IUS PRIMAE NOCTIS. - Che nel medioevo, particolarmente nei secc. dall'XI al XIII, ma anche molto prima e molto dopo, i signori feudali avessero ed esercitassero un diritto di trascorrere con le mogli dei loro sudditi la prima notte di matrimonio (i. p. n. o più crudamente ius cunnatici), è un'opinione non ben fondata, che il fantasioso storico scozzese Ettore Boece (1526) mise per primo in circolazione, e che poi, accolta da scrittori anche seri, fu diffusa oltre i limiti dell'onesto da un'abbondante e per lo più sca- dente letteratura.
A cominciare da Girolamo Muzio (1553), che riferiva tradizioni al suo dire non remote, s'è creduto da qualcuno all'esistenza di tale diritto anche in terra italiana, e si
sono interpretate come allusive ad esso alcune carte e narrazioni di varie regioni ed età, venete, piemontesi, meridionali, dal sec. XII in poi.
Quanto di vero e quanto d’arbitrario sia contenuto in quel che si racconta dello i. p. n., non si può stabilire se non distinguendo. Un costume di far deforare la sposa da un personaggio autorevole della sua tribù, o della stessa sua famiglia, è attestato presso popoli primitivi, e le sue origini sono variamente spiegate dagli etnologi. E non è meno sicuro che abusi senza nome, in luoghi e tempi disparati, furono perpetrati da feudatari in danno delle spose dei loro sudditi. Non è invece provato che quel costume pagano si continuasse presso i popoli cristiani del medioevo, né che quegli abusi feudali assurgessero in alcun luogo o tempo a vero e proprio diritto. Provato è soltanto che molti signori feudali, in Italia e fuori, imposero ai loro sudditi tassè matrimoniali, da pagarsi dove una volta tanto, dove a determinate scadenze (anno, settimana) per tutta la durata del matrimonio: tassè, che hanno lasciato fino ai nostri giorni qualche tenue traccia nel costume di certe regioni, anche in Italia.
In esse non è da vedere il “prezzo del riscatto da un ipotetico i. p. n., e forse neppure una trasformazione della compra germanica della sposa; ma piuttosto, e più semplicemente, il compenso per l’assentimento dato dal signore alle nozze; tanto più che nel medioevo una tassa simile fu spesso riscossa dall’autorità ecclesiastica per la dispensa dall’obbligo imposto agli sposi di serbato castità nella prima o nelle tre prime notti di matrimonio.