BATTESIMO dei DISSIDENTI. - Per dissidenti s'intendono, qui, coloro che appartengono o alle Chiese orientali separate o a comunioni o sétte, derivate dalla cosiddetta «riforma» del sec. XVI. Per le une e per le altre giova sapere quale valore abbia per la Chiesa cattolica il B. da esse amministrato.
I. CHIESE ORIENTALI SEPARATE
Quanto alla sostanza, alla materia, cioè, alla forma trinitaria e all'intenzione del ministro esiste l'accordo tra la Chiesa cattolica e le varie chiese separate; e perciò il B. da queste amministrato ai propri fedeli, non si ripete mai. Si possono trovare e ci sono di fatto altre differenze, per es., sulla questione del carattere, su alcune cerimonie liturgiche; ma la sostanza rimane la stessa.II. COMUNIONI DERIVATE DALLA «RIFORMA»
Come norma generale la Chiesa cattolica, fedele alla sua dottrina, ha sempre riconosciuto valido ogni B. conferito dagli eretici, quando era stato amministrato conforme alla istituzione di Gesù Cristo, adoperando cioè l'acqua naturale, la formula trinitaria, con l'intenzione di fare quello stesso che essa fa. Quindi ha sempre riprovato l'uso di ribattezzare indiscriminatamente le persone battezzate da eretici. Si possono citare le parole di s. Pio V: «I calvinisti non erano nella forma del B., ma negli effetti; perciò i battezzati dai calvinisti non debbono essere ribattezzati» (R. Stephen, p. 10); e parecchi altri decreti del S. Ufficio e della S. Congregazione di Propaganda Fide (R. Stephen, p. 40 sgg.; E. Mangenot, in D'ThC, II, 1, col. 338 sgg.).La disciplina attuale, posta l'evoluzione profonda subita nella teoria e nella pratica dai protestanti, a partire soprattutto dal sec. XVII, è fondata sul decreto del S. Ufficio del 20 nov. 1878, e contiene le seguenti norme:
1. Qualunque sia la sétte e il luogo da cui provengono coloro che intendono passare alla Chiesa cattolica, si deve esaminare caso per caso la validità del B. ricevuto nell'eresia. Non basta perciò considerare il rituale di quella sétte determinata, per vedere se contenga qualcosa contraria alla validità del B., ma si deve investigare nei singoli casi la posizione dottrinale e la pratica liturgica del ministro, che l'ha conferito; la materia e la forma adoperate nel primo B. Quanto all'intenzione, la si deve presumere, se non c'è ragione prudente di dubbio (Istruz. dell'Congreg. di Propaganda Fide, 23 giugno 1830 [Collect. S. C. de Prop. Fide, I, Roma 1893, n. 814]). 2. Se, dopo oculata investigazione, consta con certezza la validità del B. conferito, non si deve reiterare il sacramento, ma solo ricevere l'abiura o la professione di fede. 3. Se consta invece che il primo B. è nullo, lo si deve amministrare in senso assoluto. 4. Se invece non si hanno ragioni per concludere sulla validità o invalidità, o rimane qualche dubbio sulla validità, si deve amministrare il B. sotto condizione.