STATI PATOLOGICI

STATI PATOLOGICI. - Con questa denominazione vengono generalmente indicate condizioni morbose e anomalie organiche o funzionali, che sono causa di sofferenze fisiche, psichiche o psicofisiche più o meno moleste.

I. S. P. IN SENSO AMPIO. - Comprendono anzitutto le malattie. Considerando che la vita dell'uomo è insidiosa da agenti fisici (p. es., calore, elettricità), da agenti chimici (p. es., acidi e alcali caustici), da microbi, da parassiti ecc., lo stato di salute può essere definito lo stato vittorioso dell'organismo contro le insidie dell'ambiente in cui vive, contrassegnato dal normale svolgimento d'alle funzioni vitali e da senso di benessere. Per converso la malattia è il risultato della lotta ineguale sostenuta dall'organismo contro gli agenti nocivi.

Non in tutti gli s. p. sono riconoscibili i segni di malattia, intesa nel senso sopra indicato; in questi casi si parla di anomalie.

Incerti sono i confini tra le cosiddette varianti personali, che si muovono nell'ambito della variabilità dei «tipi» (v.) e le anomalie; per questo il solo criterio statistico non sempre è sufficiente a decidere se ci si trovi di fronte a uno s. p.; allora vengono in sussidio altri elementi: p. es., in caso di psicopatie lo Jasper dà peso alla nocività della anomalia; Schneider definisce la personalità psicopatica (v) una personalità anormale che soffre e fa soffrire. Il criterio di anomalia in senso statistico vige anche per i difetti fisici che rientrano nel novero delle malformazioni congenite; neppure ad essi è infatti applicabile la definizione di malattie perché manca la reazione dell'organismo diretta a ristabilire lo stato di salute. Lo stesso dicasi per molti difetti fisici consecutivi a traumi e ad interventi chirurgici (amputazioni, anchilosi, ecc.). Non solo è difficile in alcuni casi distinguere le varianti personali dalle anomalie propriamente dette, ma è arduo perfino sceverare lo stato di malattia da quello di salute. Esistono fenomeni che non turbano sensibilmente il benessere subiettivo ed obiettivo e quindi non rendono il soggetto ammalato nel senso rigoroso dell'espressione, sebbene egli abbia perduta l'integrità anatomica e funzionale. Questi individui presentano spesso squilibri funzionali transitori, indisposizioni brevi, che vengono sollecitamente riparati da poteri di recupero; altre volte gli squilibri funzionali sono permeanti ma di lieve grado e di lieve durata: la salute del paziente non appare in maniera evidente compromessa ed egli continua a lavorare, ma il lavoro gli si rivela insolitamente pesante, il suo rendimento è minore per quantità e qualità. Alcuni s. p. possono rivelarsi con sintomi esteriori così caratteristici che una diagnosi generica può essere formulata e sospettata in base ad essi soltanto.

II. S. P. IN SENSO STRETTO. - Si designano inoltre s. p. in senso più ristretto alcune particolari condizioni morbose e particolari anomalie fisiche e psichiche, contrassegnate da alcuni sintomi caratteristici.

Da un punto di vista generale gli s. p. possono essere di pertinenza della medicina o della chirurgia. Ogni s. p. comporta sofferenze di intensità varia che sono del corpo e dello spirito; talora queste ultime sono notevoli anche in mali fisici e richiedono una terapia che non deve essere trascurata. Il medico assolverà in pieno la sua missione se, curando il corpo, terrà anche conto delle esigenze dello spirito. Ma soprattutto il suo ufficio si avvicinerà al sacerdozio se nelle turbe dello spirito che interferiscono con la morale saprà essere per il paziente curatore sapiente, consigliere illuminato.

III. S. P. IN RAPPORTO ALL'IMPUTABILITÀ. - La diagnosi degli s. p. specialmente di quelli incompresi, di lieve entità, ha importanza pratica, pastorale e medico-legale: evita di arrecare danno chiedendo ad un individuo più di quello che possa rendere; permette di effettuare cure tempestive; consente di esprimere giudizi ben ponderati sulla responsabilità di azioni compiute in condizioni psicofisiche anormali. È noto che, per le relazioni che esistono tra corpo e spirito, molte malattie ed anomalie del corpo si riflettono sullo spirito, in modo da attenuare od abolire la libera elezione della volontà. In genere, l'imputabilità non resta intatta, né viene tolta del tutto (se non in casi straordinari), ma è diminuita.

L'enunciazione di questo principio nei soggetti in esame riguarda solo gli atti, che sono causati in loro dallo stato anormale, e non quelli che essi compiono fuori di ogni influsso dell'anormalità. Inoltre non riguarda l'imputabilità indiretta o l'imputabilità in causa, sia riguardo all'anormalità stessa o ai suoi effetti. Un'altra norma da seguirsi nella pratica, per non peggiorare lo stato di questi minori, è quella di procedere con questi soggetti sia nella direzione, sia nella confessione come nella vita ordinaria, con sovietà, senza però né troppo diminuire la loro imputabilità con scuse inesistenti, né prescindere mai del tutto dallo stato anormale.

Nel foro esterno il CIC considera le forme estreme di queste anomalie; ma nella norma per i gradi estremi è anche contenuta la regola da seguirsi, con le debite proporzioni, nei casi ordinari. Sono incapaci di delitto coloro che sono privi dell'uso di ragione (can. 2201 § 1). Gli ammetti abitualmente, quantunque abbiano alle volte lucidi intervalli, od in alcuni ragionamenti o atti sembrino sani, tuttavia si presumono incapaci di delitto (can. 2201 § 2). Il delitto compiuto nell'ebrietà volontaria non è privo di qualche imputabilità, ma essa è certamente minore di quella di chi commette lo stesso delitto nella pienezza delle sue facoltà, a meno che tuttavia l'ebrietà non sia stata procurata appositamente per compiere o scusare il delitto; se la legge è violata nell'ebrietà involontaria, l'imputabilità esula del tutto, se l'ebrietà ha tolto del tutto l'uso di ragione; è solo diminuita, se l'uso di ragione è tolto solo in parte. Lo stesso dicasi di altre simili perturbazioni di mente (can. 2201 § 3). La debolezza di mente diminuisce l'imputabilità del delitto, ma non la toglie completamente (can. 2204 § 4). Alla luce di questi principi si deve giudicare per i vari soggetti affetti da simili s. p. e si debbono applicare i can. 2218 e 2229 relativi alle pene.

Da ricordare che secondo lo stesso CIC «sono assimilati ai fanciulli tutti coloro che abitualmente sono privi dell'uso di ragione» (can. 88 § 3) e «non sono obbligati alle leggi ecclesiastiche a battezzati che non godano di un sufficiente uso di ragione, né quelli che, pur avendo raggiunto l'uso di ragione, non hanno compiuto ancora il settimo anno, a meno che sia espressamente disposto in altro modo dal diritto» (can. 122). Ciò posto si comprendono facilmente le QUASI DOMICILIO (v.) dei minori e minorati (can. 93 § 1), riguardo al diritto di suffragio, che non è loro concesso (can. 167 § 1, n. 1), riguardo ai provvedimenti da prendersi dal giudice (can. 1648 § 1 e 1650) in caso di non uso di ragione; e le condizioni richieste da parte del soggetto riguardo al Battesimo (can. 745 § 2, n. 1, e 754); riguardo alla Cresima (can. 786, 788), all'Eucaristia (can. 853, 854, 859, 860), alla Penitenza (can. 886, 887 § 1, 906); all'Estrusa Unzione (can. 940 § 1, 941, 943, 944 e 947 § 1), all'Ordine Sacro (can. 968, 970, n. 2); al Matrimonio (can. 1081 e 1082).

Bibl.: N. Pende, Trattato sintetico di patologia e clinica medica, Messina 1927; A. Ceconi - F. Michel, Medicina interna, estr. da Minerva medica, Torino 1933; L. Ferrio, Terminologia medica, Milano 1937; M. Bufano, Patologia speciale medica, 1936; J. Patel, Nouveau précis de pathologie chirurgicale, Parigi 1947; E. Bognelli, Corpo e spirito, Roma 1951; A. Spano, Il significato sociale e i fini morali della stampa medica, estr. da Minerva medica, Torino 1952. Per la parte morale, cfr. i trattati de actibus humanis; per la parte giuridica, cfr. i trattati di dir. pen. canonistico; p. es., F. Roberti, De delictis et poenis, I, 1, Roma s. a., p. 116 sgg.