituzione del processo, e la lite diventa pendente.

Il processo si dice infatti introdotto con la petizione giudiziale dell'attore presentata al giudice e comunicata alla parte avversa con la citazione per la contestazione della lite. Occorre quindi l'adempimento di due condizioni, perché il processo si possa dire costituito: a) la richiesta del ministero del giudice, da cui deve avere esecuzione il diritto che una parte pretende contro l'altra e ciò si fa con la petizione giudiziale, libello (v.); b) citazione (v.) dell'altra parte, a cui viene comunicata la pretesa dell'attore, affinché o ceda, troncando così il processo, o contro questa pretesa si difenda. Tutto ciò prelude alla contestazione della lite, attraverso cui si determina meglio l'oggetto della controversia, su cui il giudice si deve pronunciare.

I primi due atti, petizione giudiziale e citazione, costituiscono l'introduzione della causa, di cui il CIC parla nel tit. VI, capp. 1-2, cann. 1706-1725.

Per il valore da dare al termine introductio causae (can. 2038) nei processi di beatificazione e canonizzazione: V. BEATIFICAZIONE, I, La b. nella liturgia e nel diritto.

BIBL.: F. Roberti, De recursu ob reiectionem libelli, in Apollinaris, 1 (1928), pp. 73-4; id., De reiectione libelli in procesu criminali, ibid., pp. 186-7; A. Vermeersch-I. Creusen, Ebitone iuris canonici, III, Roma-Malince 1936, p. 144 seg.; F. M. Cappello, Praxis processualis canonica, Torino 1940, pp. 17-19; Wernz-Vidal, VI, nn. 368-75, 734. Pietro Palazzini
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“INTRODUCTIO CAUSAE.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 92. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/introductio-causae.