GELOSIA, LEGGE di. - Secondo la legge contenuta in Num. 5, 11 agg., il marito che nutre sospetti riguardo alla fedeltà della moglie, sospetti non convalidati da testimonianza alcuna, conduce la donna al sacerdote, recando un'offerta di evocazione dell'eventuale colpa.
L'oblazione consiste in farina d'orzo soltanto. Il sacerdote versa dell'acqua santa in un vaso di terracotta e vi aggiunge polvere del suolo del tabernacolo (ricca quindi di forze sociali anch'essa). Indi fa accostare la donna, le scioglie i capelli, e le pone nelle mani la farina, mentre egli tiene mano il vaso con l'acqua. La donna pronuncia la forniccia di automaledizione per il caso che fosse colpevole. In caso di colpevolezza - così il sacerdote - «il Signore ti faccia oggetto d'imprerazione e di esecrazione in mezzo al tuo popolo con il farti cadere la coscia e gonfiare il ventre». La donna risponde: «Amen, amen». Il sacerdote trascrive poi le maledizioni sopra un foglio e le diluisce «nell'acqua amara di maledizione». Il sacerdote brocia sull'altare quale profumo una manata dell'orzo ("azkārāh e evocazione") e poi fa bere alla donna l'acqua.

Religion, Lipsia 1927, p. 121; E. Zolli, Israele, Udine 1935, p. 238
sgs.; R. Pettizzoni, La confusione dei peccati, II, Bologna 1935,
pp. 139-62; M. W. Rapoport, Eiferscasser, in Jüdisches Lexikon,
II, pp. 299-300; La S. Bibbia... a cura del Fond. ist. bibl.,
I, Firenze 1942, pp. 355-57. Eugenio Zolli