BENTHAM, JEREMY

BENTHAM, JEREMY. - Filosofo e giurista, n. a Londra il 15 febbr. 1748, m. ivi il 6 giugno 1832. Fu d'ingegno assai precoce, tanto da poter leggere, a tre anni, parte della History of England di P. De Rapin, e iniziare l'anno seguente l'apprendimento del latino. Studiò a Westminster, quindi all'Università di Oxford dove conseguì il grado di baccelliere (1763) e di «maestro in arti» (1766).

Indirizzato dal padre all'avvocatura, cui non intendeva dedicarsi, la esercitò per breve tempo, e si volse quindi agli studi filosofici, formandosi particolarmente alle dottrine di Locke, Hume, Beccaria, Montesquieu, Helvétius. Pubblicò, anonimo, nel 1776, il suo primo lavoro, A Frag-

ment of Government, in cui attaccava violentemente la costituzione inglese e indicava nel principio utilitaristico il fondamento delle dottrine etico-giuridiche. Compi, nel 1785, passando per l'Italia e per Costantinopoli, un viaggio in Russia — per visitare il fratello, ingegnere navale di Caterina II — e colà scrisse la Defence of usury (1787). Tornato in Inghilterra pubblicò la sua opera principale cui attendeva da molti anni: Introduction to the principles of Moral and Legislation (1789) intesa alla ricerca di solidi principi, dal punto di vista dell'utilitarismo, per una sana legislazione. L'opera gli diede larga fama in Europa e in America. Essa è anche la sola, fra le maggiori, scritta interamente di suo pugno. Nel resto delle sue opere B. ebbe a collaboratori discepoli e seguaci, primo fra essi il ginevrino E. Dumont conosciuto a Londra, il quale, oltre alle traduzioni (Oeuvres, 3 voll., Bruxelles, 1829-30) ne redasse e pubblicò in francese i Traités de législation civile et pénale (3 voll. contenenti varie opere di B.: Principes généraux de législation; Principes du code civil; Principes du code pénal; Mémoire sur le panoptique; De la promulgation des lois, ecc., Parigi 1802); e inoltre la Théorie des peines et des récompenses (ivi 1811); il Traité des preuves judiciaires (ivi 1823), e altri scritti. Usci postumo: Deontology or the Science of Morality per cura di J. Bowring (Edimburgo 1834). B., per oltre 20 anni, si interessò anche a progetti filantropici, e principalmente alla riforma dei penitenziari (pensava ad un tipo di carcere in cui, da un punto centrale ogni parte fosse visibile, denominato dal greco « panopticon »). Nonostante i suoi progetti fossero stati presi in considerazione dal Parlamento inglese, non approdò ad alcun risultato, pur avendone largo compenso in danaro.

Le opere di B., che restano una ricca sorgente di idee legislative, studiate da politici e giuristi, influirono, nel periodo della restaurazione, su varie legislazioni d'Europa e d'America. In Inghilterra le idee del filosofo ebbero largo diffusione, grazie soprattutto alla Westminster Review, da lui fondata, in collaborazione con James Mill, nel 1823, come organo radicale in opposizione alla conservatrice Edimburgo Review. La rivista attrae attorno a sé un gruppo di fervidi collaboratori, primo fra tutti J. MELLO (v.). La riforma della legislazione inglese, del diritto processuale, civile e penale, in gran parte fu dovuta al B.

Il B. occupa un posto importante, oltre che nella storia della legislazione, anche nella storia del pensiero etico per la sua originale espressione, sistemazione e difesa dell'utilitarismo. Educato dapprima al conservatorismo inglese, tradizionale e ortodosso, B. ebbe dalla lettura di Hume (A Fragment of G., I, § 36, n.) la prima rivelazione del principio utilitaristico che divenne il centro di tutta la sua concezione etico-giuridica. Non c'è, egli osserva, a fondamento della condotta umana, quand'essa non si lasci influenzare da pregiudizi, particolarmente d'ordine religioso, altro movente che quello della felicità. Il piacere e il dolore inerente o connesso con le nostre azioni è, in fondo, il vero e unico motivo che le determina. Anche quella che si chiama ed è sentita come « obbligazione » morale non si concepisce né si spiega altrimenti che come necessità di porre o tralasciare un'azione perché ciò serve od è indispensabile al bene dell'individuo e della società. Essa trova parimenti la sua sanzione principale nelle dannose conseguenze che un'azione contraria all'utilità naturalmente comporta. Il principio utilitaristico diventa così insieme la base della morale e del diritto, e di conseguenza della legislazione, la quale dev'essere sottratta alle norme teoriche del cosiddetto diritto naturale, e guidata unicamente dall'intento di realizzare « la maggior felicità possibile per il più gran numero possibile di individui ». Tale la formula sintetica del principio e della norma etico-giuridica, enunciata già dal Beccaria, cui B. si ispira. Identificato così il bene etico con l'utile e il male con tutto ciò che nuoce alla felicità, la morale

viene concepita come un calcolo sapiente del più reale e fruttuoso interesse di tutti. Infatti l'interesse dei singoli, se bene inteso, si accorda in definitiva con l'interesse generale: e i limiti che questo impone all'egoismo del momento sono compensati dal risultato finale ch'è una somma maggiore di felicità. Il B. si addentra quindi in una sottile descrizione dei motivi delle azioni, di cui costruisce estesissime tavole, e in un'analisi minuziosa delle varie classi di piaceri, tentando di determinare il loro rispettivo apporto, immediato e mediato, alla somma finale della felicità.

In generale il piacere va considerato: 1) Da parte dell'oggetto, nella sua intensità, durata, certezza, accessibilità, fecondità, purezza da mescolanza di dolore, estensione a una maggiore o minore moltitudine di individui. 2) Riguardo al soggetto. Il piacere infatti è relativo, per cui, nel computo dei piaceri entrano come fattori di decisione e scelta tutte le varianti ambientali e individuali. 3) Nel suo aspetto sociale, poiché appunto l'interesse privato è intimamente connesso con quello generale. Un delitto, p. es., va visto non solo in quello che di bene o male reca a chi lo compie, ma in tutte le risonanze che determina nella società, di danno, incertezza, paura, ecc. In rapporto a questo calcolo del valore quantitativo dei piaceri, che, per la maggior parte delle azioni umane, è già stato fatto dall'esperienza dei secoli, B. enunzia la norma concreta e universale dell'azione: se prevale la somma dell'utile, e soltanto allora, l'azione va compiuta.

L'etica benthamiana, equivalente, come si vede, a una tecnica e a un'aritmetica del piacere e dell'utile, si discosta, per questo carattere, dall'edonismo ciremaico — volto unicamente al piacere attuale e presente — con cui pure sostanzialmente concorda nella riduzione della felicità a bene e godimento empirico. In ciò è anche il suo errore e la sua intrinseca insufficienza. Indubbiamente il B., valorizzando il principio dell'utilità, ch'è pure parte integrante in un sistema generale di etica, seppe portare un valido contributo al diritto e alla sua codificazione (la parola è del B.). In ciò va considerato il suo apporto positivo. Inoltre molte delle sue conclusioni stanno e si reggono indipendentemente dai principi dell'utilitarismo. Ma la sua sistematica concezione morale ristretta entro gli angusti limiti dell'empirismo, non è in grado di salvare la norma etica dal relativismo, e quindi, semplicemente, di conservarla in quanto tale. Identificando il bene morale con l'utile si cessa di riconoscere, accanto al puro interesse, egoistico o sociale che sia, un valore superiore universale di bene che valga per se stesso e si imponga all'uomo in quanto essere spirituale.

La stessa incomprensione il B. dimostra nei confronti della religione cristiana e poi della religione in genere, discussa in base al principio utilitaristico e giudicata più dannosa che utile all'umanità. Le sue idee in proposito furono svolte principalmente nell'Analysis of Religion, pubblicata da G. Grote con lo pseudonimo di Ph. Beauchamp, nel 1822.

Del B. furono messe all'Indice: Traités de législation civile et pénale (22 marzo 1819), Traité des preuves judiciaires (4 marzo 1828), Deontology (20 genn. 1835).

Il Manzoni scrisse in confutazione del B. l'operetta Del sistema che fonda la morale sull'utilità, pubblicata come appendice al cap. III delle Osservazioni sulla morale cattolica, in Opere varie, Milano 1855, e a parte, ivi, stesso a.

BIBL. Opere: Oltre le opere sopracitate e vari manoscritti ancora inediti, conservati principalmente all'University College di Londra e al British Museum, fondamentale è la Deontology or the science of morality, postuma (Londra-Edimburgo 1834) a cura di J. Bowring il quale curò anche l'ed. completa delle opere (non vi è compresa la precedente): B.'s works, 11 voll., Edimburgo

1838-43: i primi 9 voll. contengono in parte opere già pubblicate anteriormente, in parte opere non ancora pubblicate, e in parte versioni dalle redazioni francesi del Dumont; i 2 ultimi voll. contengono la vita di B. e un indice sistematico; trad. it.: Deontologia, estratti a cura di A. Coiazzi, Torino s. d. - Studi: L. Stephen, The English Utilitarians, I. Londra 1900 (con accurata nota critica sugli scritti di B. [pp. 310-26]); opera importante dal punto di vista storico e critico; C. M. Atkinson, B.: his life and his work, ivi 1905; W. R. Sorley, B. and the early utilitarians, ivi 1914; G. Wallis, J. B., ivi 1922; id., J. B. and Word-creation, Oxford 1928; M. Holdsworth, Some markers of English Law, Cambridge 1938. Ugo Viglino

Cite this article

“BENTHAM, JEREMY.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 788. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/bentham-jeremy.