RITI, QUESTIONE DEI

RITI, QUESTIONE DEI. - La q. dei r. tratta di quegli atti di venerazione verso Confucio, gli antenati e la famiglia imperiale, in uso in Cina e Giappone, ed anche di alcuni usi e costumi in India. L'adattamento dei cattolici a questi riti ha dato luogo a lunghe discussioni che vanno sotto il nome di q. dei r. cinesi (I), r. giapponesi (II) e r. malabarici (III).

I. R. CINESI. - Dopo molti tentativi inutil compiuti dai Portoghesi e dagli Spagnoli, per iniziare le missioni in Cina, i gesuiti Ruggieri e Ricci riuscirono nel 1583 a stabilire la prima stazione a Shihing, provincia del Kwangtung. Nel 1601, poi, il Ricci poté prendere stabile dimora a Pechino capitale dell'Impero. Fin dal principio il Ricci cercò di adattarsi agli usi e costumi cinesi non soltanto in cose esterne come l'abito, vestendosi prima da bonzo, poi dal 1594 da letterato, ma anche nella terminologia dei santi nomi e nei r. verso Confucio e gli antenati.

La prima grande difficoltà era rappresentata dalla traduzione in cinese dei termini cristiani, specialmente di Dio, Spirito, Anima. Ricci era d'avviso che i termini cinesi T'ien-Chu (Dominus coeli) ovvero Shang-Ti (Dominus supremus) o T'ien (Caelum) rendessero sufficientemente il contenuto cristiano della parola Dio, come T'ien-Cheng quello di Spirito e Ling-hua quello di Anima. In una conferenza dei missionari gesuiti a Macao nel 1600, questa terminologia fu approvata, come anche nelle due conferenze del 1603 e del 1605 convocate dal p. Valignano (v.) fu approvato l'adattamento agli usi cinesi in onore di Confucio e degli antenati.

Quanto al nome di Dio, ben presto si formò tra gli stessi Gesuiti un'opposizione condotta dal p. Longobardi contro i termini T'ien e Shang-Ti. Dopo la morte del Ricci nel 1610, Longobardi, divenuto superiore della missione cinese, fu incaricato dal visitatore Francesco Pasio di esaminare di nuovo la questione dei nomi di Dio. Tutti i missionari e alcuni letterati cristiani diedero il loro parere, che però non fu uniforme. Dopo un nuovo esame nel 1612 o 1613 si proibì l'uso della parola Shang-Ti, senza però raggiungere tra i missionari l'uniformità. Pro e contro i termini Shang-Ti e T'ien si continuò a discutere specialmente a Kiating nel 1629. Nel 1629 il visitatore Palmeiro proibì un'altra volta l'uso di T'ien e Shang-Ti; ma il generale dei Gesuiti, Muzio Vitelleschi, revocò l'ordine. Contro il nome T'ien-Chu pure sorsero opposizioni, e alcuni missionari, tra i quali Longobardi, proposero di usare la parola latina Deus. Infine però il nome T'ien-Chu prevalse.

Difficoltà più serie sorsero dopo che i Domenicani (1631) e i Francescani spagnoli (1633) giunsero nella missione cinese, specialmente nei riguardi dei r. in onore di Confucio e degli antenati. Erano cerimonie che si compivano nei tempietti in onore di Confucio dagli ufficiali governativi e dai letterati; ed usi e r. per venerare i progenitori in occasione dei funerali, o sulle tombe, o, in casa, dinanzi alle tavolette degli antenati. Ricci e i Gesuiti consideravano queste cerimonie come manifestazioni puramente civili, di cortesia e di gratitudine verso Confucio e gli antenati, e si appellavano ai vecchi scritti cinesi e all'opinione dei letterati dell'epoca, probabilmente tutti neoconfucianisti, che non attribuivano alcun significato religioso a quei r. I Domenicani e Francescani invece in queste cerimonie vedevano consuetudini superstiziose, basandosi sull'atteggiamento del popolo durante quei r., e proibivano ai loro cristiani di assistervi.

Senza voler dare un esame critico approfondito dei r. e delle cerimonie in parola si cercherà di esporre brevemente le vicende della lunga questione.

Nel 1635 alcuni gesuiti, francescani e domenicani

tennero un convegno a Prochow sul metodo missionario, dove furono discusse le cerimonie in onore di Confucio e degli antenati. A Tingtu, poi, Domenicani e Francescani iniziarono due processi informativi sulla lite con i Gesuiti. Gli atti furono mandati a Manila. Contenevano 15 dubbi sottomessi all'arcivescovo di Manila, Hernando Guerrero, che li mandò a Roma. La Historia de la provincia del S. Rosario de la Orden de Predicadores, del p. Diego Aduarte (Manila 1640), rese di pubblica ragione la lite in parola. Da Manila il p. Morales O. P., bandito dalla Cina, fu mandato a Roma, ove arrivò nel febr. 1643, e propose 17 dubbi sul metodo missionario in Cina. Per l'esame dei medesimi il S. Uffizio nominò sette qualificatori che presero una decisione, pubblicata con decreto di Propaganda del 12 sett. 1645. Le risposte relative agli articoli dal n. 6 al 13, circa l'assistenza dei cristiani alle cerimonie in onore degli spiriti di Confucio e dei progenitori, furono negative. L'osservanza delle decisioni fu resa obbligatoria per tutti i missionari cinesi. I Gesuiti della Cina, però, non furono d'accordo con le decisioni romane e mandarono a Roma il p. Martino de Martinis, che giunse nel 1654 per proporre al S. Uffizio 4 dubbi, di cui il 3° e il 4° riguardavano le cerimonie in onore di Confucio e degli antenati. Le cerimonie erano presentate come atti di pura cortesia ed il S. Uffizio il 13 marzo 1656 le permise ai cristiani. La controversia però non ebbe termine, perché sorse subito la questione se il decreto del 1656 avesse abrogato quello del 1645. Con altro decreto il S. Uffizio il 13 nov. 1669 decise che dovevano osservarsi tutti e due i decreti « iuxta quaesita, circumstantias et omnia in dictis dubia expressa ».

Nel frattempo, e cioè nel 1665, la religione cristiana era stata proibita in Cina e quasi tutti i missionari, ad eccezione di alcuni gesuiti rimasti alla Corte imperiale e di alcuni missionari riusciti a nascondersi nelle province, erano stati trasportati a Canton nel 1666, dove furono trattenuti prigionieri nella residenza dei Gesuiti. Erano 21 gesuiti, 3 domenicani e 1 francescano, i quali nel 1667 e nel 1668 tennero alcune conferenze. Furono prese 42 decisioni e la 41ª aveva per oggetto le cerimonie in onore di Confucio e degli antenati, e si basava sulla decisione del S. Uffizio del 1656. Gli Acta Cantonensis furono firmati dai Gesuiti e dai Domenicani, non però dal francescano Antonio Caballero. Anche il domenicano Fernandez Navarrete, dopo una lunga corrispondenza con i Gesuiti, ritrasse la sua firma. Egli fuggì dalla prigionia di Canton e giunse nel 1672 a Roma dove propose a Propaganda 119 dubbi, di cui 21 sulle cerimonie in onore di Confucio e 25 sulla venerazione dei progenitori. Propaganda nominò alcuni consultori per l'esame dei dubbi del Navarrete, ma non pubblicò nessun nuovo decreto, di modo che i decreti del 1645 e del 1656 rimasero in vigore, e i missionari, tornati nel 1671 alle missioni, seguirono la doppia prassi nei luoghi in cui potevano lavorare. Negli anni 1676-79 Navarrete pubblicò i due volumi di Tratados históricos políticos, éticos y religiosos de la Monarchia de China, e nel secondo parlò della q. dei r. L'Inquisizione spagnola, però, confiscò immediatamente questo secondo volume.

Con l'arrivo dei missionari del Seminario di Parigi in Cina nel 1684, la q. dei r. fu ripresa. Nel 1687 Carlo Maigrot fu nominato vicario apostolico del Fukien. Per ottenere la necessaria unità nella prassi dei missionari dei vari istituti emanò il 26 marzo 1693 un Mandato, nel quale in 7 artt. riprovò i termini T'ien e Shang-Ti e proibì le cerimonie dei progenitori dichiarandole superstiziose. Maigrot mandò a Roma come procuratore Nicola Charmot, il quale consegnò il Mandato a Innocenzo XII. Il Papa nominò una Congregazione particolare di 4 cardinali, che formulò i « quaesita et rationes dubitandi » per servire di base ai voti dei consultori e dei cardinali e alla decisione del S. Uffizio. Uomo di fiducia per la « quaesito facti » fu il missionario cinese Gianfrancesco de Nicolais da Leonessa O. F. M. che si trovava a Roma. I quesiti corrispondevano ai 7 punti del Mandato di Maigrot. Furono nominati qualificatori: p. G. M. Gabrielli, Nicolao Serrano O.E.S.A., Filippo di S. Nicola O.C.D. e Carlo Francesco Varese O.F.M. Il p. Ga-

brielli fu creato cardinale e non partecipò alla votazione. I voti degli altri teologi presentati nell'autunno del 1700 erano in parte favorevoli ai Gesuiti, in parte a Maigrot: Serrano era pienamente per Maigrot, Varese in favore dei Gesuiti, Filippo nella questione dei nomi di Dio per i Gesuiti e nelle altre questioni per Maigrot. Morto Innocenzo XII le discussioni continuarono sotto Clemente XI fino al 1704.

Il 20 nov. 1704 fu emanato un rigoroso decreto contro i r. Siccome non è possibile tradurre ed esprimere convenientemente in termini cinesi la parola latina Deus, si adotterà la parola T'ien-Chu ossia Signore del Cielo, da lungo tempo usata dai missionari in Cina e dai cristiani. Si abolisce il termine T'ien (Caelum) e Shang-Ti (Dominus supremus); per l'avvenire si proibiscono le tavolette con l'iscrizione cinese King-T'ien, cioè Venerate il Cielo, da appendersi o già appese nelle chiese; era poi proibito ai cristiani di assistere e prendere parte alle solenni oblazioni o sacrifici che due volte all'anno erano offerti a Confucio, ai progenitori defunti, perché infetti di superstizione; come anche a quelle che si praticavano nei tempietti di Confucio durante i pleniluni dei singoli mesi dai magistrati e letterati prima di entrare in carica. Le stesse cerimonie, r. e oblazioni, erano vietate ai cristiani nelle case private davanti alle tavolette dei defunti progenitori, nei funerali, sulla sepoltura, sia da soli che in compagnia di pagani. Questi r., che dopo natura riflessione erano stati considerati come inseparabili da superstizione, non potevano praticarsi dai cristiani neppure se avessero premesso una pubblica protesta per dichiarare d'agire non con significato religioso ma soltanto civile e politico. Non era però condannata la semplice presenza materiale e occasionale alle dette cerimonie, specialmente per evitare odi o inimicizie e possibilmente dopo aver premessa una dichiarazione di fede, evitando sempre ogni pericolo di perversione. Rimaneva categorica l'imposizione di togliere dalle case private ogni sorta di tabelle dei defunti indicanti il trono, la sede dello spirito, il nome dell'anima, ecc. L'unica tolleranza espressamente ammessa dal decreto era una tabella contrassegnata dal solo nome del defunto, con una dichiarazione dei cristiani verso i defunti e la pietà dei figli verso i genitori, in modo da convincere i pagani che tale tavoletta era ben diversa nel significato dalla loro. Altre pratiche, che fossero semplicemente civili e politiche, non erano vietate, ma la loro determinazione veniva lasciata esclusivamente all'autorità del commissario o visitatore apostolico, ai vescovi e vicari apostolici, i quali nel frattempo erano obbligati d'introdurre nelle rispettive missioni quelle pie pratiche e r. religiosi che la Chiesa cattolica prescrive ai suoi fedeli, per rispetto e suffragio dei defunti.

Nel frattempo la discussione sui r. ebbe un'insolita pubblicità per mezzo di numerosi scritti (cf. Streit, Bibl., V e VII). Anche la Sorbona prese parte alla discussione con la censura di 29 proposizioni, di cui 21 erano state prese dai Quaesita mandati da Charmot all'arcivescovo di Parigi mons. de Noailles; ed inoltre censurò 5 proposizioni tolte dai libri dei gesuiti Le Comte et Le Gobien. La decisione stessa del 20 nov. 1704 rimase segreta fino a che non fu pubblicata a Nanchino il 25 genn. 1707 dal legato apostolico Carlo Tommaso Maillard de Tournon.

In Cina il 30 nov. 1700 i Gesuiti presentarono un promemoria all'imperatore K'ang-Hsi, il quale nel 1692 aveva concesso la libertà di predicare il Vangelo nel suo regno. In questo promemoria le cerimonie in onore di Confucio e dei progenitori erano dichiarate atti politici e civili di cortesia e l'Imperatore l'approvò pienamente. Fu spedito a Roma e nel 1701, insieme con il parere di altri mandarini e letterati, fu stampato.

Quando il legato apostolico De Tournon giunse a Pechino nel 1705, K'ang-Hsi l'aveva accolto bene, ma accertosi della sua opposizione al contenuto del promemoria, emanò nel 1706 un decreto, obbligando tutti i missionari al Piao, cioè a domandare all'Imperatore il permesso di predicare il Vangelo in Cina, il quale permesso si concedeva solo ai missionari che avessero promesso di osservare i r. cinesi. Il 25 genn. 1707 fu pubblicato il decreto pontificio del 1704 a Nanchino ed in se-

seguito il De Tournon fu condotto a Canton e poi a Macao, ove fu detenuto in custodia dai Portoghesi. Fu poi creato cardinale da Clemente XI e morì a Macao nel 1710.

Contro la pubblicazione del decreto pontificio la maggioranza dei Gesuiti, e alcuni altri missionari che avevano accettato il Piao, appellarono al Papa. Lo stesso imperatore K'ang-Hsi mandò come propri legati i gesuiti Provana e Arso a Roma, per ottenere la revoca del decreto del 1704. I missionari che non accettarono il Piao furono banditi dalla Cina, tra cui il vicario apostolico Maigrot. Clemente XI respinse tutte le proteste ed il 25 sett. 1710 confermò le decisioni del 1704 e il decreto del De Tournon del 1707. Nel medesimo tempo proibì qualsiasi pubblicazione sulla questione dei r. « sine expressa et speciali licentia a Sanctitate Sua obtinenda ». Allo scopo di porre fine a tutti i sotterfugi e pretesti per ritardare la stretta osservanza del decreto, Clemente XI il 19 marzo 1715 pubblicò la cost. Ex illa die confermando in forma solenne le decisioni dei decreti anteriori e imponendo a tutti i missionari un giuramento di osservanza. La Costituzione fu pubblicata in Cina nel 1716; tutti i missionari prestarono il giuramento prescritto, ma, specialmente i gesuiti della Corte imperiale, si astennero da qualsiasi attività missionaria, finché il padre generale Michelangelo Tamburini il 9 apr. 1718 ne ordinò loro la ripresa. Dei cristiani molti non si sottomisero e ritennero i r. L'imperatore K'ang-Hsi firmò nel 1717 la sentenza del Tribunale dei r. di Pechino, che esiliava tutti i missionari, proibiva la religione cristiana, obbligando così tutti i cristiani all'apostasia. A questa sentenza, vivente K'ang-Hsi non fu data esecuzione, ma essa diede occasione alle persecuzioni future.

Per eseguire in Cina la cost. Ex illa die del 1715 Clemente XI nominò il 18 sett. 1719 un nuovo legato. Mezzabarba (v.), che arrivò nel 1720 in Cina e pubblicò il 7 nov. 1721 otto permissioni del tenore seguente:

1. si permette ai cristiani cinesi d'usare nelle case private le tabelle dei defunti con il solo nome dei medesimi, aggiungendo al lato della medesima tabella una debita protesta ed omettendo qualsiasi superstizione nella composizione ed evitando ogni scandalo. 2. Si permettono verso i defunti tutte le cerimonie civili della nazione cinese che non siano superstiziose o sospette. 3. Si permette quel culto di Confucio che è civile e l'uso delle sue tabelle purgate dalle lettere ed iscrizioni superstiziose, con l'aggiunta d'una debita dichiarazione. Davanti alla sua tabella è permesso accendere candele, bruciare profumi e preparare cibi. 4. Per l'uso e le spese dei funerali si permette di offrire candele e profumi, aggiungendo però una debita dichiarazione nella scheda. 5. Si permette la riverenza della genuflessione, della prostrazione verso la tabella corretta, come pure verso il feretro del defunto. 6. Dove c'è la tabella corretta, con la debita dichiarazione e omessa ogni superstizione, si permette di preparare le mense con dolci, frutta, carne e cibi usuali attorno o dinanzi al feretro, per ragione d'una certa convenienza e rispetto verso i defunti. 7. Nel nuovo anno cinese, come pure in altri tempi, si permette davanti alla tabella corretta la cosiddetta riverenza Ko-t'ou. 8. Davanti alle tabelle, debitamente corrette e con le dovute cautele, si permette di accendere e bruciare profumi, come pure attorno al tumulo, davanti al quale si potranno preparare i cibi con le debite cautele, come sopra è stato detto. Mezzabarba impose un uso prudentissimo di queste permissioni, sotto pena di scomunica a chiunque le avesse tradotte in cinese o pubblicate.

Ma pure questo tentativo di stabilire l'armonia tra i missionari naufragò. I Gesuiti, specialmente quelli di Pechino, fecero largo uso delle permissioni, gli altri invece, in modo particolare i Francescani, osservarono scrupolosamente la cost. Ex illa die; anzi mons. Francesco Saraceni da Conca, vicario apostolico di Shansi-Shensi, passò oltre vietando in una lettera pastorale del 1730 « come superstiziose tutte le tabelle dei morti, anche quelle corrette ». La semplice immagine dei defunti fu permessa, però senza profumi, candele e fiori, e meno ancora l'adorazione. Fu pure vietata la mensa con cibi e bevande at-

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RITI, QUESTIONE dei - Preghiera famigliare innanzi all'altare degli antenati che ha un posto privilegiato nella casa, con fiori e ceri; gli oranti battono una specie di tamburello con un bastoncino - Tokio.
torno al tumulo o davanti all'immagine. Con ciò era proibito quanto la Ex illa die e il Mezzabarba avevano concesso. Questa pastorale provocò a Pechino una reazione. In due lettere pastorali dell'11 luglio e del 23 dic. del 1733 il vescovo di Pechino Francisco da Purificação, O.E.S.A., ordinò a tutti i missionari sotto pena di sospensione « ut observant et observant praecipent constitutionem Ex illa die iuxta permissiones ». Con breve del 25 sett. 1735 Clemente XII revocò e annullò le due pastorali del vescovo di Pechino. La questione delle permessi fu sottoposta ad un nuovo esame del S. Uffizio. Questo esame, per il quale furono convocati alcuni missionari della Cina e alcuni studenti cinesi, durò fino al 1742. L'11 luglio 1742 Benedetto XIV pubblicò la cost. Ex quo singulari pronunciando la sentenza definitiva. Dichiarò che le permessi del Mezzabarba non erano mai state approvate dalla S. Sede, che anzi erano contrarie alle sue decisioni, le disapprovò, le annullò e ne condannò l'uso ai missionari. Riconfermò le proibizioni stabilite nella cost. Ex illa die di Clemente XI e prescrisse una nuova formula di giuramento per i missionari.

In tal modo la q. dei r. cinesi fu definitivamente decisa da Roma. In tempi posteriori furono discusse varie questioni relative all'una o all'altra cerimonia; innanzi tutto il Ko-t'ou, cioè la prostrazione dinanzi al cadavere o al feretro o alla tavoletta dei progenitori, fu oggetto di dubbi. È vero che era stato formalmente proibito dalla cost. Ex quo singulari con la condanna delle permessi di Mezzabarba, ma secondo il parere di molti missionari il Ko-t'ou era cerimonia puramente civile. Nel 1753 Propaganda emanò una istruzione in risposta a vari dubbi proposti dal vicario apostolico del Tonchino orientale, condannando di nuovo le permessi del Mezzabarba, specialmente quelle relative ai funerali. Nel 1757 e nel 1773 il S. Uffizio pubblicò un decreto per condannare anche il semplice Ko-t'ou dinanzi al feretro. Nel 1769 Propaganda intimò al vescovo di Nanchino l'istruzione del 1753. Nel 1777 il S. Uffizio emanò un decreto universale con cui si vietava di nuovo il Ko-t'ou sotto tutte le forme come superstizioso.

Nel 1932 in Manciuria fu eretto il nuovo Stato di Manciucuo sotto la tutela dei Giapponesi, i quali promossero il culto di Confucio, esigendo che tutti i cittadini vi partecipassero. Mons. Agostino Gaspais, vicario apostolico di Kirin (Manciuria settentrionale) avvertì il cardinale prefetto di Propaganda delle difficoltà provenienti ai cattolici da questa nuova situazione. Gli fu risposto che gli Ordinari della Manciuria studiassero la questione per fornire a Propaganda gli elementi per direttive pratiche. Il 27 febbr. 1935 mons. Gaspais domandò alla Direzione governativa dei culti di Manciucuo se gli onori resi

a Confucio nelle scuole e nei tempietti fossero considerati come un culto religioso, ovvero « un omaggio puramente civile a un grande uomo e ad un filosofo, a causa del valore delle sue dottrine e della loro importanza per la formazione morale della nazione ». La risposta del governo fu che le cerimonie non avevano carattere religioso, ma intendevano soltanto onorare la sua dottrina, base della morale e del governo, dimodiché tutti i cittadini erano obbligati a parteciparvi. In base a questa dichiarazione ufficiale l'episcopato della Manciuria il 12 marzo 1935 tenne un convegno a Hsinking e compilò un lungo questionario sul come, nei casi concreti, i cristiani potessero prendere parte alle cerimonie in onore di Confucio. Le questioni e le risposte avevano per oggetto: l'onore reso alle immagini di Confucio nelle scuole; la visita in comitiva di scolari, soldati, impiegati nelle pagode; i contributi finanziari per la costruzione e il restauro delle pagode per Confucio o di altri templi; l'assistenza ai funerali pagani. In una lettera del 28 maggio 1935 a mons. Gaspais, Propaganda diede la seguente risposta: « Per la particolare importanza dell'argomento questa S. Congregazione, dopo

aver studiato e fatto studiare accuratamente la questione, ha creduto opportuno riferirne al S. Padre. Nell'udienza del 16 corrente mese S. Santità, presa cognizione dell'esposto dell'E. V. S. E. mons. Celso Costantini, ha espresso il pensiero: 1) che gli Ordinari del Manciucuo, ad evitare ogni possibile ragione di scandalo, debbano far nota, con la necessaria prudenza suggerita dalle circostanze, la lettera, con la quale la Direzione dei culti del Manciucuo assicurava recentemente l'E. V. RELIGIONE; 2) che i medesimi Ordinari si regolino, nel dar le loro norme ai fedeli, secondo tale dichiarazione ufficiale; 3) che i sacerdoti, dopo prestato il giuramento prescritto sui r. cinesi, si attengano alle istruzioni degli Ordinari, evitando questioni e controversie. Questa Congregazione crede, da parte sua, che gli Ordinari, nel dare le loro norme ai fedeli, possano conformarsi alle decisioni da essi prese in comune nella loro riunione a Hsin-King. Esse sono sembrate prudenti e ben ponderate » (Sylloge de Prop. Fide, n. 192, pp. 479-82; V. sotto r. giapponesi, art. di P. D'Eha).

Come per il Manciucuo anche per la Cina in una istruzione di Propaganda dell'8 dic. 1939 la q. dei r. ebbe un nuovo regolamento:

1) poiché il governo cinese ha più volte ed esplicitamente proclamato che tutti sono liberi di professare qualunque religione preferiscano, ed è estraneo al suo pensiero emettere leggi o ordinanze su materie religiose; e che perciò le cerimonie, o compiute o comandate dalle autorità pubbliche in onore di Confucio, non sono fatte con l'intento di rendere culto religioso, ma al solo scopo di promuovere ed esprimere un conveniente onore ad un personaggio tanto insigne e il dovuto ossequio alle tradizioni dei padri: è lecito ai cattolici intervenire agli atti di onore compiuti innanzi all'immagine o alla tabella di Confucio, nei monumenti confuciani e nelle scuole. 2) Non è quindi da ritenersi illecito che nelle scuole cattoliche si collochi, specialmente se le autorità ne facciano comando, l'immagine di Confucio o anche la tabella con su scritto il suo nome; né che si saluti con l'inchino del capo. Se mai si abbia a temere scandalo, si dichiari la giusta intenzione dei cattolici. 3) Va tollerato che magistrati e alunni cattolici, se sia loro comandato di esser presenti a cerimonie pubbliche, anche se queste mostrino sembianza di superstizione, vi intervengano, purché però, a norma del can. 1258, vi assistano passivamente e si associno solo a quell'omaggio che si possa con fondamento ritenere puramente civile; dichiarando, come sopra, la loro intenzione quando apparisca necessario ad evitare false interpretazioni dei loro atti. 4) Gl'inchini del capo e altre manifestazioni di ossequio civile innanzi ai defunti

o alle loro immagini, e anche innanzi a quelle tabelle del defunto dove sia scritto il semplice nome, sono da ritenersi lecite e convenienti. Inoltre gli E.mi Padri, considerando: che il giuramento sui r. cinesi, ordinato da Benedetto XIV con la cost. Ex quo singulari dell'11 luglio 1742 a tutti i sacerdoti «nell'Impero cinese e nei regni adiacenti e province tanto confinanti come prossimi», non si accorda in tutto con le norme recenti date da questa S. Congregazione; e che, di più, quel giuramento ai tempi nostri è diventato, come mezzo disciplinare, assolutamente superfluo, poiché è noto che le antiche controversie sui r. cinesi sono ormai cessate, e, comunque, i missionari e gli altri sacerdoti non hanno alcun bisogno della costrizione di un giuramento per prestare alla S. Sede pronta e filiale obbedienza: giudicarono che di quel giuramento non dovesse farsi più obbligo, dovunque, in Cina o altrove, fosse in uso; rimanendo tuttavia intatte le altre prescrizioni del sommo pontefice Benedetto XIV, in quanto le istruzioni di questi ultimi tempi non vi abbiano apportato mutamenti, e specialmente la proibizione di agitar controversie sui r. cinesi. Nell'udienza del 7 dic. 1939 tali deliberazioni furono approvate dal S. Padre Pio XII.
Questa istruzione non contiene una condanna della decisione del 1742 sui r. cinesi. Le condizioni e la situazione erano cambiate, tanto più che già nel 1914 il governo cinese aveva dichiarato ufficialmente che le onorificenze del culto di Confucio erano puramente civili non avendo niente a che fare con la religione - e quindi si imponeva un nuovo ordinamento. Non tutte le difficoltà erano sciolte, ma per evitare nuove discussioni, Propaganda in una lettera del 28 febbr. 1941 al delegato apostolico mons. Zanin diede le seguenti direttive: «Absolute evitando est compositio elenchi caeremoniarum permissarum vel prohibitarum, ne oriatur periculum reincidendi in discusiones casuisticas, quae sub alia forma renasci facerent querelas antiquas. - Quando necessitas postulet, Ordinarii dare quidem possunt regulas et normas generales; respectu tamen habito ad hoc, quod in tempore versamur transtorio, ne nimis descendant ad specificationes singulas, et relinquant etiam sacerdotibus et bonis christianis laicia, in casibus particularibus, se dirigere secundum suam conscientiam».

BIBL.: Streit, Bibl., V e VII; Iuris Pontif. de Prop. Fide, parte 1°, vol. II, Roma 1888, pp. 223-37, 280-83, 306-10; III, ivi 1890, pp. 73-82; Collect. S. C. de Prop. Fide, I, Roma 1907, nn. 114, 126, 189, 339, 386, 406, 404, 521; J. Brucker, Chinois (Rites), in D'ThC, II, II, coll. 2364-91; A. Huonder, Der chinesische Ritenstreit, Aachen 1921; O. Mass, Die Wiedereröffnung der Franzishonermission in China in der Neuzeit, Münster 1926; B. M. Biermann, Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China, ivi 1927; F. Cenci, Istruz. su alcune cerimonie e sul giuramento concernente (r. cinesi, in Il pensiero mission), 12 (1940, I), pp. 3-14; P. D'Elia, La recente istruzione della S. C. di Propaganda Fide sui r. cinesi, in Civ. Catt., 1940, I, pp. 123-37, 191-202; H. Bernard-Maltre, Chinois (Rites), in Catholicisme, II, Parigi 1949, coll. 1060-63.

II. R. CIAPPONESI. - S. Francesco Saverio, come gli altri primi missionari del Giappone, al principio predicarono le verità su Dio, l'anima, il cielo e l'inferno usando termini giapponesi buddhisti. Ma presto si accorsero che le parole giapponesi non rendevano perfettamente il contenuto cristiano e perciò cominciarono ad esprimere i concetti cristiani in termini presi dal latino e dal portoghese. Questa riforma fu opera del p. Baldassarre Gago, S. J., e nel 1557 fu approvata dal visitatore Melchiorre Nuñez, S. J., insieme al suo catechismo Niju-go Kwagyo. Le espressioni buddhiste erronee di s. Francesco Saverio e dei suoi cooperatori nella predicazione del Vangelo dovettero cedere il posto ai nuovi termini latini e portoghesi. Questa terminologia fu adottata con poche variazioni pure dai missionari degli altri Ordini religiosi arrivati più tardi in quel campo missionario, come, p. es., si vede dalla grammatica del domenicano Diego Collado (Roma 1632).

Con la ripresa dell'attività missionaria nel sec. XIX, in seguito alla scoperta dei cristiani discendenti dall'an-

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RITI, QUESTIONE dei - Altarino giapponese per il culto degli antenati - Roma, Museo Lateranense.
(fot. Sassoini)
tica missione, risorse il problema della terminologia cristiana. Il p. Bernardo Petitjean, M. E. P., trovò presso questi cristiani numerosi manoscritti di preghiere, cantici, calendari con la terminologia latino-portoghese. Così compose un catechismo e un libro di preghiere con questa terminologia Kirishitan, ambedue pubblicati nel 1868. Nel frattempo però i missionari di Yokohama e dintorni, dove non esistevano cristiani discendenti dalle prime cristianità, già nel 1865 avevano pubblicato un catechismo, composto dal p. Mounicou, M. E. P., basato sul testo cinese della missione di Szechwan, dove era adoperata la terminologia cristiana cinese. Fino al 1875 le due terminologie furono usate parallelamente nelle pubblicazioni. Da quella data il numero dei libri con terminologia basata sulla cinese aumentò, mentre diminuiva per sparire completamente nel 1883 la terminologia Kirishitan.

Grandi difficoltà furono causate ai cattolici giapponesi in seguito all'obbligo prescritto dal governo di assistere alle cerimonie nei Jinja in onore dell'Imperatore, degli eroi e dei soldati caduti ed alle cerimonie funebri. Già nel Sinodo di Nagasaki del 1890 erano state prescritte regole generali relative agli usi pagani; però gli usi condannabili non erano stati enumerati in particolare, e la «cooperatio» o «assistentia mere materialis» non erano state chiaramente definite. Le cerimonie nei Jinja e quelle funebri erano generalmente considerate superstiziose, e quindi l'assistenza doveva essere interdetta ai cristiani. A varie riprese il governo nipponico aveva dichiarato che le cerimonie nei Jinja erano atti puramente civili e non religiosi. In seguito ad esplicita domanda dell'arcivescovo di Tokio, il governo confermò di nuovo il 22 sett. 1932 il suo pensiero. Per togliere di mezzo le difficoltà per i cattolici, Propaganda il 26 maggio 1936 nella «Istruzione a S. E. mons. Paolo Marella, arcivescovo di Dioclea, delegato apostolico nel Giappone, sui doveri dei cittadini verso la patria» stabilì le seguenti norme pratiche: 1) gli Ordinari dei territori dell'Impero giapponese istruiscano i fedeli che alle cerimonie solite a farsi presso i Jinja amministrati civilmente dal governo, le autorità civili (come consta da ripetute ed esplicite dichiarazioni) e anche l'opinione comune delle persone di certa cultura attribuiscono unicamente un significato di amor patrio, cioè di filiale reverenza verso la famiglia imperiale e i benefattori della patria; e che perciò, avendo ormai tali cerimonie rivestito un valore puramente civile,

è lecito ai cattolici parteciparvi e comportarsi come gli altri cittadini, spiegando però chiaramente la propria intenzione, quando ciò apparisca necessario ad evitare false interpretazioni del proprio atto; 2) i medesimi Ordinari possono permettere che i fedeli, quando intervengono a funerali, a matrimoni ed altri r. privati in uso nella vita sociale giapponese, partecipino come gli altri (dichiarando, se sia necessario, la propria intenzione come si è detto sopra) a tutte quelle cerimonie che, sebbene forse di origine religiosa, tuttavia dalle circostanze dei luoghi e delle persone e dall'opinione comune di oggi mostrino di non aver più se non significato di urbanità e di mutuo affetto; 3) circa il giuramento sui r., dovunque si usa fare nel Giappone, i sacerdoti mettano in pratica docilmente quanto stabilito nelle presenti istruzioni della S. Congreg. di Propaganda, astenendosi da qualunque controversia.

BIBL.: G. Schurhammer, Das kirchl. Sprachproblem in der japanisch. Jesuitenmission des 16. und 17. Jahrh., Tokio 1928; J. Lauter, Das kirchl. Sprachproblem in der neuerstand. japanisch. Mission, in Monumenta Nipponica, III, ivi 1940, n. 2, pp. 270-76; U. Bertini, Una data stor. negli annali mission. del Giappone, in Il pensiero mission., 8 (1936, II), pp. 97-151; P. D'Elia, Evoluzione di popoli e nuove providenze della Chiesa. A proposito di culto civile in Manciuria e in Giappone, in Civ. Catt., 1936, III, pp. 101-108, 186-96, 279-91.

III. R. MALABARICI. - Secondo il metodo missionario in uso nell'India nel sec. XVI i neofiti adottavano gli usi e costumi, il vestito ed anche i nomi portoghesi. In tal modo si rendevano poco accetti agli Indù che li chiamavano Pranguis. Roberto de Nobili S. J. (v.), invece, introdusse all'inizio del sec. XVII nella missione del Madura il metodo d'adattamento. Prese l'abito dei Saniassi (penitenti) e visse la loro vita. Dopo uno studio approfondito degli usi e costumi dei bramini e indù permise ai suoi discepoli e ai neofiti le seguenti usanze da lui considerate come indifferenti e perciò lecite: 1. il kudumi (ciuffo) segno distintivo della casta; 2. il santal (disegno sulla fronte); 3. il cordone, anche segno di casta; 4. le solite abluzioni. Con questo metodo d'adattamento De Nobili ebbe per primo un certo successo tra i bramini, però

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RITI, QUESTIONE dei - Un bramino che porta i simboli religiosi della casta.
(da Madurè et Madagascar, Parigi 1935, p. 227)
ben presto altri bramini, temendo il suo influsso, cominciarono a creargli difficoltà di ogni genere.

Più grandi però furono le difficoltà creategli da alcuni suoi confratelli. Il De Nobili si difese ed ottenne l'approvazione del p. generale dei Gesuiti Acquaviva. Contro il suo metodo si schierò anche l'arcivescovo di Goa, mons. De Sa, che citò De Nobili dinanzi al suo tribunale ed a quello dell'Inquisizione di Goa. Dei due inquisitori l'uno approvò il metodo del De Nobili, l'altro si astenne dal voto. In un Sinodo convocato nel 1619 l'arcivescovo di Goa, i Domenicani, i Francescani e i sacerdoti secolari, anche indigeni, furono contro De Nobili;

invece l'inquisitore D'Almeida, l'arcivescovo di Cranganore, p. Roz S. J. e tutti i Gesuiti votarono in suo favore. La causa fu mandata a Roma e all'inquisitore maggiore di Lisbona. Questi, Ferhao Mascarenhas, nel 1621 e Gregorio XV nel 1623 nella bolla Romanae Sedis si pronunciarono in favore del De Nobili. Così per il momento il metodo del De Nobili aveva vinto ed i Gesuiti l'adoperarono dividendosi in due gruppi, sacerdoti Saniassi, per le caste superiori, Fondara Swami per le caste inferiori e i paria. In Madura, Mysore, Trichinopoly, Marava e in altre regioni i successi furono relativamente buoni; in Madura nel 1704 il numero dei cristiani era di 90.000. Nel corso del secolo alle concessioni del De Nobili ne furono aggiunte altre.

Nuove difficoltà sorsero da parte dei Cappuccini, che dal 1677 lavoravano nella recente colonia francese di Pondichéry. Nel 1687 vi si recarono anche Gesuiti francesi che collaboravano nella missione di Madura e crearono nel Carnate una missione propria seguendo il metodo del De Nobili. Ben presto furono inviate a Roma accuse contro i Gesuiti e per sostenerle il cappuccino François Marie De Tours tornò nel 1703 per sottomettere a Propaganda 36 quesiti relativi ai r. malabarici, detti così perché in uso nella provincia malabarica della Compagnia di Gesù. Essi però non hanno alcun nesso col r. malabarico dei cosiddetti cristiani di s. Tommaso.

Nel frattempo Clemente XI aveva incaricato il legato per la Cina Tommaso Maillard de Tournon di esaminare pure i r. e costumi dell'India meridionale. Giunse a Pondichéry il 6 nov. 1703, rimanendovi fino al luglio 1704. Prese informazioni sugli usi in questione specialmente anche dai gesuiti Boucher e Bertoldi. Il 23 giugno 1704 firmò un decreto, condannando in 16 punti parecchi usi permessi dai Gesuiti. Il decreto di Tournon fu confermato dal S. Uffizio il 7 genn. 1706, e nel medesimo tempo fu nominato un consultore per l'ulteriore esame della questione. I gesuiti Boucher e Laynez si recarono a Roma. Quest'ultimo nel 1707 pubblicò la Defensio Indicarum Missionum Madurensis... che divulgò anche in India dopo la sua nomina a vescovo di Meliapore nel 1708. Appellandosi ad un «oraculum vivae vocis» di Clemente XI i Gesuiti continuarono il loro metodo. Clemente XI invece rinnovò il 1° sett. 1712 il decreto del S. Uffizio del 1706, ed il breve del 17 sett. 1712 rimproverò mons. Laynez per non essere intervenuto contro i r. malabarici e di non aver eseguito il decreto di Tournon. Il 24 luglio 1715 il cardinale prefetto di Propaganda, Sacripante, mandò al vicario apostolico di Kweichow Claudio Visdelou S. J., che era a Pondichéry, il breve per mons. Laynez, morto nel frattempo l'11 giugno 1715, insieme col decreto del 1706, incaricandolo di fare eseguire le decisioni di Tournon sui r. malabarici. Visdelou promulgò i documenti l'11 genn. 1716. I Gesuiti protestarono e mandarono i pp. Pierre Martin e Broglia Brandolini a Roma, che di nuovo esaminò i r. malabarici. Innocenzo XIII (1721-24) nominò una Congregazione particolare, di cui segretario fu Prospero Lambertini, più tardi Benedetto XIV. Brandolini pubblicò una giustificazione, alla quale rispose il p. Lucino O.P., commissario generale del S. Uffizio.

L'esame della Congregazione particolare continuò pure sotto Benedetto XIII (1724-30) e Clemente XII (1730-40). Benedetto XIII con breve del 12 dic. 1727 confermò il decreto di Tournon. Nel 1733 le decisioni del decreto di Tournon, formulate in 16 dubbi, furono di nuovo esaminate dal S. Uffizio, e le risposte furono confermate nel breve di Clemente XII Comperium exploratumque del 1734. Anche con queste decisioni la questione non ebbe termine, perché alcuni missionari tentarono di eludere il breve. Per tal motivo Clemente XII col breve Concredita nobis del 13 maggio 1739 insistette e impose un giuramento di osservanza. La parola definitiva fu detta da Benedetto XIV con la cost. Omnium sollicitudinum del 12 sett. 1744, la quale decise la questione dei r. malabarici nel senso del decreto del 1734 ed obbligò i missionari di Madura, Mysore e Carnate al giuramento.

Il giuramento si riassume in questi punti: 1) obbligo di usare i Sacramentali, specialmente la saliva e le insufflazioni, nell'amministrazione del Battesimo; 2) ob-

bligo di imporre, nel Battesimo, il nome di un santo del Martirologio romano, esclusi i nomi di idoli o di santoni pagani; 3) uso della sola lingua latina o traduzione in lingua indiana; ma con perfetta aderenza al significato dei nomi della S. Croce, dei santi e delle cose sacre; 4) obbligo di affrettare l'amministrazione del Battesimo ai neonati; 5) proibizione dei matrimoni precoci e dell'imposizione della collana nuziale detta taly, recante l'immagine di un idolo; 6) divieto alle donne cristiane martate di portare il taly; 7) proibizione di adoperare il cordone composto di 108 fili e tinto in rosso, usato dalle donne pagane per reggere i taly; 8) proibizione di usare le cerimonie superstiziose dei matrimoni pagani, quali il taglio circolare dei capelli sulla testa degli sposi « ad tollenda maleficia », l'uso del ramo d'albero detto aracismara, ecc.; 9) proibizione di seguire il r. matrimoniale consistente nel rompere la noce di cocco per trarne gli auspici superstiziosi; 10) proibizione di allontanare dalla Confessione le donne « menstruali morbo laborantes, non attenta diebus purificationis iuxta morem Gentilium »; 11) divieto di seguire l'uso pagano di festeggiare « virginem prima vice menstruali morbo laborantem »; 12) obbligo ai missionari di assistere religiosamente i paria anche nelle loro case; 13) proibizione ai cantori e sonatori di partecipare alle cerimonie dei templi pagani; 14) permesso di usare lavacri corporali, esclusa qualsiasi circostanza superstiziosa di tempo e di modo; e proibizione ai missionari di usare abluzioni corporali se non per esigenze naturali, escluso qualsiasi altro fine « etiam ad effectum ut existimentur Sanias seu Brachmanes »; 15) divieto di segnarsi la fronte con ceneri di sterco di vacca e di usare altri distintivi di color bianco o rosso, secondo i superstiziosi usi pagani, e obbligo di attenersi al segno della Croce e alla imposizione delle sacre ceneri; 16) proibizione di leggere i libri superstiziosi dei gentili, sotto pena di scomunica.

I Gesuiti si sottomiterò tutti, ma fu loro permesso di destinare alcuni missionari ad uso esclusivo dei paria. Questa disposizione sparì con la soppressione della Compagnia di Gesù. I successori dei Gesuiti nella missione dell'India meridionale, specialmente i missionari del Seminario di Parigi, poterono constatare che le decisioni relative ai r. malabarici erano state eseguite. Fino a tutto il sec. XIX non sorsero difficoltà in materia. Dopo che l'8 dic. 1939 il giuramento relativo ai r. cinesi era stato abolito, il 9 apr. 1940 anche i missionari dell'India furono dispensati dal giuramento relativo ai r. malabarici « fermo rimanendo l'obbligo di osservare nel resto le prescrizioni di Benedetto XIV in quanto non modificate dalla S. Sede ». - Vedi tav. I.III.

BIBL.: J. Bertrand, La Mission du Maduré, 4 voll., Parigi 1847-54; Iuris Pontif. de Prop. Fide, parte 1°, II, Roma 1888, pp. 296-97, 448-52, 501-503; III, ivi 1890, pp. 166-82; Collect. S. C. de Prop. Fide, I, ivi 1907, n. 347; E. Amman, Malabares (Rite), in D'ThC, IX, II, coll. 1704-45; P. Dammen, Roberto De Nobili S. T. Ein Beitrag zur Gesch. der Missionsmethode und der Indologie, Münster 1924; V. ALGERI, L'aboliz. del giuramento circa i r. malabarici, in Il pensiero mission., 12 (1940, III), pp. 230-34; P. D'Elia, L'abolizione del giuramento contro i r. malabarici in India, in Civ. Catt., 1940, II, pp. 331-40, 424-431.

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“RITI, QUESTIONE DEI.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 584. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/riti-questione-dei.