RECUSANTS

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RECUSANTS. - Il nome «r. » o non-conformisti risale al tempo di Elisabetta, quando si affermò la Chiesa anglicana. Tale nome servì dapprima ad indicare i cattolici rimasti fedeli all'antica religione del paese, ma poi fu applicato anche ai dissidenti di sinistra, puritani (v.), i quali ancora trovavano troppi elementi cattolici nell'anglicanesimo. Durante il sec. XVII il termine di r. si applicò ugualmente alle nuove scelte che rifiutavano il culto della Chiesa stabilita.

Il termine r. avrebbe avuto poco significato se non avesse influito sulla legislazione. Elisabetta aveva perseguito, più o meno arbitrariamente col favore delle leggi esistenti, cattolici e puritani. Ma nel 1593, per assicurare al tesoro maggiori risorse, radunò il Parlamento. Elisabetta trattò con una incredibile altezzosità e severità la questione. Il Parlamento accettò tutto e, tra gli altri provvedimenti fiscali, votò contro i r. la legge: Act to retain her majesty's subjects in their due obedience: legge per mantenere i sudditi del re nell'obbedienza obbligatoria (1593). Essa colpì puritani e cattolici con i multa di 20 sterline, per ogni mese lunare, a chiunque rifiutava di assistere al servizio religioso ufficiale; 2) incapacità civile per qualsiasi impiego ed ufficio; 3) proibizione di tenere armi in casa; 4) incapacità a testimoniare ed esercitare azioni giuridiche dinanzi ai tribunali; 5) incapacità a fare da tutore ed esecutore testamentario; 6) incapacità ad esercitare la professione di avvocato e di medico e al servizio militare. In certi casi, il r. poteva essere colpito espressamente di scommessa, per cui gli era proibito di allontanarsi di più di 5 miglia dal suo domicilio senza avere ottenuto regolare permesso, sotto pena di vedersi privato di tutti i suoi beni. La legge contemplava ugualmente il caso in cui il r., espressamente riconosciuto colpevole di non-conformismo, poteva essere obbligato a rinunziare, nello spazio di tre mesi, alla supremazia del papa sulla Chiesa, o, se quattro giudici così decidevano, a lasciare il Regno. Una volta esiliato dall'Inghilterra, il r. non poteva più rientrarvi senza permesso, e in caso di trasgressione si rendeva colpevole di delitto capitale.

L'Act restò teoricamente in vigore sino all'avvento di Giorgio III (1760). In pratica, la sua applicazione variò continuamente, in genere si facevano segretamente tra governo e r. determinati accordi fiscali in modo che la «recusancy » divenne una vera e propria fonte di entrate per lo Stato.

BIBL.: B. Magee, The R. of England, Londra 1940. Leone Cristiani