SINDACO. - Nel diritto pubblico italiano il s. è a capo dell'amministrazione locale, sia autarchica che governativa, dato ch'egli riveste la duplice qualità di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale del governo, realizzando, in tal modo, un chiaro esempio di unione istituzionale fra gli uffici di due distinte persone giuridiche: il Comune e lo Stato. E tale sua duplice qualità ha sempre assunto uno specifico rilievo non solo in ordine alle sue complesse funzioni, ma anche nei riguardi delle procedure per la sua nomina e la sua eventuale revoca.
L'amministrazione comunale è retta da vari organi onorari elettivi, due dei quali collegiali, il Consiglio e la Giunta, ed uno individuale, il s.: eletto dal Consiglio nel suo seno per la durata di quattro anni (nella sua prima adunanza, a scrutinio segreto e con un'elaborata procedura che esige speciali maggioranze qualificate: T. U. 5 apr. 1951, n. 203). Il s., oltre a presiedere il Consiglio e la Giunta (collegio più ristretto del precedente, da cui deriva per elezione interna) esplica funzioni di carattere essenzialmente esecutivo e di rappresentanza, mentre spetta al Consiglio il potere deliberante. Di conseguenza, il s. sovraintende a tutti gli uffici comunali, vigila sulla disciplina dei relativi impiegati, provvede a far osservare i regolamenti municipali, stipula con i terzi i contratti deliberati dal Consiglio, firma gli atti relativi alle entrate ed alle spese municipali, rappresenta il Comune in giudizio, ecc. ed è responsabile del suo operato verso il Consiglio stesso (T. U. com. e prov. 4 febb. 1915, n. 148).
Quale ufficiale del governo (art. 152 T. U. c. e p. 1915 e art. 54 T. U. c. e p. 1934), il s. viene a trovarsi in una posizione di dipendenza gerarchica rispetto agli organi statali del ramo dell'amministrazione nel quale si svolge la sua attività (di massima: l'amministrazione
dell'Interno). Così: egli vigila sul mantenimento dell'ordine pubblico, informandone le autorità superiori, ed esercita le funzioni proprie dell'autorità di pubblica sicurezza nei Comuni in cui essa manchi; può emanare anche provvedimenti di urgenza in materia di edilità e di polizia locale; cura la tenuta dei registri dello stato civile, trascrive gli atti di celebrazione dei matrimoni e può egli stesso celebrarli; sovraintende ai servizi di anagrafe a quelli relativi alla leva militare ed alla compilazione delle liste elettorali; può assumere vari provvedimenti in materia d'igiene pubblica; ecc.
In caso d'assenza o d'impedimento le sue funzioni sono svolte dall'assessore da lui delegato (o, in mancanza di delega, dall'assessore o consigliere più anziano); mentre, specie nei Comuni più vasti, egli delega ai diversi assessori i singoli rami dell'amministrazione comunale. Minuziose norme legislative regolano i casi in cui sia necessaria la sospensione del s. dalle sue funzioni o addirittura la revoca dal suo ufficio (con deliberazione motivata del Consiglio presa con la maggioranza dei 2/3, o con provvedimento del prefetto, o con decreto del capo dello Stato determinato da gravi motivi d'ordine pubblico, o per decadenza in seguito a condanna per un delitto implicante l'ineleggibilità o, quanto meno, una pena detentiva superiore ad un anno). Il s. può anche cessare dalla carica prima della scadenza del quadriennio per lo scioglimento dell'intera amministrazione comunale, o per le sue volontarie dimissioni, od in seguito ai verificarsi di qualche condizione d'ineleggibilità prevista dalla legge. Avendo riguardo alla capacità finanziaria del Comune ed alla gravosità delle incombenze spettanti più essergli, infine, assegnata una speciale indennità di carica, con deliberazione presa dal Consiglio ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.
L'elettività del s. in Italia risale alla riforma dell'amministrazione locale, attuata nel 1888 (prima, invece, egli era nominato con decreto reale fra i consiglieri municipali); essa venne meno, logicamente, nel periodo fascista, quando le leggi 4 febbr. 1926, n. 237 e 3 sett. 1926, n. 1910, sostituirono al s. il podestà, nominato con decreto reale, su proposta del ministro per l'Interno; ma fu reintrodotta nuovamente dopo la liberazione, mediante il decreto legisl. luog. 7 genn. 1946, n. 1 (modificato, poi, da quelli del 10 marzo 1946, n. 76 e del 15 marzo 1946, n. 83).
Per alcune questioni morali sulla condotta del s. chiamato ad assistere al matrimonio civile, V. INDISSOLUBILITÀ.