GROOT, HUIG van (GROZIO). - Giurista olandese, n. a Delft il 16 apr. 1583, m. a Rostock il 28 ag. 1645. Studiò lingue e letterature classiche a Leida, indi, recatosi in Francia con il gran pensionario Oldenbarneveldt in ambasceria presso Enrico IV, si addottorò in legge ad Orléans (1598).
Avvocato all'Aia, vi scrisse il De iure praedae commentarius (postumo, Aia 1868), di cui dette al pubblico solo una parte anonima, e il Mare liberum (Leida 1609), contro le pretese inglesi al dominio dei mari. Pur continuando a coltivare gli studi storici, giuridici e letterari (curò infatti edizioni di Marziano Capella [1599], di Teocrito, Mosco, Bione e Simmio [1604], di Lucano [1614], scrisse un Liber de antiquitate Reipublicae Batonicae [Leida 1610]), entrò nella vita politica. Nel 1607 fu avvocato generale delle province di Olanda, Zelanda, Frisia occidentale, nel 1613 fece parte di una ambasceria in Inghilterra, sia per dirimere conflitti relativi al commercio indiano, che per perorare presso Giacomo I la causa dei rimostranti. Sempre nel 1613 divenne pensionario di Rotterdam. Nelle lotte politico-religiose del tempo fu dapprima favorevole all'intervento dello Stato in questioni religiose, anche contro le decisioni sinodali, in nome dell'interesse pubblico, come sostenne nel De imperio summarum potestatum circa sacra (Parigi 1614). Seguace dell'arminianesimo, propugnò moderazione e tolleranza in nome di un ideale umanistico di libertà che lo ricollega ad Erasmo e lo oppone sia alla luterana giustificazione per la sola fede che alla calvinistica dottrina della predestinazione. Si professò rispettoso del dogma, subordinando ad esso la ragione, pur non ritenendo quello contrario a questa. Ri-

avventurosamente dopo due anni con l'aiuto della moglie, riparò a Parigi, dove riprese in sede teorica la sua azione, combattendo le dottrine pelagiane nella Disquisitio an Pelagiana sint ea dogmata quae nunc sub eo nomine traduntur (Parigi 1622); il De veritate religionis Christianae (Leida 1627), la Via ad pacem ecclesiasticam (Parigi 1642), il Votum pro pace eccle- siastica contra Rivetum (Amsterdam 1642) riprendono il tema a lui caro della intesa politica fondata sulla comunanza degli ideali cristiani, avvicinandolo alle po- sizioni cattoliche. Nelle Annotationes in libros Evange- liorum (ivi 1641), ad Vetus Testamentum (Parigi 1644) e ad Novum Testamentum (postume, ivi 1646-50) riprende l'obiettivo di Erasmo di una critica scientifica della Bibbia intesa a ripristinare la vera dottrina cristiana. Né dimen- ticò gli studi storici, pubblicando una Dissertatio de ori- gine gentium Americanarum (Amsterdam 1642) ed una Dissertatio altera sullo stesso argomento (Parigi 1643). Fin dal 1634 era stato nominato ambasciatore di Svezia a Parigi, ma, non avendo avuto fortuna nel nuovo in- carico diplomatico, se ne fece esonerare nel 1645. Noto soprattutto per il De iure belli ac pacis (ivi 1625), fu salu- tato per quest'opera padre del giusnaturalismo moderno. Obiettivo di essa è la fondazione di una scienza del diritto universalmente valida, onde garantire una base teoreti- camento sicura alla pacifica convivenza delle nazioni; a tal fine G. distingue stato e legge di natura da stato e legge civile, ius naturale da ius voluntarium. Il primo nasce da un bisogno naturale dell'animo umano, l'appetitus so- cietatis, secondo quanto aveva già affermato Aristotele, e non è quindi derivabile empiricamente dagli atti e dalla volontà umana, come il secondo. Fondato solo mediata- mente sulla volontà divina, in quanto questa è pur sempre fonte della natura umana, esso è valido « etiamsi daremus... non esse Deum » (Proleg., § 11) ed è « adeo immutabile ut ne a Deo quidem mutari queat » (I, 1, § 10). Lo stato di natura è quindi retto da questo ius naturale assoluto, ed è condizione di pace, libertà e comunione di beni. Con lo sviluppo della società attraverso patti consensuali si ha il trapasso allo stato civile. Nasce questo da libero contratto al fine di armonizzare gli interessi, regolandoli con lo ius civile, il cui fondamento ultimo, attraverso il patto, è sempre il diritto naturale. La sovranità dello Stato, nata dal contratto, è superiore quindi alle singole volontà. Ma questo dominium eminens deve esser eserci- tato nell'interesse comune e per garantire l'attuazione del diritto naturale. Nel campo internazionale, mancando un ente supremo, le norme non hanno carattere imperativo ma consensuale ed il loro fondamento è appunto la giu- stizia naturale. Del G. sono all'indice omnia opera theolo- gica (decr. 10 magg. 1757).