SANITI, CULTO DEI

SANITI, culto dei. - È la dimostrazione della venerazione religiosa di cui sono oggetto i beati in cielo, per l'eccellente perfezione di vita divina da essi realizzata con l'aiuto della Grazia.

I. NOZIONI

Il c. dei S., nel cristianesimo, è essenzialmente diverso e inferiore al culto supremo di adorazione o laria (*ἀστέρα*) dovuto solo alla S. mia Trinità e alle singole sue persone, nonché, per la Unione ipostatica, a Gesù Cristo, in cui, anche sotto le specie sacramentali, l'umanità è adorata insieme con la divinità con unico atto d'adorazione. L'eccellenza religiosa dei S. e degli Angeli consiste tutta nell'essere essi servi fedeli di Dio ed il culto che loro si tributa è detto culto di duia (*δουλία* = servitù); mentre Maria privilegiata sopra tutti i servi di Dio è oggetto di un culto, che sebbene essenzialmente diverso e in
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SANITI, CULTO dei. - Tre Sante martiri in preghiera, di Dinh Xuanh Minh, Viet Nam - Roma. Mostra missionaria 1950.

feriore a quello di latria, è pur nondimento superiore a quello di tutti gli altri S. e Angeli, detto perciò di iperdulia.

Trattandosi di creature, ogni loro eccellenza deriva da Dio, come prima sorgente; tuttavia il culto loro tributato va, oltre che a Dio, anche alle loro persone, come aventi, quali servi di Dio e dipendentemente da lui, una reale eccellenza in se stesse. In questo senso, il culto che ha per oggetto la persona degli Angeli e dei S. è detto assoluto. Mentre il culto con cui vengono onorati gli oggetti che hanno un qualche rapporto con le persone dei S. (religiosi, immagini) è puramente relativo, non avendo questi eccellenza religiosa alcuna per loro intrinseco valore ma unicamente per il rapporto che colui che li venera stabilisce mentalmente tra questi oggetti e le persone dei S., onde il culto con cui sono venerati va tutto ai S.

Il culto esterno pubblico, che è quello tributato a nome della Chiesa come tale, va però tributato solo a S. e Beati legittimamente riconosciuti come tali (v. BEATIFICAZIONE; CANONIZZAZIONE) ed è sottoposto oggi alle norme giuridiche della Chiesa (v. can. 1255-1257; 1259; 1260-61; 1276-80; 1215-12; 2125-35). Le sue espressioni principali sono: l'iscrizione nel martirio-loggio; la celebrazione delle loro feste; la dedica di edifici del culto, come chiese e altari, fatta al loro nome; la loro invocazione pubblica e liturgica; la venerazione delle loro reliquie e immagini e, principalmente, l'offerta a Dio del Sacrificio della Messa in loro onore, ossia per lodare e ringraziare Dio delle grazie fatte ai S. e pre-

garlo che, intercessione (v.) e subordinatamente alla mediazione di Cristo, conceda a noi i suoi benefici soprattutto spirituali.

11. DOTTINA CATTOLICA E SUO SVILUPPO

Che un tal culto sia lecito e utile al bene spirituale dei fedeli, sebbene non assolutamente e per tutti necessario, è dogma di fede cattolica, proposto dal magistero ordinario della Chiesa, specialmente nel Concilio di Trento, contro le negazioni dei protestanti (Denz-U, 984-88), particolaremente di Zwinglio e Calvino, che asserivano trattarsi di una invenzione puramente umana, senza fondamento nella Scrittura e ingiuriosa all'unica mediazione di Cristo.

La posizione cattolica armonizza perfettamente con l'insieme del dogma cristiano. Anzitutto perché l'eccellenza religiosa degli Angeli e dei Beati in cielo è reale, definitiva e riconosciuta da Dio stesso, avendo essi, con l'aiuto della Grazia, veramente realizzato in sé un eminente grado di vita divina. Non si vede perché non sarebbe lecito ed utile il riconoscimento di questa loro eccellenza. Inoltre se essi conoscono i nostri bisogni, e subordinatamente alla suprema mediazione di Cristo, intercedono per noi, non appare perché la loro invocazione sarebbe illecita o inutile. Finalmente, i S. sono per i fedeli modelli di virtù e il culto li propone alla loro imitazione; questo culto è per ciò stesso di grande utilità ed efficacia pedagogica. Che poi esso, come viene proposto dalla Chiesa cattolica, non sia a detrimento del culto dovuto a Cristo e della sua suprema mediazione, lo dimostra il fatto che il suo senso sta tutto nell'onorare i frutti della Redenzione di Cristo e l'efficacia di questa sua stessa suprema mediazione, poiché l'eccellenza religiosa dei S. è chiaramente proposta come fondata tutta sulla Redenzione di Cristo e la loro intercessione come fondata in ultima analisi sulla suprema mediazione di lui. Realmente quindi: «onoriamo i servi, affinché l'onore dei servi ridondi sul Padrone» (s. Girolamo, Ep., 109, 1).

Questa perfetta, intrinseca coerenza della dottrina cattolica sul c. d. S. con i grandi dogmi del cristianesimo e la sua perfetta corrispondenza alle leggi della psicologia religiosa, spiega l'esplicita successiva sempre più chiaro di questa dottrina e della sua conseguente prassi nella vita della Chiesa. La Scrittura ne mostra già in atto i principi basilari. ANGELICI (v.), specialmente l'Angelo del Signore, nel Vecchio Testamento vi sono oggetto di profonda venerazione religiosa, sebbene generica (p. es., Ev. 23, 20-22; Num. 22, 31-35; Ios. 5, 13-16; cf. Gal. 1, 8; 4, 14; Apoc. 19, 10) perché essi sono esseri gloriosi, servi e messaggeri di Dio, la sua corte celeste, sempre in sua presenza (cf. Mt. 18, 10). E sebbene si metta fortemente in guardia contro il culto mal compreso degli Angeli, a cui, tra gli altri, alcuni circoli di Colossi sembrano essere stati proclivi (cf. Col. 1, 9-20; 2, 18-23) e si accentuano fortemente la loro subordinazione a Cristo (p. es.: Hebr. 1, 5-2, 18) tuttavia non viene affatto intaccato il principio generale della liceità ed utilità della loro venerazione.

La stessa severa proibizione, fatta dal Vecchio Testamento, dell'uso delle immagini (p. es.: Ex. 20, 4 sg.; Lev. 26, 1; Deut. 4, 15; 27, 15; Ios. 24, 19), non solo non era assoluta, come appare dalle sculture del tempio di Salomone, ma era evidentemente motivato solo da pericolo pratico di idolatria, in cui il popolo si trovava in mezzo al mondo pagano, e non dalla negazione della legittimità e utilità religiosa delle immagini in se stesse. Col mutarsi delle circostanze, era pertanto naturale che l'antica proibizione si ritenesse superata senza per questo venir meno allo spirito della Scrittura. Si capisce, così, come nella storia della Chiesa, in conformità con tutto lo spirito della rivelazione e coi principi già esplicitamente attivi della Scrittura, si assista ad una esplicazione sempre maggiore della prassi del c. dei S. cominciando da quello dei martiri (v. MARTIROLOGIO e martire) e alla formulazione sempre più esplicita della sua dottrina (v. Storia). Nel corso del sec. IV cominciò ad affermarsi anche il c. dei S., non martiri: giusti del Vecchio Testamento; asceti, fra i quali s. Ilarione; vescovi, tra cui s. Martino di Tours e s. Silvestro papa.

Furono i protestanti del sec. XVI che accampando

motivi pseudo-dogmatici insorbero con maggiore o minorità intolleranza contro la intercessione e la venerazione dei S. Cominciò a farsi strada anche un pregiudizio storico, che cioè il c. d. S. non sia che un adattamento cristiano del culto pagano degli dèi e degli eroi divinizzati. Per questa via elementi politeistici si sarebbero infiltrati nel cattolicesimo occidentale e sarebbero sopravvissuti sino ad oggi anche nella prassi, sostanzialmente identica (cf., p. es.: M. Jugie, Theologia dogmatica christianum orientalium dissidentium, II, Parigi 1933, pp. 710-17), delle Chiese orientali dissidenti (v. CONFESSORE (CONFESSOR)). Di fatto il c. dei S. incomincia con quello dei martiri e solo dopo chiuso il periodo delle persecuzioni si cominciò a venerare sul luogo della loro sepoltura i vescovi più illustri per benemerenze e fama di santità, poi i monaci e i personaggi divenuti celebri nel paese. Nel caso che con l'andare del tempo e del tutto eccezionalmente si sia preso a venerare qualche personaggio non mai esistito, non significa affatto che ciò sia avvenuto come continuazione del culto di una divinità o eroe pagano; avvenne invece talora il contrario, che si sia introdotto il culto di un santo per soppiantare un culto superstizioso; e quando errore ci fu, esso fu cagionato da tutt'altri motivi (per lo più da sbagliate interpretazioni di denominazioni e di documenti più antichi).

Vi sono è vero le leggende con cui in età posteriore si adorò la vita poco nota di santi reali, e nelle quali effettivamente vi sono tratti derivati da leggende di dèi e di eroi pagani. Ma la leggenda apocrifa di un santo autentico non crea la persona del santo, ma la suppone.

Viceversa la forma esterna in cui si manifestò il c. dei S. nella religione cristiana, ossia la forma di qualche rito e cerimonia come l'uso dell'incenso, delle candele, la forma in cui si esprimono le invocazioni, si celebrano le feste, si fanno i pellegrinaggi, si venerano reliquie, immagini, ecc., tutto questo nel c. cristiano dei S.

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**MANTVA NA**

**Beatification, féu Canonization Beata Ofanaz de Andrefaj terrij Ordunis S. Dominici.**

**Ropelino ab Eminenti, & Recuerdafim D. Card. Calloredo huiadmodi Caufe Beatifica, &c. féu Canonization dite D. Card. Beata Ofanaz de Andrefaj terrij Ordunis S. Dominici.**

**J. A. Card. Cybo.**

**Lore, Tyrer R. C. Card. A. M. D. C. X. G. V.**

**J. A. Card. Cybo.**

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può essere analogo ad usi pagani paralleli accettati in quanto non abbiano nulla di ripugnante o superstizioso. La cosa è anche largamente attestata e riconosciuta dagli stessi Padri, e non se ne può fare aggravio al cristianesimo, trattandosi di cose in se stesse perfettamente oneste e permeabili da una forma superiore di spirito religioso. Felice è l'espressione di s. Girolamo: «Perché abbiamo altra volta onorato gli idoli, non dobbiamo ora noi onorare Dio per paura che a lui sembrino resi gli stessi onori che agli idoli? Nel primo caso la venerazione aveva per oggetto gli idoli, e perciò dobbiamo aborrirla; nell'altro caso ha per oggetto i martiri, e perciò merita approvazione» (Contra Vigilantium, 7). Lo spirito che anima fin dai primordi il c. cristiano dei S., dista immensamente dallo spirito del culto politista, per il fatto che ogni cristiano sa che i Santi non sono dei, che la loro eccellenza e potere provengono da Dio, e che ogni onore loro tributato ritorna a Dio. Non si può dunque asserire che il c. dei S. sia inconscio ritorno al paganesimo.

BIBL.: per una completa bibli. si consulti: J. B. Walz, Die Fürbte der Heiligen, Friburgo in Br. 1927, pp. 1x-xxv; P. Séjourné, Saints (culte des), in DThC, XIV, coll. 870-978. Tra le monografie sono da ricordare: I. C. Trombelli, De cultu Sanctorum, 5 voll., Bologna 1740-43; F. A. V. LEONE, Die Marienwerderung in den ersten Jahrh., Stoccarda 1881; G. Rabeau, Le culte des saints dans l'Afrique chrét. d'après les inscrits. et les monuments, Paris 1903; E. Lucius-G. Anrich, Die Anfänge des Heiligenkults in der christ. Kirche, Tubinga 1904 (protestante raziunlasta); H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 2a ed. Bruxelles 1933; id., Sanctus. Essai sur le culte des Saints dans l'antiquité, 1927; A. Mollien, La liturgie des saints; leur culte en général, Avignone 1932.

III. CONFERMA DEL CULTO

È il riconoscimento giuridico da parte della S. Sede di un culto formatosi legittimamente nel tempo che corre dal pontificato di Alessandro III (1159-81) al 1534, cioè entro anni prima della cost. Caelestis Hierusalem cives di Urbano VIII (5 luglio 1634), con la quale appunto la S. Sede si riservò esclusivamente l'approvazione di tali culti (can. 2125).

Per la storia del culto e i vari modi di approvazione di esso nell'antichità cristiana e nel medioevo si vedano le voci BEATIFICAZIONE; CANONIZZAZIONE.

L'effetto pratico dell'approvazione del culto è uguale a quello di una formale beatificazione, onde venne presto in uso anche il termine giuridico: beatificazione equi-pollente.

12. Storia della procedura per l'approvazione del culto

Urbano VIII stabilì anzitutto la costruzione di un apposito processo ordinario nella diocesi ove vige il culto in parola, il quale doveva terminare con una sentenza giuridica dello stesso Ordinario sull'esistenza del culto stesso; la Congregazione dei Riti doveva decidere in tre successi: «sive congregazioni»; 1) sull'introduzione della causa; 2) sulla conferenza della sentenza dell'Ordine; ossia sull'approvazione del culto da parte della S. Sede; 3) sulla concessione di Messa ed Ufficio in onore del servo di Dio.

Ma al tempo di Benedetto XIV, si era già introdotta una duplice forma di approvazione del culto: una in vista della canonizzazione, e in questo caso ci voleva tutto il rigore della procedura urbaniana, l'altra, in vista soltanto della concessione di Ufficio e Messa, e in questo secondo caso, che poi era quello ordinario, si tenevano bensì le tre indicate congregazioni, ma senza un precedente processo canonico: bastavano le prove extragiudiziali. Di conseguenza, le concessioni di Messa ed Ufficio aumentarono talmente che tutto l'istituto dell'approvazione del culto perdette la sua ragione. Anzi verso la fine del sec. XVIII, ci si contentò della sola concessione di Messa ed Ufficio, senza neppure pronunziarsi sul culto, e le prove ammesse per tali concessioni furono alle volte assai tenui.

Sotto Leone XII venne la necessaria reazione. In data 16 (20) dic. 1826 il Papa emanò un decreto con cui fu rimessa in vigore la duplice prassi: nei riguardi di una futura canonizzazione con tutto il rigore dei decreti urbani; per la concessione di Messa ed Ufficio invece furono stabilite due congregazioni, una per il giudizio sulla reale esistenza del culto, l'altra per la concessione di Messa ed Ufficio. Restando ammesse, come al tempo di Benedetto XIV, le prove extragiudiziali.

Ma Pio IX si vide costretto ad esigere la prassi urbaniana, cioè la costruzione del processo ordinario sull'esistenza del culto legittimo, e ciò si era per la concessione di Messa ed Ufficio, come in vista di una futura canonizzazione. Tuttavia i processi si limitarono ordinariamente da dimostrare che un certo culto esisteva già da 1000 più anni prima del 1634; ma sulla sua origine, sulla sua autenticità, sul valore della persona (esistenza storica, vita, virtù) spesso non si indagava. La conseguenza fu un'altra inflazione di approvazioni di culto, specie sotto il pontificato di Leone XIII.

Finalmente Pio X stabilì una nuova procedura senza alcuna distinzione in vista di una canonizzazione o no, parallela nella sua forma a quella ordinaria in tutte le altre cause. Egli mantenne, come base, il processo ordinario e la sentenza sull'esistenza del culto, ma aggiunse la regolare procedura delle solite tre congregazioni, ante-preparatoria, preparatoria e generale sull'eroicità delle virtù o sul martirio del servo di Dio. Soltanto dopo aver ottenuto il decreto sulle virtù o sul martirio, si potrà procedere all'esame e all'approvazione del culto. Questa nuova e giustamente severa procedura passò poi nel CIC (can. 2125-35).

Se poi, dopo tale procedura, si volesse arrivare, ottenuta la conferma del culto, alla canonizzazione formale, si richiedono tre miracoli operati dal momento della conferma del culto (can. 2134, 2138).

13. Ambito del culto

L'idea di Urbano VIII fu quella di accertare non solo l'esistenza, ma anche l'ambito del culto esistente circa un determinato servo di Dio.

E siccome la beatificazione formale pervenne alla sua completa consistenza canonica (v. BEATIFICAZIONE) solo verso la fine del sec. XVII, da questo tempo incominciarono a palesarsi alcune disuguaglianze fra certi culti confermati e i culti limitati dei formalmente beatificati, sicché poteva darsi il caso che un servo di Dio, di cui era approvato il culto nei termini realmente raggiunti, avesse goduto già da secoli di un culto da santo, non universale, ma entro un determinato territorio. Secondo il diritto attuale, un tale servo di Dio, dopo la conferma del suo culto, sarebbe equipollentemente «beatificato», e quindi gli spetterebbero i soli onori e le prerogative di quelli formalmente beatificati. Per ovviare a tale diminuzione di culto, sotto Gregorio XVI, nel 1832, fu introdotta una nuova formula: quando si trattò del culto del servo di Dio Gregorio XVI, la causa fu intitolata: «Beatus, sanctus nuncupatus», dato che si poté accertare che tale culto gli era stato conferito, anche in testi liturgici, sin dal medioevo. Da allora in poi si moltiplicarono i casi delle conferme di culto con la denominazione sanctus nuncupatus, che ha, nei confronti della semplice conferma, un maggiore o più ampio significato.

BIBL.: oltre le opere citate nella voce CANONIZZAZIONE, basta notare qui la sola opera di J. Brosch, Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma 1938.