LEGGI ROMANO-BARBARE. - È il nome dato a tre compilazioni legislative eseguite in Occidente nel sec. VI: la lex Romana Wisigothorum (o Breviarium Alaricianum), la lex Romana Burgundionum e l'Edictum Theodorici.
Composte ad iniziativa di tre sovrani barbari (Alarico II, Gundobado, Teodorico), e dimostrazione dell'attrattiva esercitata dalla sapienza giuridica romana su questi stranieri stanziatisi nei territori dell'Impero, differiscono fra loro essenzialmente in questo: che, mentre le prime due erano destinate a regolare la condizione dei cittadini romani viventi nei territori occupati rispettivamente dai Visigoti e

LEGGIO - L. corale - Miniatura di una pagina di Graduale d'origine italiana (sec. XV). Domenicani nell'atto di cantare la Messa di s. Domenico.
dai Burgundi, l'Edictum era imposto all'osservanza così dei Romani come degli Ostrogoti sudditi di Teodorico; e, anche nel nome, voleva riaffermare la dipendenza ideale di quest'ultimo dall'Imperatore di Oriente, al quale solo sarebbe spettato il diritto di emanare leges.
La lex Romana Burgundionum fu promulgata, con ogni probabilità, qualche anno dopo il Breviarium Alaricianum (v. ALBERICO DI REIMS) e prima della morte del re Gundobado (516). A differenza della legge visigota, quella burgundica non è costituita da una serie di estratti dalle fonti romane, ma rappresenta un complesso organico di norme, diviso in 46 titoli. Il materiale è tratto dai codici Gregorianus, Hermogenianus e Theodosianus; vi figurano alcune Novellae, fra cui la più recente è di Antemio, le Sententiae attribuite a Paolo (v.) Gaio (v.), probabilmente un riassunto delle Institutiones. In alcune edizioni antiche la lex Romana Burgundionum è indicata con il nome di Papianus; ciò è dovuto al fatto che in alcuni manoscritti la legge burgundica segue la lex Romana Wisigothorum, il cui ultimo Papiniano (v.) e che qualche copista considerò tale capitolo come il primo della lex Romana Burgundionum, sì che Papianus (da Papinianus) venne ritenuto il titolo della compilazione.
La lex Romana Burgundionum venne edita per la prima volta dal Cuiacio nel 1566; l'edizione italiana più recente è in Fontes iuris Romani anteiustiniani (II, Firenze 1940, pp. 713-50).
L'Edictum Theodorici, promulgato dopo il 503, è diviso in 115 capitoli, il cui materiale è tratto dai codici Gregorianus, Hermogenianus e Theodosianus, e dalle Novellae postteodosiane. Fra le opere della giurisprudenza furono usate anche qui le Sententiae attribuite a Paolo; è incerto invece se altre opere siano state direttamente consultate, tanto più che i capitoli dell'Edictum non recano l'indicazione delle fonti e non conservano neppure il testo originario, che è sempre parafrasato.
La compilazione fu edita per la prima volta da P. Pithou, sulla base di due manoscritti ora scomparsi; l'edizione definitiva è quella di F. Bluhme (in MGH, Leges, V, p. 149 sgg.), sulla quale si basa anche la più recente italiana (in Fontes, cit., pp. 684-710).