RITI, QUESTIONE DEI

RITI, QUESTIONE dei - Preghiera famigliare innanzi all'altare degli ha un posto privilegiato nella casa, con fiori e ceri; gli ornati specie di tamburello con un bastoncino - Tokio.

torno al tumulo o davanti all'immagine. Con ciò era proibito quanto la Ex illa die e il Mezzabarba avevano concesso. Questa pastorale provocò a Pechino una reazione. In due lettere pastorali dell'11 luglio e del 23 dic. del 1733 il vescovo di Pechino Francisco da Purificação, O.E.S.A., ordinò a tutti i missionari sotto pena di sospensione «ut observarent et observari praecipient consentitionem Ex illa die iuxta permissions». Con breve del 25 sett. 1735 Clemente XII revocò e annullò le due pastorali del vescovo di Pechino. La questione delle permissioni fu sottoposta ad un nuovo esame del S. Uffizio. Questo esame, per il quale furono convocati alcuni missionari della Cina e alcuni studenti cinesi, durò fino al 1742. L'11 luglio 1742 Benedetto XIV pubblicò la cost. Ex quo singulari pronunciando la sentenza definitiva. Dichiarò che le permissioni del Mezzabarba non erano mai state approvate dalla S. Sede, che anzi erano contrari alle sue decisioni, le disapprovò, le annullò e ne condannò l'uso ai missionari. Riconfermò le proibizioni stabilite nella cost. Ex illa die di Clemente XI e prescrisse una nuova formula di giuramento per i missionari.

In tal modo la q. dei r. cinesi fu definitivamente decisa da Roma. In tempi posteriori furono discusse varie questioni relative all'una o all'altra cerimonia; innanzi tutto il Ko-'tou, cioè la prostrazione dinanzi al cadavere o al feretro o alla tavoletta dei progenitori, fu oggetto di dubbi. È vero che era stato formalmente proibito dalla cost. Ex quo singulari con la condanna delle permissioni di Mezzabarba, ma secondo il parere di molti missionari il Ko-'tou era cerimonia puramente civile. Nel 1753 Propaganda emanò una istruzione in risposta a vari dubbi proposti dal vicario apostolico del Tonchino orientale, condannando di nuovo le permissioni del Mezzabarba, specialmente quelle relative ai funerali. Nel 1757 e nel 1773 il S. Uffizio pubblicò un decreto per condannare anche il semplice Ko-'tou dinanzi al feretro. Nel 1769 Propaganda intimò al vescovo di Nanchino l'istruzione del 1753. Nel 1777 il S. Uffizio emanò un decreto universale con cui si vietava di nuovo il Ko-'tou sotto tutte le forme come superstizioso.

Nel 1932 in Manciuria fu eretto il nuovo Stato di Manciucuo sotto la tutela dei Giapponesi, i quali promossero il culto di Confucio, esigendo che tutti i cittadini vi partecipassero. Mons. Agostino Gaspas, vicario apostolico di Kirin (Manciuria settentrionale) avvertì il cardinale prefetto di Propaganda delle difficoltà provenienti ai cattolici da questa nuova situazione. Gli fu risposto che gli Ordinari della Manciuria studiassero la questione per fornire a Propaganda gli elementi per direttive pratiche. Il 27 febbr. 1935 mons. Gaspas domandò alla Direzione governativa dei culti di Manciucuo se gli onori resi

a Confucio nelle scuole e nei tempieti fossero considerati come un culto religioso, ovvero «un omaggio puramente civile a un grande uomo e ad un filosofo, a causa del valore delle sue dottrine e della loro importanza per la formazione morale della nazione». La risposta del governo fu che le cerimonie non avevano carattere religioso, ma intendevano soltanto onorare la sua dottrina, base della morale e del governo, dimodoché tutti i cittadini erano obbligati a parteciparvi. In base a questa dichiarazione ufficiale l'episcopato della Manciuria il 12 marzo 1935 tenne un convegno a Hsinking e compilò un lungo questionario sul come, nei casi concreti, i cristiani potessero prendere parte alle cerimonie in onore di Confucio. Le questioni e le risposte avevano per oggetto: l'onore reso alle immagini di Confucio nelle scuole; la visita in comitiva di scolari, soldati, impiegati nelle pagode; i contributi finanziari per la costruzione e il restauro delle pagode per Confucio o di altri templi; l'assistenza ai funerali pagani. In una lettera del 28 maggio 1935 a mons. Gaspas, Propaganda diede la seguente risposta: «Per la particolare importanza dell'argomento questa S. Congregazione, dopo aver studiato e fatto studiare accuratamente la questione, ha creduto opportuno riferirne al S. Padre. Nell'udienza del 16 corrente mese S. Santità, presa cognizione dell'esposto dell'E. V. S. E. mons. Celso Costantini, ha espresso il pensiero: 1) che gli Ordinari del Manciucuo, ad evitare ogni possibile ragione di scandalo, debbano far nota, con la necessaria prudenza suggerire dalle circostanze, la lettera, con la quale la Direzione dei culti del Manciucuo assicurava recentemente l'E. V. RELIGIONE; 2) che i medesimi Ordinari si regolino, nel dar le loro norme ai fedeli, secondo tale dichiarazione ufficiale; 3) che i sacerdoti, dopo prestato il giuramento prescritto sui r. cinesi, si attengano alle istruzioni degli Ordinari, evitando questioni e controversie. Questa Congregazione crede, da parte sua, che gli Ordinari, nel dare le loro norme ai fedeli, possano conformarsi alle decisioni da essi prese in comune nella loro riunione a Hsin-King. Esse sono sembrate prudenti e ben ponderate» (Sylloge de Prop. Fide, n. 192, pp. 479-82; V. sotto r. giapponesi, art. di P. D'Elia).

Come per il Manciucuo anche per la Cina in una istruzione di Propaganda dell'8 dic. 1939 la q. dei r. ebbe un nuovo regolamento:

1) poiché il governo cinese ha più volte ed esplicitamente proclamato che tutti sono liberi di professare qualunque religione preferiscano, ed è estraneo al suo pensiero emettere leggi o ordinanze su materie religiose; e che perciò le cerimonie, o compiute o comandate dalle autorità pubbliche in onore di Confucio, non sono fatte con l'intento di rendere culto religioso, ma al solo scopo di promuovere ed esprimere un conveniente onore ad un personaggio tanto insigne e il dovuto ossequio alle tradizioni dei padri: è lecito ai cattolici intervenire agli atti di onore compiuti innanzi all'immagine o alla tabella di Confucio, nei monumenti confuciani e nelle scuole. 2) Non è quindi da ritenersi illecito che nelle scuole cattoliche si collochi, specialmente se le autorità ne facciano comando, l'immagine di Confucio o anche la tabella con su scritto il suo nome; né che si saluti con l'inchino del capo. Se mai si abbia a temere scandalo, si dichiari la giusta intenzione dei cattolici. 3) Va tollerato che magistrati e alunni cattolici, se sia loro comandato di esser presenti a cerimonie pubbliche, anche se queste mostrino sembianza di superstizione, vi intervengano, purché però, a norma del can. 1258, vi assistano passivamente e si associano solo a quell'omaggio che si possa con fondamento ritenere puramente civile; dichiarando, come sopra, la loro intenzione quando apparisca necessario ad evitare false interpretazioni dei loro atti. 4) Gl'inchini del capo e altre manifestazioni di ossequio civile innanzi ai defunti

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Riti, questione dei - Preghiera famigliare innanzi all'altare degli

ha un posto privilegiato nella casa, con fiori e ceri; gli oranti specie di tamburello con un bastoncino - Tokio.

o alle loro immagini, e anche innanzi a quelle tabelle del defunto dove sia scritto il semplice nome, sono da ritenersi lecite e convenienti. Inoltre gli E.mi Padri, considerando che il giuramento sui r. cinesi, ordinato da Benedetto XIV con la cost. Ex quo singulari dell'11 luglio 1742 a tutti i sacerdoti «nell'Impero cinese e nei regni adiacenti e province tanto confinanti come prossimi», non si accorda in tutto con le norme recenti date da questa S. Congregazione; e che, di più, quel giuramento ai tempi nostri è diventato, come mezzo disciplinare, assolutamente superfluo, poiché è noto che le antiche controversie sui r. cinesi sono ormai cessate, e, comunque, i missionari e gli altri sacerdoti non hanno alcun bisogno della costrizione di un giuramento per prestare alla S. Sede pronta e filiale obbedienza: giudicarono che di quel giuramento non dovesse farsi più obbligo, dovunque, in Cina o altrove, fosse in uso; rimanendo tuttavia intatte le altre prescrizioni del sommo pontefice Benedetto XIV, in quanto le istruzioni di questi ultimi tempi non vi abbiano apportato mutamenti, e specialmente la proibizione di agitar controversie sui r. cinesi. Nell'udienza del 7 dic. 1939 tali deliberazioni furono approvate dal S. Padre Pio XII.
Questa istruzione non contiene una condanna della decisione del 1742 sui r. cinesi. Le condizioni e la situazione erano cambiate, tanto più che già nel 1914 il governo cinese aveva dichiarato ufficialmente che le onorificenze del culto di Confucio erano puramente civili non avendo niente a che fare con la religione - e quindi si imponeva un nuovo ordinamento. Non tutte le difficoltà erano sciolte, ma per evitare nuove discussioni, Propaganda in una lettera del 28 febbr. 1941 al delegato apostolico mons. Zanin diede le seguenti direttive: «Absolute evitando est composito elenchi caeremoniarum permissarum vel pro-hibitarum, ne oriatur periculum reincidendi in discus-siones casuisticas, quae sub alia forma renasci facerent querelas antiquas. - Quando necessitas postulet, Ordini dare quidem possunt regulas et normas generales; respectu tamen habito ad hoc, quod in tempore versamur transitorio, ne nimis descendant ad specificaciones singulas, et relinquant etiam sacerdotibus et bonis christianis laicis, in casibus particularibus, se dirigere secundum suam conscientiam».

BIBL.: Streit, Bibl., V e VII; Juris Pontif. de Prop. Fide. parte 1, vol. II, Roma 1888, pp. 223-37, 280-83, 306-10; III, ivi 1890, pp. 73-82; Collet. S. C. de Prop. Fide. I, Roma 1907, nn. 114, 126, 189, 339, 386, 406, 494, 521; J. Brucker, Chinois (Rites), in DTHC, II, 11, coll. 2364-91; A. Huonder, Der chinesische Rittenstreit, Aachen 1921; O. Maas, Die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit, Münster 1926; B. M. Biermann, Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China, ivi 1927; F. Cenci, Istruz. su alcune cerimonie e sul giuramento concernente i r. cinesi, in Il pensiero missione, 12 (1940, 1), pp. 3-14; P. D'Elia, La recente istruzione della S. C. di Propaganda Fide sui r. cinesi, in Civ. Catt., 1940, 1, pp. 123-37, 191-202; H. Bernard-Maitre, Chinois (Rites), in Catholicisme, II, Parigi 1940, coll. 160-66.

II. R. GIAPPONESI. - S. Francesco Saverio, come gli altri primi missionari del Giappone, al principio predicarono le verità su Dio, l'anima, il cielo e l'inferno usando termini giapponesi buddhisti. Ma presto si accorsero che le parole giapponesi non rendevano perfettamente il contenuto cristiano e perciò cominciarono ad esprimere i concetti cristiani in termini presi dal latino e dal portoghese. Questa riforma fu opera del p. Baldassarre Gago, S. J., e nel 1557 fu approvata dal visitatore Melchiorre Nuñez, S. J., insieme al suo catechismo Niju-go Kwagyo. Le espressioni buddhiste erronee di s. Francesco Saverio e dei suoi cooperatori nella predicazione del Vangelo dovettero cedere il posto ai nuovi termini latini e portoghesi. Questa terminologia fu adottata con poche variazioni pure dai missionari degli altri Ordini religiosi arrivati più tardi in quel campo missionario, come, p. es., si vede dalla grammatica del domenicano Diego Collado (Roma 1632).

Con la ripresa dell'attività missionaria nel sec. XIX, in seguito alla scoperta dei cristiani discendenti dall'an-ni-ca mis

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(fol. Sanscini:
Riti, questione dei - Altarino giapponese per il culto degli antenati - Roma, Museo Lateranense.

sione, risorse il problema della terminologia cristiana. Il p. Bernardo Petitjean, M. E. P., trovò presso questi cristiani numerosi manoscritti di preghiere, cantici, calendari con la terminologia latino-portoghese. Così compare un catechismo e un libro di preghiere con questa terminologia Kirishitan, ambedue pubblicati nel 1868. Nel frattempo però i missionari di Yokohama e dintorni, dove non esistevano cristiani discendenti dalle prime cristianità, già nel 1865 avevano pubblicato un catechismo, composto dal p. Mounicou, M. E. P., basato sul testo cinese della missione di Szechwan, dove era adoperata la terminologia cristiana cinese. Fino al 1875 le due terminologie furono usate parallelamente nelle pubblicazioni. Da quella data il numero dei libri con terminologia basata sulla cinese aumentò, mentre diminuiva per spärere completamente nel 1883 la terminologia Kirishitan.

Grandi difficoltà furono causate ai cattolici giapponesi in seguito all'obbligo prescritto dal governo di assistere alle cerimonie nei Jinqa in onore dell'Imperatore, degli eroi e dei soldati caduti ed alle cerimonie funebri. Già nel Sinodo di Nagasaki del 1890 erano state prescritte regole generali relative agli usi pagani; però gli usi condannabili non erano stati enumerati in particolare, e la «cooperatio» o «assistenza» were materialis non erano state chiaramente definite. Le cerimonie nei Jinqa e quelle funebri erano generalmente considerate superstiziose, e quindi l'assistenza doveva essere interdetta ai cristiani. A varie riprese il governo nipponico aveva dichiarato che le cerimonie nei Jinqa erano stati puramente civili e non religiosi. In seguito ad esplicita domanda dell'arcivescovo di Tokio, il governo confermò di nuovo il 22 sett. 1932 il suo pensiero. Per togliere di mezzo le difficoltà per i cattolici, Propaganda il 26 maggio 1936 della «Istruzione a S. E. mons. Paolo Marella, arcivescovo di Dioclea, delegato apostolico nel Giappone, sui doveri dei cittadini verso la patria» stabilì le seguenti norme pratiche: 1) gli Ordinari dei territori dell'Impero giapponese istruiscano i fedeli che alle cerimonie solite a farsi presso i Jinqa amministrati civilmente dal governo, le autorità civili (come consta da ripetute ed esplicite dichiarazioni) e anche l'opinione comune delle persone di certa cultura attribuiscono unicamente un significato di amore patrio, cioè di filiale reverenza verso la famiglia imperiale e i benefattori della patria; e che perciò, avendo ormai tali cerimonie rivestito un valore puramente civile,

è lecito ai cattolici parteciparvi e comportarsi come gli altri cittadini, spiegando però chiaramente la propria intenzione, quando ciò apparisca necessario ad evitare false interpretazioni del proprio atto; 2) i medesimi Ordinari possono permettere che i fedeli, quando intervengono a funerali, a matrimoni ed altri r. privati in uso nella vita sociale giapponese, partecipino come gli altri (dichiarando, se sia necessario, la propria intenzione come si è detto sopra) a tutte quelle cerimonie che, sebbene forse di origine religiosa, tuttavia dalle circostanze dei luoghi e delle persone e dall'opinione comune di oggi mostrano di non aver più se non significato di urbanità e di mutuo affetto; 3) circa il giuramento sui r., dovunque si usa fare nel Giappone, i sacerdoti mettano in pratica docilmente quanto stabilito nelle presenti istruzioni della S. Congreg. di Propaganda, astenendosi da qualunque controversia.

BIBL.: G. Schurhammer, Das kirchl. Sprachproblem in der japanisch. Jesuitenmission des 16. und 17. Jahrh., Tokio 1928; J. Laures, Das kirchl. Sprachproblem in der neuerstand. japanisch. Mission, in Monumenta Nipponica, III, ivi 1940, n. 2, pp. 270-76; U. Bertini, Una data stor. negli annali mission. del Giappone, in Il pensiero mission., 8 (1936, 11), pp. 97-151; P. D'Elia, Evoluzione di popoli e nuove provvidenze della Chiesa. A proposito di cultura civile in Manciuria e in Giappone, in Civ. Catt., 1936, III, pp. 101-108, 186-96, 270-91.

III. R. MALABARICI. - Secondo il metodo missionario in uso nell'India nel sec. XVI i neofiti adottavano gli usi e costumi, il vestito ed anche i nomi portoghesi. In tal modo si rendevano poco accetti agli Indù che li chiamavano Pranguis. Roberto de Nobili S. J. (v.), invece, introdusse all'inizio del sec. XVII nella missione del Madura il metodo d'adattamento. Prese l'abito dei Saniasi (penitenti) e visse la loro vita. Dopo uno studio approfondito degli usi e costumi dei bramini e indù permise ai suoi discepoli e ai neofiti le seguenti usanze da lui considerate come indifferenti e perciò lecite: 1. il kudumi (ciuffo) segno distintivo della casta; 2. il santal (disegno sulla fronte); 3. il cordone, anche segno di casta; 4. le solite abluzioni. Con questo metodo d'adattamento De Nobili ebbe per primo un certo successo tra i bramini, per ben presto altri bramini, temendo il suo influsso, cominciarono a creargli difficoltà di ogni genere.

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resto altri bramini, temendo il suo influsso, cominciarono a creargli difficoltà di ogni genere.

Più grandi però furono le difficoltà creatrici da alcuni suoi confratelli. Il De Nobili si difese ed ottenne l'approvazione del p. generale dei Gesuiti Acciavoli. Contro il suo metodo si schioccò anche l'arcivescovo di Goa, mons. De Sa, che citò De Nobili dinanzi al suo tribunale ed a quello dell'Inquisizione di Goa. Dei due inquisitori l'uno approvò il metodo del De Nobili, l'altro si astenne dal voto. In un Sinodo convocato nel 1619 l'arcivescovo di Goa, i Domenicani, i Francescani e i sacerdoti secolari, anche indigeni, furono contro De Nobili; invece l'inquisitore D'Almeida, l'arcivescovo di Cranganore, p. Roz S. J. e tutti i Gesuiti votarono in suo favore. La causa fu mandata a Roma e all'inquisitore maggiore di Lisbona. Questi, Ferão Mascarenhas, nel 1621 e Gregorio XV nel 1623 nella bolla Romana Sedis si pronuncerono in favore del De Nobili. Così per il momento il metodo del De Nobili aveva vinto ed i Gesuiti l'adoverarono dividendosi in due gruppi, sacerdoti Saniasi, per le caste superiori, Pandara Swami per le caste inferiori e i paria. In Madura, Mysore, Trichinopoly, Marava e in altre regioni i successi furono relativamente buoni; in Madura nel 1704 il numero dei cristiani era di 90.000. Nel corso del secolo alle concessioni del De Nobili ne furono aggiunte altre.

Nuove difficoltà sorsero da parte dei Cappuccini, che dal 1677 lavoravano nella recente colonia francese di Pondichéry. Nel 1687 vi si recarono anche Gesuiti francesi che collaboravano nella missione di Madura e crearono nel Carnate una missione propria seguendo il metodo del De Nobili. Ben presto furono inviate a Roma accuse contro i Gesuiti e per sostenerle il cappuccino François Marie De Tours tornò nel 1703 per sottomettere a Propaganda 36 quesiti relativi ai r. malabarici, detti così perché in uso nella provincia malabirca della Compagnia di Gesù. Essi però non hanno alcun nesso col r. malabarico dei cosiddetti cristiani di s. Tommaso.

Nel frattempo Clemente XI aveva incaricato il legato per la Cina Tommaso Maillard de Tournon di esaminare pure i r. e costumi dell'India meridionale. Giunse a Pondichéry il 6 nov. 1703, rimanendovi fino al luglio 1704. Prese informazioni sugli usi in questione specialmente anche dai gesuiti Boucher e Bertoldi. Il 23 giugno 1704 firmò un decreto, condannando in 16 punti parecchi usi permessi dai Gesuiti. Il decreto di Tournon fu confermato dal S. Uffizio il 7 genn. 1706, e nel medesimo tempo fu nominato un consultore per l'ulteriore esame della questione. I gesuiti Boucher e Laynez si recarono a Roma. Quest'ultimo nel 1707 pubblicò la Defensio Indicarum Missionum Madurensis... che divulgò anche in India dopo la sua nomina a vescovo di Meliapore nel 1708. Appellandosi ad un oraculum vivae vocis di Clemente XI i Gesuiti continuarono il loro metodo. Clemente XI invece rinnovò il 1° sett. 1712 il decreto del S. Uffizio del 1706, ed il breve del 17 sett. 1712 rimproverò mons. Laynez per non essere intervenuto contro i r. malabarici e di non aver eseguito il decreto di Tournon. Il 24 luglio 1715 il cardinale prefetto di Propaganda, Sacripante, mandò al vicario apostolico di Kweichow Claudio Visdelou S. J., che era a Pondichéry, il breve per mons. Laynez, morto nel frattempo l'11 giugno 1715, insieme col decreto del 1706, incaricandolo di fare eseguire le decisioni di Tournon sui r. malabarici. Visdelou promulgò i documenti l'11 genn. 1716. I Gesuiti protestarono e mandarono i pp. Pierre Martin e Broglia Brandolini a Roma, che di nuovo esaminò i r. malabarici. Innocentio XIII (1721-24) nominò una Congregazione particolare, di cui segretario fu Prospero Lambertini, più tardi Benedetto XIV. Brandolini pubblicò una giustificazione, alla quale rispose il p. Lucio O.P., commissario generale del S. Uffizio.

L'esame della Congregazione particolare continuò pure sotto Benedetto XIII (1724-30) e Clemente XII (1730-40). Benedetto XIII con breve del 12 dic. 1727 confermò il decreto di Tournon. Nel 1733 le decisioni del decreto di Tournon, formulate in 16 dubbi, furono di nuovo esaminate dal S. Uffizio, e le risposte furono confermate nel breve di Clemente XII Conpertum exploratumque del 1734. Anche con queste decisioni la questione non ebbe termine, perché alcuni missionari tentarono di eludere il breve. Per tal motivo Clemente XII col breve Concordia nobis del 13 maggio 1739 insistette e impose un giuramento di osservanza. La parola definitiva fu detta da Benedetto XIV con la cost. Omnium sollicitudinum del 12 sett. 1744, la quale decise la questione dei r. malabarici nel senso del decreto del 1734 ed obbligò i missionari di Madura, Mysore e Carnate al giuramento.

Il giuramento si riassume in questi punti: 1) obbligo di usare i Sacramentali, specialmente la saliva e le insuflazioni, nell'amministrazione del Battesimo; 2) ob

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RITI - RITO

bligo di imporre, nel Battesimo, il nome di un santo del Martirio, romano, esclusi i nomi di idoli o di santoni pagani; 3) uso della sola lingua latina o traduzione in lingua indiana; ma con perfetta aderenza al significato dei nomi della S. Croce, dei santi e delle cose sacre; 4) obbligo di affrettare l'amministrazione del Battesimo ai neonati; 5) proibizione dei matrimoni precoci e dell'imposizione della collana nuziale detta taly, recante l'immagine di un idolo; 6) divieto alle donne cristiane maritate di portare il taly; 7) proibizione di adoperare il cordone composto di 108 fili e tinto in rosso, usato dalle donne pagane per reggere i taly; 8) proibizione di usare le cerimonie superstizie dei matrimoni pagani, quali il taglio circolare dei capelli sulla testa degli sposi o ad tollenda maleficia, l'uso del ramo d'albero detto arascio-mara, ecc.; 9) proibizione di seguire il r. matrimoniale consistente nel rompere la noce di cocco per trarne gli auspici superstiziosi; 10) proibizione di allontanare dalla Confessione le donne - menstruali morbo laborantes, non attenti di buon purificazione, ma non di testa; 11) divieto di seguire l'uso pagano di festeggiare vintigrem prima vince menstruali morbo laborantem; 12) obbligo ai missionari di assistere religiosamente i paria anche nelle loro case; 13) proibizione ai cantori e sonatori di partecipare alle cerimonie dei templi pagani; 14) permesso di usare lavacri corporali, esclusa qualsiasi circostanza superstiziosa di tempo e di modo; e proibizione ai missionari di usare abluzioni corporali se non per esigenze naturali, escluso qualsiasi altro fine - etiam ad effectum ut existimatur Sanitas seu Brachmanes; 15) divieto di segnarsi la fronte con ceneri di sterco di vasca e di usare altri distintivi di color bianco o rosso, secondo i superstiziosi usi pagani, e obbligo di attenersi al segno della Croce e alla imposizione delle sacre ceneri; 16) proibizione di leggere i libri superstiziosi dei gentili, sotto pena di scomunica.

I Gesuiti si sottomiserono tutti, ma fu loro permesso di destinare alcuni missionari ad uso esclusivo dei paria. Questa disposizione spari con la soppressione della Compagnia di Gesù. I successori dei Gesuiti nella missione dell'India meridionale, specialmente i missionari del Seminario di Parigi, poterono constatare che le decisioni relative ai r. malabarici erano state eseguite. Fino a tutto il sec. XIX non sorsero difficoltà in materia. Dopo che l'8 dic. 1939 il giuramento relativo ai r. cinesi era stato abolito, il 9 apr. 1940 anche i missionari dell'India furono dispensati dal giuramento relativo ai r. malabarici e fermo rimanendo l'obbligo di osservare nel resto le prescrizioni di Benedetto XIV in quanto non modificate dalla S. Sede. - Vedi tav. LIII.

BIBL.: J. Bertrand, La Mission du Madure, 4 voll., Parigi 1847-54; Iuris Pontif. de Prop. Fide, parte 1, II, Roma 1888, pp. 296-97, 448-52, 501-503; III, 187, 190, pp. 166-82; Collect. S. C. de Prop. Fide, I, 187, 190, p. 347; E. Amman, Malabares (Rites), in DTHC, IX, 11, coll. 1704-45; P. Dammen, Rabates (Rites), in DTHC, IX, 11, coll. 1704-45; P. Dammen, Rabates, 5. E. Bin Betrag zur Ges. der Missionsmethode und der Indologie, Münster 1924; V. ALGERI, L'aboliz. del giuramento circa i r. malabarici, in Il pensiero missione, 12 (1940, 11), pp. 230-34; P. D'Elia, L'abolizione del giuramento contro i r. malabarici in India, in Civ. Catt., 1940, II, pp. 331-40, 424-43; Giovanni Rommerskirchen.