DISSACRAZIONE. - È l'atto con il quale ad un oggetto, ad un edificio di culto o ad un chierico si toglie la qualità di sacro ottenuta con la consacrazione o ordinazione. Un ecclesiastico, resosi indegno del sacro ministero in seguito a colpe per le quali è incorso in particolari pene, viene sconsacrato con una formola prescritta nel Pontificale romano (Degradationis forma), con la quale gli vengono levate, oltre le singole insegne degli Ordini sacri, anche le facoltà ottenute; inoltre le mani, se sono state unte, saranno leggermente raschiate per toglierne la santa unzione. In questa d. si procede incominciando dall'ultimo Ordine che il reo ha ricevuto e si procede sempre, uno dopo l'altro, fino al primo; ad es., dal pallio arcivescovile fino alla prima tonsura.
Una chiesa perde la sua consacrazione quando è distrutta del tutto o la maggior parte dell'edificio è crollata, o quando l'Ordinario del luogo la rende all'uso profano secondo la norma del can. 1187. Siccome la consacrazione o benedizione d'una chiesa non riguarda il pavimento, ma tutto l'edificio, specialmente le mura, e non soltanto la loro faccia interna, la chiesa non è dissacrata, quando l'altare maggiore è dissacrato (S. Congr. dei Riti, decr. 3651), quando si restaura il solo tetto, quando sia caduto tutto l'intonaco (decr. 3545, 2; 3062, 1) o quando una parte delle mura sia crollata (decr. 3326, 1). Lo stesso si dica se tutto l'edificio, ma sempre per parti minori e in tempi diversi, sia rinnovato (decr. 3269, 2). Una chiesa o un oratorio pubblico, se sconsacrati, devono essere consacrati o benedetti di nuovo (can. 1191 § 1). Un altare fisso perde la consacrazione quando la mensa viene distaccata, anche solo momentaneamente, dalla sua base (can. 1200 § 1; S. Congregazione dei Riti, decr. 3605, 7). Una tale mensa separata dallo stipite non può essere usata come altare portatile (decr. 3198), a meno che non vi si sovrapponga la pietra sacra. La d. d'una chiesa non si estende anche agli altari e viceversa (can. 1200 § 4), perché chiesa ed altare hanno la loro propria consacrazione l'una differente dall'altra. Gli arredi sacri perdono la loro consacrazione o benedizione, se siano
talmente danneggiati o cambiati, che abbiano perduto la forma primitiva sì da non essere più adattati al loro uso, o se siano stati adoprati per un uso sconveniente o esposti per una vendita pubblica (can. 1305 § 1; V. ALTARE; CALICE; CHIESA; PATENA; PIESIDE).