PATTI LATERANENSIS. — Sono gli accordi, stipulati fra la S. Sede e lo Stato italiano l'11 febbr. 1929, con i ROMAGNA (v.).
La composizione del dissidio, che per ca. un ottantennio aveva diviso in Italia Chiesa e Stato e aveva turbato e contristato le coscienze, seguiva ad un periodo di preparazione che, considerando solo gli anni postbellici, rimontava nella sua fase meno vicina ai colloqui Cerretti-Orlando (maggio 1919) e trovava la sua base nelle trattative allacciate dal gabinetto Mussolini dopo la sua andata al potere.
Al desiderio di un accordo, generosamente PIO XI, PAPA (v.) nel momento stesso della sua ascesa al soglio pontificale, con la benedizione dalla loggia esterna di S. Pietro, e confermato nella encic. Ubi arcano, aveva infatti risposto, da parte del governo italiano, la elaborazione di un Progetto per la riforma della legislazione ecclesistica (marzo-dic. 1925); progetto che, approntato da una commissione presieduta dal sottosegretario italiano alla Giustizia e della quale facevano parte, non però con mandato ufficiale, anche alcuni ecclesiastici, doveva sistemare il complesso problema della proprietà ecclesiastica, in attuazione dell'art. 18 della legge delle guarentigie (v. relazione della commissione e disegni di legge in A. Giannini, Concordati postbellici, II, Milano 1936, pp. 455-92).
Senonché, con suo chirografo 18 febbr. 1926, diretto al cardinale segretario di Stato (AAS 18 [1926], p. 84 sq.), Pio XI proclamava che su tali materie non si poteva riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferare, se non previe le convenienti trattative ed i legittimi accordi (la) S. Sede. In seguito a tale dichiarazione il governo italiano archiviava il progetto, e, poco più tardi (14 maggio 1926), il guardasigilli Rocco annunciava alla Camera dei
Deputati che gli studi in materia sarebbero stati ripresi su basi più larghe».
Queste dovevano essere le trattative fra l'incaricato della S. Sede, avv. prof. Francesco Pacelli (v.), e quello del governo italiano, consigliere di Stato Domenico Barone, premuto alla conclusione degli accordi; trattative che, iniziati privatamente il 6 ag. 1926, divennero ufficiali il 4 ott. dello stesso anno. Il 24 ott. la S. Sede fece conoscere le proprie proposte dettagliate, comprendenti anche lo schema di una convenzione regolante la condizione giuridica della Chiesa in Italia, e cioè del futuro Concordato. Il Pacelli e il Barone firmarono il 24 nov. uno schema del Trattato e approntarono due schemi per il Concordato per il febbr. 1927.
Il proseguimento delle discussioni fu intralciato da varie vicende, fra cui gli episodi relativi alla costituzione delle organizzazioni giovanili fasciste, che culminarono nel forzato scioglimento, da parte della S. Sede, dei giovani esploratori (cf. chirografio 27 genn. 1927, AAS 19 [1927], p. 41 e sgg.); e solo nel nov. 1928, dopo numerosissime sedute, approntati ormai i documenti nella forma definitiva, furono nominati i plenipotenziari, nelle persone del cardinale segretario di Stato del primo Ministro italiano. Il 7 febbr. 1929, il cardinale segretario di Stato annunciò al corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede l'imminente firma degli accordi, la quale avvenne nel Palazzo del Laterano l'11 dello stesso mese. La ratifica fu scambiata il 7 giugno, nel qual giorno entrò in vigore la legge 27 maggio 1929, n. 810, che rese gli accordi esecutivi in Italia.
Il P. L. (v. il testo in AAS, 21 [1929], p. 209 sgg) constatò: I. di un trattato in 27 articoli, con quattro allegati (1, pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano [v.]; 2, elenco degli immobili con privilegio di extraterritorialità ed esenti da espropriazioni e tributi; 3, elenco degli immobili esenti da espropriazioni e tributi; 4, convenzione finanziaria); II. di un concordato in 45 articoli relativo alle condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia.
Il Trattato, all'art. 1, riafferma «il principio consacrato nell'art. 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».
L'art. 2 contiene il riconoscimento, da parte italiana, della «sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura».
L'art. 3 riconosce «alla S. Sede la piena proprietà, l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano»; mentre l'art. 4 stabilisce che nella Città stessa «non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della S. Sede».
Per l'art. 8, «l'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re» (ora del Presidente della Repubblica, art. 276-77 Cod. Pen.); Inoltre «le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re» (ora del Presidente della Repubblica, art. 278 Cod. Pen.).
La particolare situazione giuridica di organi, persone e cose relative alla suprema direzione della Chiesa è delicata, nei suoi tratti fondamentali, negli artt. 9, 10, 11 del Trattato. In essi è stabilito (art. 9) che «sono soggette alla sovranità della S. Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano»; che (art. 10) «i dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione personale (mentre uguale trattamento è previsto per altri funzionari di ruolo della S. Sede)»; che (art. 11) «gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili».
Per l'art. 12 «l'Italia riconosce alla S. Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale»; mentre all'art. 19 è stabilito che «i diplomatici e gli inviati della S. Sede, i diplomatici e gli inviati dei governi esteri presso la S. Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano... potranno... accedere alla medesima attraverso il territorio italiano» (cf. LEGAZIONE, diritto di; CORPO DI PLOMATICO; CORRIERI DIPLOMATICI; AGENTE DIPLOMATICO).
Negli artt. 13-16 è riconosciuta la proprietà, l'imminutà e l'esenzione da espropriazioni e da tributi di determinati immobili appartenenti alla S. Sede. Da parte sua, quest'ultima, conforme al disposto dell'art. 18, manterrà «visibili agli studiosi ed ai visitatori... i tesori d'arte e di
scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense.
Per quanto ciò risulti implicito e dal preambolo e dal contenuto del Trattato, l'ultimo comma dell'art. 26 (cf. anche art. 45 comma 2 del Concordato) dichiara espressamente abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214 (legge delle guarentigie [v.]) e «qualunque altra disposizione contraria al... Trattato».
Il Concordato, che accompagna il Trattato, regola «le condizioni della religione e della Chiesa in Italia».
Pur rimandando, per l'esame di queste condizioni, ad altro esponente (ITALIA, IV), va qui osservato che esse sono basate sui seguenti principi fondamentali: 1) assicurazione, da parte dell'Italia, del «libero esercizio del potere spirituale», del «libero e pubblico esercizio del culto, nonché della... giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del... Concordato» (art. 1); 2) determinazione di forme di particolare favore per persone ed enti ecclesiastici (artt. 3-4, 6-8, 29 h comma 1, 30 comma 3); 3) rilevanza, nel diritto italiano, di norme e rapporti dell'ordinamento della Chiesa, specialmente in ordine al matrimonio (v. MATRIMONIO, IV, II) e all'insegnamento. Tutte queste norme concorrono, nel loro complesso, ad orientare l'ordinamento italiano se non in senso confessionale strettamente inteso, a considerare rivestita di particolare prestigio la posizione della religione e della Chiesa cattolica.
Qualche osservazione è necessaria sull'indole dei documenti e sul loro valore. Essi costituiscono, anzitutto, una soluzione fondata su un accordo bilaterale, conforme a quanto era stato sempre richiesto dalla S. Sede; ed in ciò si oppongono alla disciplina unilateralmente statuita con la legge delle guarentigie. Ma va notato altresì che tale soluzione è stata raggiunta indipendentemente dall'intervento di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale; e ciò in contrasto con i progetti, più volte avanzati, che prevedevano appunto la partecipazione di altri stati alla conclusione dell'accordo, al fine di assicurare a questo una maggiore stabilità.
I protocolli, Trattato e Concordato, debbono considerarsi atti aventi rilevanza nell'ordinamento internazionale; per quanto riguarda il primo non v'è dubbio che esso sia un vero e proprio trattato internazionale, stipulato fra lo Stato italiano e la S. Sede, quale organo supremo della Chiesa cattolica, avente già nel tempo precedente alla stipulazione la personalità internazionale. Per quanto attiene particolarmente al Concordato, la dottrina più autorevole ritiene senz'altro la sua natura di atto internazionale (v. CONCORDATI). Va osservato, inoltre, che anch'esso fu stipulato dalla S. Sede quale organo supremo della Chiesa cattolica (con la stessa veste, quindi, assunta nel Trattato) e non già, come sostenuto da alcuni, quale rappresentante di una ipotetica chiesa nazionale italiana.
Un problema di alta importanza è quello relativo

PATTI LATERANENSIS - Le firme del card. P. Gasparri e di B. Mussolini e i sigilli apposti ai P. L. (11 febbr. 1929).
32. - ENCICLOPEDIA CATTOLICA. - IX.
Per pubblicare la successiva del presente Cimento, dato con insistenza, abbiamo dato la firma del medesimo, con la cancellazione composta da persone delegata in modo libero da Ab. Parf.
Roma, undici febbraio mila recentemente inviata.
L. 8. PETRO CAMERATA GARPARRI.
L. 9. BERTO XUBOULETI.
Non sono sollecitati Concordanze a Nello diligenziare inesistenza ogni pertinenza, rispetto volontari. Nostra conferenza, riteniamo, non è in grado di confermare.
In quanto fanno sollecitare la richiedenza documentata, nostra richiesta non è in grado di confermare.
