LATERANENSIS CONCILI

LATERANENSIS CONCILI. - I C. L. - È il IX concilio ecumenico (I in Occidente) celebrato il 18-27 (28) marzo 1123, Callisto II (v.), quasi a ratifica del Concordato di Worms (23 sett. 1122), col quale INVESTITURE, LOTTA DELLE (v.). Vi convennero numerosi vescovi e abati, e furono promulgati 22 canoni disciplinari, per provvedere all'unità e pace della Chiesa dopo le lotte dei decenni precedenti e lo scisma dell'antipapa Burdino (Gregorio VIII, v.), i cui atti e ordinazioni vennero annullati (cann. 5, 22).

Il C. condannò qualsiasi forma di simonia (cann. 1, 22) e di concubinato da parte degli ecclesiastici (cann. 7, 21), e respinse ogni ingerenza di laici nella nomina dei vescovi (cann. 3, 22); a questi fu riservato esclusivamente il diritto di scelta dei sacri ministri per la cura delle anime e per l'amministrazione dei benefici ecclesiali (cann. 4, 6, 18), con esclusione assoluta dei laici, per quanto religiosi e potenti (cann. 4, 8, 9, 22). Altri canoni regolarono i rapporti tra clero secolare e monaci (cann. 18), tra clero e vescovo, cui fu vietato d'incardinare sacerdoti scomunicati dal proprio Ordinario (cann. 1, 2). Altri ancora provvidero al rispetto della tregua di Dio (cann. 13), delle eredità (cann. 14), alla difesa dei pellegrini (cann. 17), alla condanna degli usurai o dei falsari (cann. 16), dei matrimoni tra consanguinei (cann. 17) e a incoraggiare la crociata e i sacri pellegrinaggi (cann. 12, 13). Non si ebbero definizioni dogmatiche.

Bibl.: M. Masi, XXI, coll. 277-86; 299-304; H. Hefele-Lecercq, V. p. 69-340; U. Robert, Histoire du pape Calixte II, Parigi 1861, pp. 162-77; J. Langen, Geschichte d. röm. Kirche V. Gregor VIII, in Innocens III., Bonn 1893, pp. 277-89; F. Vernet, S. V. in DTHC, VIII, coll. 2628-37; A. Fliche-V. MARTINO G, Hist. de l'Eglise, VIII, Parigi 1946, pp. 391-95.

Il C. L. - È il decimo concilio ecumenico, Innocenzo II (v.) nell'apr. 1139, Anacleto II (v.). Vi convennero da 500 a 1000 vescovi. Il Papa, particolarmente severo con i partigiani dello scisma, scomunicò Ruggero II di Sicilia e depose il card. Pietro di Pisa, sebbene questi, per opera di s. Bernardo, si fosse ravveduto. Ma, oltre che dallo scisma, la Chiesa era travagliata dall'eresia. Il C. pertanto condannò gli IBN RUŠD (v.) e di Enrico detto di Cluny (v. ENRIQUEZ, ENRICO) riguardo al Battesimo dei bambini, l'Eucaristia, l'Ordine e il Matrimonio.

A chi non si fosse ravveduto, fu comminata la consegna al braccio secolare: è il primo accenno all'Inquisizione. Arnaldo da Brescia (v.), non ancora dichiarato contro il diritto di proprietà della Chiesa, fu disposta la interdizione dalla predicazione e la condanna all'esilio, per aver sollevato Brescia contro il vescovo. Le altre disposizioni conciliari, condensate in 30 canoni (in massima parte contenute nel Decreto di Graziano) ripeterono sostanzialmente le decisioni del precedente C. L. e di quelli di Clermont (1130) e di Reims (1131). Rinnovate pertanto le sanzioni contro i simoniaci (can. 2, 24), contro il clero concubinario, ai cui figli s'interdisse l'ascesa al sacerdozio (cann. 6, 7, 8, 21, 26, 27), contro le investiture laiche (ca. 25), contro i laici che s'approvisarono e amministrassero beni ecclesiastici (cann. 10), di cui fu interdetta l'ereditarietà (cann. 16). Al clero fu vietata l'arte forense e della medicina (cann. 9) e in suo favore si affermò il privilegium canonis (cann. 15). Fu-rorno poi rinnovate le sanzioni che tutelavano il bene della società. È incerto se siano state prese disposizioni per l'elezione del romano pontefice, riservandola ai cardinali senza il voto del clero e del popolo romano.

Lo spirito della riforma gregoriana continua, per quanto con risultati ridotti, data la cattura del Papa da parte di Ruggero II e la proclamazione della Repubblica romana preparata da Arnaldo da Brescia.

Bibl.: M. Masi, XXI, coll. 525-33; Hefele-Lecercq, V. a, pp. 721-38; E. Vacandard, Vie de st Bernard, II, Parigi 1895, pp. 55-59; L. Salter, Les révérdinations, Parigi 1907, pp. 276-83; F. Vernet, S. V. in DTHC, VIII, coll. 2637-44; P. F. Palumbo, Lo scisma del 1130. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee nella lotta tra Anacleto e Innocenzo II, Roma 1942.

Vito Zollini

Il C. L. - È il decimoprimo concilio ecumenico, celebrato il 5-19 marzo 1179 da Alessandro III (v.) a conclusione della lotta contro Federico Barbarossa (v.). Oltre quattrocento furono i vescovi intervenuti; erano rappresentate tutte le nazioni d'Europa e le diocesi del Regno latino di Gerusalemme; presente pure il rappresentante della Chiesa scismatica di Oriente, ma senza nessun risultato. Le decisioni più

importanti furono quelle giuridico-disciplinari (il papa Alessandro III [Rolando Bandinelli] era uno dei più grandi canonisti dell'epoca).

Prima tra tutte quella relativa all'elezione del romano pontefice, riservata al collegio dei cardinali, senza che vi avessero nessuna parte né il clero e il popolo romano, né l'imperatore. Perché l'elezione fosse valida si richiedeva in 2/3 dei suffragi dei cardinali, e si continuava la scomunica agli elettori che procedessero diversamente; si sbarrò così la via a nuovi scismi. Si stabilirono le condizioni di età, natali e preparazione culturale per l'elezione dei vescovi (can. 3); fu interdetta l'Ordinazione sine titulo (can. 5) e la cumulatio beneficiorum (can. 13, 14), la cui collazione fu devoluta all'autorità superiore, se, entro il debito tempo, non fosse stata conferita da coloro cui spettava (can. 3, 8, 17); venne proibito il passaggio ad usi profani dei beni ecclesiastici (can. 15). Non meno importanti i canoni dogmatici: furono condannate le catari (v.), patarini (v.), degli albigeni (v.), contro cui s'indisse una crociata: il primo esempio di crociata nel seno stesso della Chiesa. Ai valdesi (v.), da lato la loro ignoranza, s'interdisse la predicazione, ma per il momento non furono condannati. Un complesso di disposizioni di carattere pubblico-sociale concluse la serie dei canoni conciliari. Proprio di questo C. sono le sanzioni contro i Giudei e Saraceni, che detenevano schiavi cristiani (can. 26), e contro i cristiani, che prestassero mano alle piraterie dei Saraceni (can. 24). Furono inoltre emanate disposizioni in favore dei lebbrosi (can. 23) e per l'erezione di scuole gratuite a fianco delle cattedrali e dei monasteri (can. 18).

Fu il successo integrale della riforma gregoriana, il coronamento della lunga lotta contro il potere civile, da cui la Chiesa definitivamente si svincolò; si può aggiungere che si preparò allora il rovesciamento delle posizioni, infatti non era lontana l'epoca, in cui il papa sarebbe divenuto il vero arbitro dei destini dell'Europa.

Bibl.: Mansi, XXII, 213-17; Hefele-Leclercq, V b, pp. 1058-1112; V. SETHIANI, I C. L., Roma 1878; F. Vernet, s. V. in D'ThC. VIII, 11, coll. 2644-52; Giovanni abate di S. M. in Trastevere (m. nel 1171), De vera pace contra schisma Sedis Apostolicae, ed. A. Wilmart, Roma 1938 (Lateranum, nuova serie, IV, n. 2); P. Brezzi, Lo scisma inter sacerdotium et regnum et regno di Federico Barbarossa, in Arch. Soc. rom. st. patr., 63 (1940), pp. 1-98.