LIBERALITÀ. - Il giusto equilibrio con il quale la persona è disposta a spendere o a donare quanto possiede senza esagerare con la prodigalità e senza dimostrarsi gretto con l'avarizia costituisce la l. come virtù naturale e cristiana. In questo senso è distinta dalla giustizia in quanto nella l. ciò che viene dato non è dovuto per altri titoli; dalla misericordia perché la l. non è considerata in relazione alle necessità del prossimo; dalla gratitudine in quanto la l. prescinde da benefici precedentemente ricevuti; magnificenza (v.) che risplende per doviziosità nelle opere grandi esterne. È virtù eminentemente sociale diretta a rendere gli uomini giustamente distaccati dalle ricchezze. La violazione anche diretta e intesa della l. non costituisce mai peccato mortale (salvo il caso di circostanze estrinseche che costituiscano colpa grave per altri motivi), anzi spessissimo non è neppure peccato veniale, ma solo un'imperfezione.
La virtù della l. donazione (v.); per il Cod. civ. ital. anzi quest'ultima la suppone sempre (art. 769) e viene riconosciuta come motivo anche nella donazione cosiddetta remuneratoria (art. 770), benché tale denuncia non sia revocabile come quella completamente liberale (art. 805). È pure ammessa nel Cod. ital. una l. a sé stante, distinta dalla donazione liberale (art. 809).
Ogni donazione, anche la remuneratoria, costituisce un vero atto di l., questa però può esistere ed esiste di fatto senza quella ogni qualvolta la persona è disposta a spendere del suo secondo le esigenze dello stato sociale cui appartiene. È errato quindi pensare alla l. come a virtù consistente in donazioni o regalie; essa sta piuttosto
nella disposizione d'animo di voler spendere secondo il retto uso della ragione.