INTRODUCTIO CAUSAE. - Con la introduzione della causa (detta anche *introduttio litis*) si apre la via alla costituzione del processo, e la lite diventa pendente.
Il processo si dice infatti introdotto con la petizione giudiziale dell'attore presentata al giudice e comunicata alla parte avversa con la citazione per la contestazione della lite. Occorre quindi l'adempimento di due condizioni, perché il processo si possa dire costituito: a) la richiesta del ministero del giudice, da cui deve avere esecuzione il diritto che una parte pretende contro l'altra e ciò si fa con la petizione giudiziale, libello (v.); b) citazione (v.) dell'altra parte, a cui viene comunicata la pretesa dell'attore, affinché o ceda, troncando così il processo, o contro questa pretesa si difenda. Tutto ciò prelude alla contestazione della lite, attraverso cui si determina meglio l'oggetto della controversia, su cui il giudice si deve pronunziare.
I primi due atti, petizione giudiziale e citazione, costituiscono l'introduzione della causa, di cui il CIC parla nel tit. VI, capp. 1-2, can. 1706-1725.
Per il valore da dare al termine *introduttio causae* (can. 2038) nei processi di beatificazione e canonizzazione: V. BEATIFICAZIONE, I, *La b. nella liturgia e nel diritto*.