SINDACALISMO e SINDACATO. — Sono forme di organizzazione professionale, che attualmente, nelle varie lingue, sono chiamate di solito: sindacati, syndicats, sindicatos, trade unions, gewerkschaften.
I. FILO CONDUTTORE PER UN'INDAGINE STORICA DEL SINDACALISMO
L'ordinamento della popolazione per gruppi professionali ha qualche elemento caratteristico, che può servire da filo conduttore per un'indagine storica: dal lato strutturale: con il fatto che il gruppo sia formato da persone, che esercitano una stessa attività produttiva o attività affini, e proprio in quanto esercitano tale attività, indipendentemente dal rinnovi dei singoli membri; dal lato funzionale: con il fatto che, fondamentalmente, il gruppo tenda alla difesa ed al potenziamento economico-sociale degli associati, in quanto appartenenti ad una determinata categoria o gruppo di produttori.L'associazionismo professionale è un fenomeno che ricorre nelle più varie epoche e nei paesi delle più diverse civiltà. Si ha così una conferma sperimentale della naturale tendenza verso di esso, come manifestazione particolare della complessa natura sociale dell'uomo. Ne segue che la proibizione del detto associazionismo, proclamata dai principi informatori della Rivoluzione Francese e dalle legislazioni ad essi ispirate, costituisce nella storia una parentesi piuttosto che una tradizione, e ne segue pure che una simile proibizione è da ritenersi, almeno in via generale, contraria al diritto di natura, eccessiva e pericolosa. Per grande che possa essere l'importanza economica, giuridica e politica delle associazioni professionali, occorre che controlli e limiti siano posti ad esse (in quanto hanno scopi limitati, pur se intensamente perseguiti) da una autorità politica superiore, tutrice dell'interesse generale della collettività in un dato momento ed insieme nelle sue future proiezioni, ed in specie occorre che sia arginato lo sfrenamento anarcoide (cf. in diritto romano: Lex de collegis restituendis novisque instituendis; Lex Julia ecc.) e arginata pure la tendenza verso la formazione di corpi chiusi, esclusivistici per i loro privilegi senza corrispon-
denti funzioni, contrastanti con il progresso sociale (cf. le legislazioni soppressive delle degenerate « arti » medievali).
II. SBOCCIO E MATURAZIONE DEL SINDACALISMO CON TEMPORANEO – Limitandoci ad una rapidissima traccia degli avvenimenti più vicini nel tempo, è noto come le corporazioni artigiane, dopo un periodo di splendore, andassero decadendo. La decadenza, già notevole nel sec. XVIII, continuò poi sempre. L’ambiente economico subiva trasformazioni radicali sia per l’ampliarsi e lo spostarsi dei principali centri economici, produttivi e commerciali, a causa, in specie, della scoperta dei paesi d’America e della formazione di grandi imperi coloniali; sia per un accentuata concentrazione di capitali; sia per l’affermarsi e lo svilupparsi, rapido e intenso, del macchinismo e in genere per l’adozione di nuovi mezzi tecnici di produzione in seguito a mirabili invenzioni e scoperte; sia per l’intensità raggiungimento di masse di lavoratori, sempre più numerose, intorno a nuove industrie, in condizioni di puro salariato, insieme a una crescente specializzazione e divisione del lavoro. E, mentre s’invocava sempre più una maggiore libertà nella vita pubblica, le corporazioni si irrigidivano invece in corpi chiusi, privilegiati, senza corrispondenti funzioni di utilità pubblica. La loro gretta ed arretrata regolamentazione dell’attività produttiva era di grave intralcio al progresso. Di qui si ebbero prima dei provvedimenti sporadici di riforma, e poi altri di soppressione, culminanti questi ultimi in Francia con l’Editto del Turgot (1776) e, dopo varie vicende di quell’Editto, nelle celebri delibere rivoluzionarie del 4 agosto 1789. Il 15 giugno 1791 l’Assemblea costituente arrivò all’estremo, proibendo qualsiasi associazione professionale come contraria ai principi fondamentali della Rivoluzione (cf. la legge che prende il nome dal costituente Le Chapelier).
Anche in questo eccesso la legislazione francese servì di modello per alcuni decenni agli altri paesi europei. In un regime di libertà economica pressoché senza limiti, essendo proibiti i sindacati ed assente il potere pubblico, i singoli lavoratori vennero in realtà a trovarsi in una situazione poco meno che servile, secondo una frase di Leone XIII nella enciclo. Rerum novarum (1891), e ciò anche per le sottoconcorrenze del lavoro, meno costoso, di donne e di fanciulli. La lotta di classe andò così fermandosi in un ambiente saturo di disuguaglianze sociali e approfondendo ogni più i solchi.
La spinta più efficace verso un nuovo associazionismo e una legislazione protettiva del lavoro deve forse trovarsi, almeno per quel che concerne l’ambiente operaio, più che in dottrina politiche e sindacali, non sempre chiaramente formulate e tanto meno ben comprese, in un certo vino senso di giustizia, forte e naturalmente zampillante nell’intimo delle coscienze, verso un ordine che meglio equilibrasse i rapporti fra i fattori umani della produzione. Purtroppo le leggi proibitive spinsero i lavoratori ad azioni extra-legali di autodifesa e verso teorie di sovvertimento radicale, e quando quelle leggi saranno abolite (a cominciare dal 1824 in Inghilterra) il movimento sindacale sarà già in gran parte incanalato verso vie divergenti da un’ordinata collaborazione sociale. Si andavano intanto sviluppando, tra accesi dibattiti, teorie economico-sociali e politico-giuridiche tra loro divergenti. Estremisti di sinistra vedevano nel sindacato una cellula della nuova società, che attraverso una classe eroica di produttori ed il mito dello sciopero generale (Sorel), avrebbe dovuto sostituire lo Stato con un federalismo di organismi economici. Gli oppositori di estrema destra paventavano invece l’irrompere di un rivoluzionarismo autoritario, oppressivo della libertà individuale, quasi nuova forma di feudaliismo. Intermedie le teorie più realistiche (seppure anche esse variamente atteggiate), dirette ad una azione di immediata tutela economica dei lavoratori e di promozione di riforme (v. LEGISLAZIONE SOCIALE), combinate talvolta ad una azione cooperativista (ghildismo) e ad un’azione mutualistica, che, col tempo, vanno prendendo più spiccate autonomie proprie.
III. CATTOLICISMO SOCIALE E SINDACALISMO – La ricostruzione delle istituzioni professionali è stato sempre uno dei cardini della dottrina e della prassi del moderno cattolico sociale. È nello Stato pontificio che (dopo provvedimenti limitativi di Pio VII nel 1800-1801) si ripristinano su nuove basi le università e corporazioni di esercenti mestieri o qualunque ramo di commercio (con motu proprio di Pio IX del maggio 1852). Notevole è la relazione di L. Bottini (La questione operaia e la corporazione cristiana) al VII Congresso cattolico (Lucca 1887) ed ancora più la Settimana sociale di Assisi (1911), tutta dedicata all’argomento.
Per il magistero ufficiale sono salienti gli accenni in importanti encicliche ed in numerosi documenti e discorsi da Leone XIII a Pio XII. Una prospettiva sintetica si trova nei cosiddetti Codici di Malines (capp. 3, 4, 7) e di Camaldoli (art. 67 sgg.). La formulazione più recente è quella contenuta nella dichiarazione finale della XXIV Settimana sociale, dedicata anche alla organizzazione professionale (Genova 1951). Un’organizzazione sindacale, vi si dice tra l’altro, espressa direttamente dalle categorie professionali; avente come ragione di essere il perseguimento degli interessi delle medesime in armonia con le esigenze del bene comune; dotata di una sua iniziativa e di una sua responsabilità; in rapporto di indipendenza nei confronti dei partiti politici e di autonomia nei confronti dello Stato, implica con il solo fatto della sua esistenza una concezione ed una conformazione organico-pluralistica della convivenza, fondata su una considerazione della persona e sul riconoscimento alla medesima dei suoi fondamentali diritti in campo politico-sociale. Coloro che svolgono qualsivoglia attività professionale hanno dalla stessa natura il diritto di associarsi. Gli obbiettivi dell’organizzazione sindacale si concretano nel perseguimento degli interessi propri della categoria da cui è espressa. L’organizzazione sindacale, qualora la contingenza lo acconsenta o lo esiga, può svolgere attività che contribuiscano all’elevazione delle classi lavoratrici, quali, p. es., la mutualità, la ricreazione, l’assistenza, l’educazione morale, la formazione religiosa. Nella tutela dei propri interessi o nel perseguimento dei propri obbiettivi, l’organizzazione sindacale deve ispirare la propria azione al principio della collaborazione: ciò è reclamato dalla stessa naturale socievolezza degli uomini, dalla vitale interdipendenza fra i vari momenti e settori della vita economica, ed è conforme al progresso scientifico-tecnico.
Affermata la contrattazione collettiva come mezzo normale attraverso il quale i sindacati perseguono gli interessi delle rispettive categorie, e lo sciopero come altro mezzo, nei regimi di libertà economica, quando siano stati prima esperiti i tentativi di composizione, e nel limite delle esigenze del bene comune, si afferma pure la indipendenza dei sindacati dai partiti politici, senza escludere rapporti di collaborazione con gli stessi. Lo Stato riconosce l’organizzazione sindacale in quanto sorta come associazione libera, e pertanto, rispetto allo stesso Stato, nell’ambito delle sue competenze, è per sua natura autonoma. Allo scopo di salvaguardare efficacemente i propri interessi e meglio contribuire all’attuazione del bene comune, l’organizzazione sindacale, in rispondenza alle concrete condizioni di luogo e di tempo, dovrebbe essere presente nella compagine statale in modo continuativo e in forma organica.
In coerenza con la propria visione di vita sarebbe desiderabile che i cattolici istituiscono organizzazioni sindacali di ispirazione cristiana. La contingenza storica può acconsentire od esigere che i cattolici si inseriscano in organizzazioni sindacali non confessionali, a condizione che siano rispettati i fondamentali principi della convivenza. In questa ipotesi i cattolici devono creare associazioni di lavoratori, investite del compito di impartire la formazione religiosa-morale, così da ispirare ed orientare l’azione anche nei problemi economico-sociali.
IV. IL SINDACALISMO IN ITALIA – Lungo il sec. XIX e poi all’inizio del sec. XX, si diffonde la cultura, si allarga il suffragio politico, s’accrescono le libertà civili, si sviluppano il movimento confessionale e quello mutualistico. Inoltre un’economia di più alti salari, che permette il risparmio; il concentramento di larghe masse inurbate
e quindi a continuo contatto; il propagarsi di nuove dotterne ed istituzioni sociali, tutto conduce alla formazione di una coscienza di classe, intesa come l'idea ripensata, risentita e praticamente operosa delle moltitudini inferiori, di essere chiamato a comporre una parte omogenea, con proprie speciali funzioni nel corpo sociale, e di possedere il diritto e le forze corrispondenti per tradurre il proposito in realtà concreta, vitale e duratura (G. Toniolo).
In Italia le nuove organizzazioni operare sorgono tardi, perché tardi si attua e faticosamente si estende la nuova economia capitalistica in grande stile, e ciò per varie cause, tra le quali preminenti le lotte politiche per l'unità nazionale, che assorbono in gran parte le pubbliche e le private attività, e la povertà delle materie prime. Salari depressi, deficienza di istruzione, rigore del codice penale sono elementi che concorrono in un primo tempo ad intralciare la formazione di un ordinato movimento professionale. Ma poi questo si andrà sempre più diffondendo e consolidando, purtroppo però per lo più in forme divergenti da un bene inteso interesse nazionale, e in ciò hanno la loro parte di responsabilità egoismi di classi, debolezze di governi, incomprensione dei ceti colti; i gli economisti alla dottrina del lasciar fare e lasciar passare e troppo attaccati i giuristi a rigide dottrine privatistiche del diritto romano, non più rispondenti al nuovo ambiente politico-economico.
Prima del 1860 i nuclei relativamente più numerosi di società si trovano nell'Emilia, parte sino allora dello Stato pontificio; esse hanno un certo carattere religioso; società simili con scopo di mutuo soccorso si trovano anche a Torino. La prima associazione di resistenza sembra sia quella dei compositori tipografici avente lo scopo di opporsi a riduzioni di salario (Torino 1848). Nel 1856 si costituiva ad Altare (Genova) l'Associazione artistico-veteraria, prima cooperativa di produzione.
Il Mazzini fin dal 1842 scriveva sulla necessità dell'ordinamento speciale degli operai italiani e nel 1861, proponeva un ordinamento degli operai che dal collegio d'arte salisse, per il tramite dei maestrati comunali e regionali, fino al gran consiglio nazionale, cioè alla rappresentanza delle regioni nell'Associazione artigiana d'Italia. In tale anno il movimento prende un più deciso sviluppo. Contro l'ideologia mazziniana, a carattere nazionale e di collaborazione, è l'incipiente movimento socialista, che ha per principale alfiere in Italia il russo Bakounin (tra il 1864 e il 1874). Il Mazzini avvertiva il pericolo che stava sorgendo; non così il governo. L'articolo agli operai italiani è un severissimo atto di accusa contro quella Internationale (Londra 1864) della quale con una certa simpatia, sia pur diffidente, aveva seguito i primi passi. Mentre Garibaldi lanciava la famosa frase: «l'Internazionale è il sole dell'avvenire». Il Mazzini rimproverava alla dottrina e all'azione internazionalista la negazione di Dio, della patria, della proprietà privata. In pratica il movimento mazziniano non ebbe però molta rilevanza.
Una caratteristica del movimento italiano è data dai lavoratori agricoli. In Italia infatti, paese eminentemente agricolo, i lavoratori della terra cominciano relativamente presto ad organizzarsi in confronto ad altri paesi. Sono del 1884 alcune organizzazioni mantovane. In gran parte da contadini sono costituiti i Fasci siciliani. Il primo, quello di Catania, fu inaugurato il 1° maggio 1889 ed ebbe carattere nettamente socialista. Il movimento (piuttosto disordinato) fu fortemente combattuto e si rilevò effimero. Ma non furono cadute le leghe in altre regioni d'Italia. Nella Romagna la propaganda repubblicana si unisce a quella socialista. Nel 1900 si costituisce a Forlì la Fratellanza dei contadini mezzadri e nel 1901 altre organizzazioni si hanno a Ravenna e Cesena. Nello stesso anno è tenuto a Bologna il 1° Congresso nazionale dei lavoratori della terra ed è costituita la Federazione nazionale.
Altro movimento di particolare rilievo è quello delle Camere del lavoro. Se ne cominciò a parlare in Italia nel 1888 e nel 1890 fu concretato lo statuto della prima Camera che sorse a Milano. Si aveva così una specie di comunità territoriale di lavoratori. I municipi danno sussidi, mentre d'altro canto sorgono i Segretariati del popolo, a cura del movimento cristiano-sociale, che contrastano i tentativi monopolistici delle organizzazioni a carattere socialista. La battaglia rimarrà poi sempre ingaggiata, principalmente per quel che concerne il diritto di rappresentanza, invocato, sia pure come minoranza, dalle organizzazioni bianche, in organi della pubblica amministrazione.
Fra il 1900-1906 nel movimento operaio italiano si rilevava una crisi di metodo ed indirizzo generale. Alla divisione del Partito socialista in due frazioni, la riformista e la rivoluzionaria, era seguita la divisione anche nel movimento operaio. Il Segretariato centrale della resistenza, costituito nel 1902, aveva cessato di funzionare; poi, dopo il Congresso del 1905, passò nelle mani degli avversari del metodo riformista. Le organizzazioni riformiste fondarono allora (1° ott. 1906) la Confederazione generale del lavoro, che ha poi avuto la parte più importante nel movimento generale (come, p. es., in occasione dell'occupazione delle fabbriche, conseguente al gravissimo conflitto metallurgico del 1920). Essa era costituita dalle Federazioni nazionali di resistenza (d'industria o di professione) e dalle Camere del lavoro che erano sulla direttiva della lotta di classe. Le organizzazioni aderenti avevano di regola autonomia funzionale e patrimoniale «regendosi come liberi corpi a costituzione democratica» (art. 45 dello Statuto confederale), salvo il diritto di controllo confederale. Una convenzione collegava la Confederazione del lavoro con la Lega nazionale delle cooperative e con la Federazione delle mutue («triplice rossa») e un patto alleanza la Federazione stessa col Partito socialista.
Tra le altre organizzazioni nazionali che precedettero il regime fascista, e che poi furono, come anche la C.G.L., da esso travolte, vanno ricordate: l'Unione sindacale italiana, la vecchia organizzazione sindacalista dissidente dalla Confederazione generale del lavoro, a tendenza ancorade; l'Unione italiana del lavoro, costituita nel 1918 dopo che l'Unione sindacale espulse i propagatori della guerra contro i Tedeschi. Il movimento operaio in Italia ha avuto infatti minoranze favorevoli alla guerra, come la Camera sindacalista di Parma e l'Unione sindacale milanese fondata da Filippo Corridoni: la Confederazione italiana dei lavoratori, sorta a Roma nel 1918, per la coordinazione del sindacalismo cristiano che aveva una notevole tradizione (in precedenza il movimento faceva capo all'Unione sociale fra i cattolici italiani [v.], scioltasi nel 1919). La «triplice del lavoro bianca» era costituita dall'alleanza proclamata tra la detta organizzazione, la Confederazione cooperativa italiana e la Confederazione mutualità e assicurazioni sociali. Nel genn. 1922 sorse la Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali (fasciste), che poi fu sbloccata, costituendosi organizzazioni confederali parallele di datori di lavoro e di lavoratori per grandi branche della produzione (agricoltura, industria e trasporti, commercio, credito e assicurazioni ed altra confederazione dei professionisti ed artisti).
Non potendo seguire tutti i sistemi organizzativi e relative vicende, può dirsi in linea generale, almeno per quanto riguarda l'Italia, che i singoli lavoratori aderiscono ad associazioni di categoria (di primo grado) per settori variamente determinati (cosiddetto inquadramento sindacale); le associazioni poi si federano e confederano (in organismi di secondo o terzo grado, aventi cioè per soci non lavoratori singoli, ma organismi di primo o di secondo grado). Al vertice del complesso sistema si trovano così le grandi confederazioni, rappresentanti, per il tramite degli organismi intermedi, i lavoratori di tutte le categorie. Si ha in tal modo in Italia la Confederazione generale italiana del lavoro (a tendenza socialcomunista) e la nuova Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori, apolitica ed aconfessionale, con adesione anche dei lavoratori cattolici, i quali, per fini distinti, ma coordinati con quelli più propriamente sindacali, di difesa economica, e cioè per fini etici, culturali ecc. si raggruppano nelle A.C.L.I. (Associazione cristiana lavoratori italiani [v.]).
In Italia ha pure grande efficienza il movimento dei dirigenti di azienda, del complesso cioè degli impiegati di massimo grado, costituenti una specie di stato maggiore nel sistema economico contemporaneo. Le relative orga-
nizzazionì di categoria sono riunite nella Confederazione italiana dei dirigenti di azienda (C.I.D.A.).
Tra gli imprenditori l'organizzazione non assurge ad unità integrale sul tipo delle confederazioni su indicate per i lavoratori; esse si fermano ai grandi rami della produzione, e cioè Confederazioni dell'agricoltura, del commercio, ecc. Di preminente importanza è la Confederazione generale dell'industria italiana (nata e risorta tra le due guerre 1919 e 1944, coordinando movimenti che risalgono all'ultimo ventennio del secolo scorso). Mentre essa raggruppa confederazioni di categoria, l'Associazione sindacale tra le aziende del credito (Associazioni) raggruppa direttamente singole imprese e società. Un posto a sé ha la Confederazione della municipalizzazione, costituita tra le federazioni di aziende municipalizzate ed equiparate. Un movimento parallelo delle A.C.L.I., per gli imprenditori dirigenti, è quello dell'U.C.I.D. (Unione cristiana imprenditori dirigenti): V. OPERE ADERENTI ALL'AZIONE CATTOLICA, II. U.C.I.D.
Proprio organizzazioni hanno anche gli artigiani e categorie di professionisti liberi (per questi ultimi V. ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI).
V. DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
In un primo momento, dopo la Rivoluzione Francese, l'associazione professionale è considerata generalmente un fatto giuridico illecito (penale o per lo meno civile). Tuttavia il movimento sempre più si afferma in modo clandestino o con tolleranza di fatto e si sviluppano in Inghilterra le Trade unions ed in Francia i Syndacati (dal raggruppamento dei compagnons intorno al proprio segretario o syndic).Superata la fase del proibizionismo legale e del non intervento dello Stato nell'ambito della attività economica dei privati, la legislazione è andata a un giurisprudenza, in specie dopo la prima guerra mondiale, in ordine al regolamento collettivo o sindacale dei rapporti economici del lavoro. Non soltanto l'associazione professionale è considerata come un'attività lecita e perciò produttiva di effetti giuridici, ma diventa anche comune il sistema di registrazione o di riconoscimento dei sindacati come persone di diritto privato, e, in qualche paese, anche come persone di diritto pubblico, partecipanti alle funzioni statali (in specie a quella, pluriforme, amministrativa) e con poteri normativi (attraverso appositi atti, come i contratti collettivi, applicabili a tutte le categorie degli interessati, soci e non soci) e di rappresentanza, se pur in proporzioni modeste, in vari e numerosi organi.
Si svolge così un interessante ciclo evolutivo, tuttora in corso di sviluppo o di assestamento, che dalle più aperte ostilità iniziali della prima metà del secolo scorso, tra Stato e sindacati, arriva ora ad una mutua diretta collaborazione. I sindacati, al contatto con la realtà, hanno molto attenuato, almeno nei metodi di lotta, salvo quando si fanno strumenti più o meno inconsci di partiti politici, la loro attività rivoluzionaria senza dire di quelli che si sono sempre tenuti lontani, per programma, da ideologie sovversive; lo Stato, d'altro canto, al contatto realistico della vita sociale, ha riconosciuto nelle associazioni professionali, enti da utilizzare nell'esplicazione, diretta o indiretta, delle proprie funzioni.
L'ordinamento che in tal modo si sta formando in clude molteplici rapporti; fra soci e sindacati, fra sindacati contrapposti (di datori di lavoro e di lavoratori), tra sindacati concorrenti (in una stessa categoria economica, laddove è in atto una pluralità di organizzazioni sindacali, anziché l'unità); tra sindacati e Stato. Negli Stati autoritari - o a carattere corporativo (Italia fascista, Spagna, Portogallo) o a carattere collettivistico (Russia) - possono operare soltanto i sindacati che si uniformano alla politica statale della quale divengono in concreto degli strumenti.
L'ordinamento giuridico delle associazioni professionali in Italia è ispirato, prima del fascismo, ai principi liberali. Nella prassi è riconosciuta la libertà di associazione anche sindacale, con i correttori della legislazione sociale, anche sindacale finché si rimanga nel campo speculativo, salvo a reprimere l'azione od il tentativo d'azione dell'utopia. I rapporti di lavoro sono regolati dal diritto civile comune, con i correttivi della legislazione sociale.
Per quel che riguarda la libertà di associazione professionale si andava radicando l'idea di uno speciale riconoscimento delle associazioni e delle leghie professionali, idea ovvia e praticamente opportuna, ma non realizzata, specialmente per l'opposizione dei sindacati socialisti (alcuni da un'ordinata azione legale temendo l'imbricamento della propria attività con la conseguente responsabilità giuridica) e per la debolezza dei governi liberali. Notevoli due disegni di legge (1902), relativo il primo al contratto di lavoro e il secondo alla prevenzione e composizione degli scioperi agrari, preludendo al riconoscimento di associazioni e leghie come persone giuridiche, con la capacità di contrarre e di agire in giudizio. Altri progetti si susseguono, elaborati ed iniziative del Consiglio superiore del lavoro. Benché in effetto non si concreti un riconoscimento di diritto, un riconoscimento, almeno di fatto, si verifica attraverso la nomina di rappresentanti di determinante associazioni in organi consultivi della pubblica amministrazione, a cominciare dal Consiglio superiore predetto.
Solo con un decreto, emanato dall'ultimo gabinetto liberale (Fatta) del 29 ott. 1922, n. 1529, finalmente è regolata la registrazione delle associazioni professionali, distinte in associazioni di datori di lavoro industriali e agricoli, e di proprietari, in associazioni di commercianti dirette alla tutela degli interessi collettivi nella risoluzione dei problemi inerenti ai rapporti fra capitale e lavoro, e in associazioni di lavoratori e di impiegati di aziende private, dirette alla tutela degli interessi professionali e al miglioramento economico dei soci. Il decreto non ebbe però alcuna applicazione per mancanza del regolamento di esecuzione e soprattutto per il rivolgimento politico operato dal fascismo anche in materia sindacale con l'instaurazione, per successive tappe, del cosiddetto Stato corporativo.
Benché per principio formale l'organizzazione sindacale o professionale fosse considerata libera, in effetti i sindacati non fascisti non avevano possibilità di vita, in quanto solo il sindacato legalmente riconosciuto (e cioè il sindacato fascista) e sottoposto al controllo dello Stato aveva il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro e di lavoratori per cui era costituito, di tutelare, di fronte allo Stato, e alle altre associazioni professionali, gli interessi, di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi, e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni di interesse pubblico (Carta del lavoro, dichiar. III).
VI. DISCIPLINA GIURIDICA DEI SINDACATI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
La nuova Costituzione non ha dato rilievo ai sindacati professionali, che sarebbero invece assunti a grande importanza, se fosse stato adottato, come da alcuni era stato proposto, un sistema di rappresentanza politica per categorie economico-sociali nel Senato della Repubblica.La libertà delle organizzazioni sindacali (art. 39) è principio molto generico che si trova enunciato nelle costituzioni del più vario orientamento. Tale principio, nell'attuale ordinamento democratico, va inteso nel senso di: a) libertà di costituzione e di scioglimento, di adesione e di recesso individuale, con possibilità di pluralità di sindacati per una stessa categoria economico-professionale (di lavoratori e di datori di lavoro), aventi tutti gli stessi diritti; b) libertà nei confronti dello Stato, dal quale possono essere sottoposti soltanto all'obbligo della registrazione in uffici locali o centrali, registrazione che attribuisce personalità giuridica (di diritto privato anche se con diritti pubblici soggettivi). Altro aspetto della libertà è quello nei riguardi dei partiti che tenderebbero a servirsi dei sindacati come di pedine per il loro gioco politico. La garanzia di indipendenza in tal senso rimane, come è ovvio, affidata alla correttezza degli organi dirigenti ed alla sensibilità degli iscritti; tuttavia una difesa giuridica può trovarsi nell'ordinamento interno (statutario), che deve essere a base democratica, come condizione per la registrazione. Lo statuto pertanto deve disporre l'elettività delle cariche e la sovranità dell'assemblea; eventualmente anche contemplare e disciplinare il referendum, con
esclusione comunque di ingerenze esterne alla collettività degli associati. Molto faticosa è stata l'elaborazione dell'apposito disegno di legge per l'applicazione dei principi costituzionali, anche in rapporto ai contratti collettivi (aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie interessate, se stipulati attraverso un organo unitario dei sindacati registrati ed in rapporto all'esercizio del diritto di sciopero, art. 40). Tale disegno, presentato il 4 dic. 1951 (n. 2380) è ora all'esame della Camera dei deputati. Va rilevato come esso rispetti l'autonomia dei sindacati, a cominciare dalla posizione del proprio statuto (e regolamenti relativi), le cui norme costituiscono il cosiddetto diritto sindacale dei sindacati, che si inserisce nel diritto sindacale inteso in senso più ampio, comprendente cioè anche le norme giuridiche statuali (diritto sindacale dello Stato). Dal punto di vista strettamente giuridico è lo stesso Stato che riconosce il sindacato come persona giuridica (con atto amministrativo, secondo il citato disegno, di accertamento costitutivo). Ma da un punto di vista politico-sociologico può ritenersi esatta l'opinione secondo la quale in una certa guisa è anche il sindacato a riconoscere lo Stato, in quanto, presentando domanda di registrazione (che è atto giuridicamente libero e che implica, se accolta, riconoscimento come persona), il sindacato dichiara inserirsi ad ogni effetto nell'ordinamento appositamente stabilito in materia dello Stato con i conseguenti doveri, oltre che diritti.
VII. Internazionalismo in campo sindacale. Sotto l'influsso del marxismo nel campo politico i lavoratori già nel secolo scorso si unirono, organizzando internazionali socialiste con vicende ed orientamenti alternativi, carattere, analogamente ai motivi interni dei vari paesi, ora spiccatamente rivoluzionario da progressismo riformista. Nel campo sindacale numerose le organizzazioni monoprofessionali (o federazioni di categoria), facenti capo a superiori organismi confederali, come, attualmente, la vecchia Federazione sindacale mondiale (F.S.M.), a tendenza comunista, e la recentissima Conferenza internazionale dei sindacati liberi (C.I.S.L.), apolitica ed aconfessionale. Per quel che riguarda i sindacati cristiani, dopo tentativi che risalgono al 1900-1908, nel 1920 fu istituita la Confederazione internazionale dei sindacati cristiani (C.I.S.C.), tuttora attiva (sede in Utrecht). Anche i dirigenti di aziende hanno da qualche tempo una propria organizzazione e così pure alcune categorie di imprenditori. Da segnalare qui in particolare il movimento degli imprenditori cristiano-sociali (U.N.I. A.P.A.C.): Union International des associations patronales catholiques, con sede all'Aja).
Giuridicamente è da rilevare che il principio della libertà sindacale si trova proclamato nella cosiddetta Carta internazionale del lavoro, inserita nei Trattati di pace 1919-20 (cf. art. 427 del Trattato di Versailles e successivamente art. 1 della Dichiarazione di Philadelphia del 1944), principio precisato e sviluppato nelle convenzioni apposite approvate nelle Conferenze internazionali del lavoro di S. Francisco (1948) e di Ginevra (1949), con una speciale tutela. In tali Conferenze, accanto ai delegati dei governi, vi sono anche quelli delle organizzazioni più rappresentative di ogni paese aderente, sia di datori di lavoro che di lavoratori (v. Organizzazione internazionale del lavoro (O.N.U., 18 dic. 1948) prevede il diritto di ogni individuo a fondare dei sindacati e ad aderire per la difesa dei propri interessi (art. 23, n. 4). Più dettagliatamente la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Assemblea del Consiglio di Europa, 25 ago. 1950) prevede, oltre il suo accennato diritto, anche il relativo esercizio, nel senso che non possa subire altre limitazioni all'infuori di quelle previste alla legge, che costituiscono misure imposte, in una società democratica, dalla sicurezza nazionale, da motivi di sicurezza pubblica, di difesa dell'ordine e di prevenzione dei delitti, della protezione della salute o della morale, o dei diritti o delle libertà altrui. Legittime restrizioni possono essere imposte nell'esercizio del diritto ai membri delle forze armate, della polizia, o dell'amministrazione dello Stato (art. 13).
La Convenzione prevede anche una tutela internazionale attraverso una Commissione europea ed una Corte, anch'essa europea, dei diritti dell'uomo (art. 22 sgg.).