CATECHISTA

CATECHISTA. - È colui che insegna la dottrina cristiana. Secondo il CIC (can. 1329) il c. per eccellenza è il parroco, il quale, occorrendo, può e deve servirsi di ausiliari e collaboratori, che possono essere i chierici del territorio parrocchiale (indendendo per «chierici» prima di tutto i sacerdoti secolari e regolari) e anche «pii laici» (religiosi di congregazioni laicali, religiose, persone secolari) specialmente quelli che appartengono alla «Compagnia della dottrina cristiana o altra simile» (can. 1333). La missione, infatti, di insegnare la dottrina cristiana appartiene di diritto alla Chiesa e ai suoi ministri; ma la scarsità di questi, le necessità sempre più impellenti, la vastità del compito, hanno sempre richiesto e sempre più richiederanno una collaborazione estesa. La quale deve provenire prima di tutto dai genitori per rispetto ai loro figli; da altri in loro luogo o a compimento di ciò che fanno, quali i padrini, i tutori, i maestri, gli educatori; da altri ancora per spirito di carità e di dedizione.

I. LE DOTI DEL C

Sono le stesse che si esigono per ogni insegnante, conscio del proprio mandato, animato però da uno spirito superiore e soprannaturale, come si conviene ad un ufficio che è missione e ministero alla salvezza delle anime.
Perciò: 1) Doti intellettuali: a) dottrina sicura per evitare errori e confusioni; b) scienza proporzionata sia all'importanza dell'argomento da svolgere e sia alla cultura degli uditori. Il che può importare, oltre ad una conoscenza strettamente teologica, la necessità di una sufficiente competenza anche in altre materie più o meno affini, per trovarsi in grado di combattere e di confutare soltanto i suoi errori. 2) Doti didattiche, cioè: a) conoscenza della psicologia evolutiva del fanciullo e del giovane, per meglio adattarsi al loro carattere e andare incontro alle loro aspirazioni; b) padronanza dell'arte di mantenere l'uditorio attento e avvinto. 3) Doti morali: a) profonda convinzione religiosa, la quale faccia breccia nell'animo degli uditori, desti entusiasmo per la verità, persuada che si ha piena coscienza di quello che si dice e si inculca; b) amore, non solo di Dio, ma degli uditori, qualunque siano, pensando che tutti hanno un'anima da salvare e possono essere utili strumenti al bene degli altri; c) condotta esemplare, perché i fatti persuadono sempre più delle parole; d) amore del sano progresso, che fa abbracciare tutti i mezzi che la didattica pedagogica può offrire.
II. IL C. NELLE MISSIONI. - Nelle missioni i c. assumono un'importanza tutta speciale, fino a rendersi indispensabili al missionario, esercitando tutte quelle attività e funzioni, per le quali non si richiede strettamente il ministero sacerdotale: preparano, infatti, e istruiscono i catecumeni e i neofiti, presiedono alle adunanze religiose domenicali, battezzano nei casi urgenti, visitano i malati, preparano i moribondi, vigilano sulle sepolture cristiane, s'adoprano a svelere superstizioni, hanno la sorveglianza materiale dei beni della missione, dirigono scuole, officine, dispensari, fattorie, ecc. I c. europei sono generalmente religiosi laici d'ambo i sessi; più efficaci, perché meglio addentro nella lingua e nei costumi del luogo, i c. indigeni.
Per questo si sono istituite scuole di seria preparazione non solo culturale, ma anche morale e spirituale, perché l'efficacia della loro azione molto dipenderà dal loro esempio di vita cristiana. Perciò vengono spesso richiamati al centro, per controllo o per fare gli esercizi spirituali e vengono visitati nella loro residenza. Molto spesso alla istruzione religiosa si abbina quella necessaria per esercitare l'ufficio di maestri elementari, di agrari, di infermieri per le malattie e le necessità più comuni.

III. INDULGENZE CONCESSE AI C

A tutti coloro che per mezz'ora o per un tempo non inferiore a venti minuti si applicano a insegnare o a studiare la dottrina cristiana sono concesse le indulgenze segnanti: a) parziale, di 100 giorni, ogni volta; b) plenaria, due volte al mese, alle consuete condizioni, se vi si saranno applicati almeno due volte durante il mese (decreto del 12 marzo 1930, in Piae preces et opera, Roma 1928, n. 644, p. 513).
Bibl.: Intorno all'ufficio e alle doti del c., V. BIBLICA. alla voce CATECHETICA.