CROCIATA, BOLLA DELLA

CROCIATA, BOLLA della. - Documento pontificio, contenente i favori, privilegi e indulti concessi ai re di Spagna per i fedeli che prendevano le armi o contribuivano con elemosine alla liberazione del loro paese dai maomettani. Il documento, emanato nelle varie forme di bolla, breve, lettera apostolica, continuò a chiamarsi fino ai nostri giorni Bulla cruciata, perché sotto tale forma se ne ebbero le più antiche concessioni.

I. STORIA

La prima b. della C. è quella di Alessandro II (1603) a Ramiro I di Aragona, che assediava la piazzaforte araba di Graus o Grados; seguirono quelle: Urbano II (1089) al conte di Barcellona, Berenguer Ramón II, intento alla riconquista di Tarragona e che servì il modello alla b. posteriore (1095) dello stesso Papa per la grande Crociata di Terra Santa; di Gelasio II (1118) ad Alfonso I di Aragona, intento alla conquista di Saragozza; di Callisto II (1122) per la ripresa della guerra contro i Mori di Tortosa e di Lérida; di Eugenio III (1148), al conte Berenguer IV il Santo, per la conquista di Tortosa; di Innocenzo III (1212) ad Alfonso VIII per la guerra che finì con la vittoria di Las Navas; di Gregorio IX (1232) al re Giacomo I il Conquistatore, per la liberazione di Valenza; di Clemente IV (1265) per la conquista di Murcia; di Benedetto XII (1340) ad Alfonso XI per la guerra contro Abú 'l-Hasan, re del Marocco, che aveva invasa la penisola; e specialmente quelle di Sisto IV e Innocenzo VII (le date non concordano) a Ferdinando V di Aragona e ad Isabella di Castiglia, sua sposa, per la riconquista del regno di Granada. Compiuta questa e cessata con il trionfo definitivo sui Mori la lotta armata, i papi continuarono a concedere e riconfermare la b. della C., devolvendo le offerte dei fedeli alla ricostruzione delle chiese devastate, all'erezione di nuove e in generale ad opere miranti alla restaurazione del culto. Il che non fecero sotto forma di concessione perpetua, ma prorogando la b. della C. costantemente e modificandola a secondo i tempi fino ai nostri giorni. Se ne ha perciò una lunga serie a cominciare da quella del tempo di Leone X fino a noi. Da ricordare in modo particolare Benedetto XV, che con lettera apostolica del 12 apr. 1915 (AAS, 7 [1915], pp. 557-569) confermò ed accrebbe i favori antichi, ma adattandoli meglio alle circostanze presenti. Pio XI, poi, con altra lettera apostolica del 15 ag. 1928 (AAS, 21 [1929], pp. 12-21) determinò con maggior precisione alcuni punti per adattarli al nuovo CIC.

Dei privilegi della b. non godevano soltanto gli Spagnoli, ma anche gli abitanti delle regioni, che divenivano suddite della Spagna (territori di missione, regno di Napoli e Sicilia, America latina, Portogallo) e spesso continuavano a goderne anche quando ricuperavano la loro indipendenza (Napoli e Sicilia, p. es., fino al 1906) decreto della S. Congregazione del S. Uffizio del 5 sett. 1906); il Portogallo ancora oggigiorno, sebbene con varie particolari modificazioni.

II. DISCIPLINA ATTUALE

Dei favori concessi nella b. della C. può godere in territorio spagnolo chiunque, anche straniero, purché ne abbia ottenuto il cosiddetto «sommario» e versata un'offerta fissa. La facoltà perdura anche quando, soddisfatte queste condizioni, la persona si trovasse per qualche motivo all'estero.

I favori concessi riguardano l'acquisto di indulgenze, la dispensa dal digiuno e dall'astinenza, la commutazione di alcuni voti, la recita dell'Ufficio divino, la dispensa da irregolarità e da impedimenti al matrimonio, gli oratori privati, ecc. La b. deve essere promulgata e pubblicata ogni anno.

Bibl.: F. L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, I. Roma 1885, pp. 719-49; Enc. Eur. Amer., XVII, pp. 659-75; appendice prima, III, p. 1003 sg.; J. Ferreres, La nueva bula de cruzada su sus extraordinarios privilegios según la concesión de Benedicto XV, Madrid 1916; N. Paulus, Gesch. des Ablasses im Mittelalter, I, Paderborn 1922, pp. 195-211; II. 1913, pp. 25-60; III. 1913, pp. 25-62; A. Arregui, Summarium theol. moralis, Bilbao 1947, n. 959 sg.