CERIMONIALE DEI VESCOVI. - È il complesso di regole e direttive sacre che disciplinano la preparazione e gli atteggiamenti, movimenti e gesti da osservarsi nella celebrazione solenne della Messa e dell'Ufficio corale presente il vescovo, e il comportarsi di questi nelle manifestazioni della sua personalità.
Posto il germe iniziale da Cristo stesso nell'istituzione dei Sacramenti, e dato il primo sviluppo dagli Apostoli, la Chiesa nel corso dei secoli ha modificato e precisato questo insieme di cerimonie che circondano gli atti essenziali del culto. Tali cerimonie, tramandate in principio oralmente, vennero poi inserite qua e là nei libri liturgici in forme generali. Ciò che ha dato origine a una grande varietà di elementi secondari, che venivano regolati diversamente dall'autorità dei singoli vescovi. Sicché, quando si sentì la necessità di codificare tutte le cerimonie, sorsero vari cerimoniali e specialmente a partire dal sec. XI ogni chiesa e ogni monastero aveva i propri Costumari o Ordinari (Ordines) o Rituali (Rituales libri o Libri agendarum).
Qualche codice di cerimonie forse fu noto a s. Girolamo, il quale (Ep., 56, ad Heliod.) attesta del prete Nepo-
zione: "Con attenzione si occupava nelle funzioni della Chiesa, affinché le minime non meno che le maggiori cerimonie e prescrizioni venissero eseguite secondo l'ordine disposto e stabilito dai maggiori". Anche s. Agostino pare abbia conosciuto qualche cerimoniare, poiché lamenta la sacrezza delle prescrizioni cerimoniali relative a certe pratiche liturgiche (Ep., 55, ad Ianuar.).
ad eliminare i quali il Concilio di Trento ordinò la compilazione di un unico c. dei V. Pio IV ne aveva incaricato il perugino Fulvio della Cornia, e Sisto V nel 1588 istituì la Congregazione dei Riti dandole tra l'altro l'incombenza della revisione del pontificale, del c. dei V. RITUALISTI. Il c. dei v., compilato da dotti prelati tra cui L. Torres poi cardinale, ed estratto dal cerimoniale romano del Patrizzi e da quelli del Burcardo e del Grassi, fu pubblicato nel 1600 da Clemente VIII, reso ufficiale e obbligatorio per tutte le chiese specialmente cattedrali e collegiate.
Nel 1650 Innocenzo X, constatando i molti errori tipografici, ordinò una nuova edizione, ristampata sotto Clemente XI. Benedetto XIII nel 1727 lo corresse ancora togliendo le mende tipografiche (dovute, come dice la bolla, non tanto all'imperizia dei tipografi, quanto alla colpa e negligenza di altri), illustrando le norme oscure e ambiguhe, togliendo le inusitate, conciliando le contrarie e aggiungendo ai propri luoghi le omesse. Nel 1741 Benedetto XIV volle dare un'edizione più corretta, curando in particolare la musica e il canto, e aggiungendo tutto il I. III per togliere non poche controversie sorte tra i vescovi circa gli onori e le precedenze. L'ultima edizione tipica, data da Leone XIII, è del 1886.
Il c. dei V. è diviso in 3 libri. Nel I si tratta dei doveri del vescovo alla sua elevazione e al suo ingresso in diocesi, dei doveri degli ufficiali della cattedrale, degli ordnamenti pontificali, dell'assistenza privata del prelato al coro ed alla Messa senza canto. Nel II si espongono le cerimonie per la Messa e Ufficio pontificali e solenni in presenza o no del vescovo; in più le particolarità fissate ad alcuni giorni dell'anno liturgico. Nel III si specificano i segni di rispetto e gli onori che i vescovi e le autorità civili devono rendersi a vicenda.