LETTERE ANONIME

LETTERE ANONIME. - Sono le lettere che non recano la firma e di cui si ignora il redattore. Inviare a qualcuno una 1. a. è di per sé un atto moralmente indifferente. Saranno dunque il fine dello scrivente ed il contenuto della lettera a dare una colorazione morale all'atto stesso, che di per sé può essere anche lecito, quando vi siano motivi seri per non firmare.

Se il contenuto della lettera è a base di ingiurie, di offese, di calunnie, la 1. a. sarà un atto contro la virtù della giustizia nella specie infima di lesione della fama, dell'onore ecc., oltre che essere un atto vile e detestabile. Se contiene ricatti o minacce sarà un tentativo contro la libertà personale altrui. Se contiene oscenità, sarà un peccato contro la castità con provocazione di scandalo. L'uso dell'anonimo è una circostanza aggravante, che rende l'atto più ignominioso, perché contrassegnato da vigliaccheria. Altrettanto si deve ripetere per la 1. a. quando, oltre al peccato, si raggiungano gli estremi del delitto. La rilevanza giuridica delle 1. a. in diritto civile è minima. Esse non possono considerarsi come documenti: manca in chi le scrive la volontà di obbligarsi, di testimoniare: hanno solo un valore indiziario contro la persona che ne è il soggetto. Possono servire da informazioni sull'altrui operato per la polizia nelle sue indagini, ma non per l'autorità giudiziaria (Cod. di proc. pen. it., artt. 8, 141).

Il diritto canonico parla espressamente di tali lettere solo nei cenni. 1645 § 4 e 1942 § 2.

Nel c. 1645 § 4 si prescrive che: «le 1. a. che niente apportano al merito della causa... siano distrutte». Queste parole possono avere un duplice significato: 1) tutte le 1. a. non hanno alcuna forza probativa e quindi sono da distruggersi; 2) se le parole «che niente apportano al merito della causa» non si prendono in senso appositivo, ma predicativo, allora s'intende che solo quelle lettere devono essere distrutte, che niente possono conferire al merito della causa. La prima spiegazione è la più esatta ed è comprovata dall'art. 165 dell'Istruzione della S. Congr. dei Sacramenti (15 ag. 1936; AAS, 28 [1936], p. 345). Dal c. 1942, che parla delle denunzie criminali, si deduce che le 1. a., in se stesse considerate, non possono avere effetto giuridico (S. Congr. del S. Uffizio 20 febbr. 1866; P. Gasparri, Fontes, IV, 990, 6, 10); se tuttavia narrano il delitto determinando il tempo, il luogo, le circostanze, i documenti, il nome, il domicilio e le qualità dei testimoni, non si debbono per principio rigettare, ma possono servire ad istruire una speciale inquisizione, specialmente se tali indizi sono accompagnati da una notevole divulgazione del fatto. Il giudizio favorevole è rimesso all'arbitrio del giudice (S. C. EE. e RR. 10 dic. 1579; P. Gasparri, Fontes, IV, 1364). Questa norma non si applica alla falsa denunzia del delitto di sollecitazione in confessione (c. 2363). A questo proposito va ricordato che il delitto di falsa denunzia del confessore come sollecitante esiste anche se la denunzia fu anonima e quindi il peccato diviene riservato ratione sui e ratione censura. Molte volte la Chiesa ha condannato severamente gli autori di 1. a.: nel 1943 nelle diocesi di Milano e di Genova fu stabilita la scommessa (at least sententiae contro chiunque avesse con 1. a. calunniosamente accusato una persona presso qualsiasi autorità (cf. Il monitore ecclesiastico, 66 [1943], pp. 159-160).

BIBL.: M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, III, Torino 1933, pp. 75, 390; V. Manzini, Trattato di diritto penale, VI, 1935, p. 574; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941, p. 530.