LUCRO CESSANTE. - Si intende con questa espressione la diminuzione patrimoniale per il mancato acquisto di beni che, se non si fosse verificato un determinato avvenimento, si sarebbero acquistati. La diminuzione patrimoniale infatti può aversi sia per la perdita di ciò di cui si era già in possesso, sia per il mancato acquisto di ciò di cui certamente si sarebbe venuti in possesso. La prima forma si dice dammi emergens; la seconda lucrum cessans.
La diminuzione patrimoniale può considerarsi e da parte di chi la provoca e da parte di chi la subisce. In questo secondo caso può interessare soprattutto come causa legittimante. Il c. può legittimare, ad es., l'aumento di prezzo di quella che è la quota oggettivamente rispondente a giustizia, il prestito ad interesse, il procuratore la restituzione, l'omissione della Messa in giorno di festa. Sotto il primo aspetto, cioè considerando la diminuzione patrimoniale da parte di chi la provoca, è da porsi in rilievo l'obbligo di restituzione.
È fuori di dubbio che chi ha colpevolmente causato un danno è obbligato a ripararlo totalmente, anche per quanto riguarda il c. Ciò deriva dal diritto naturale ed è espressamente affermato dai codici civili (cf., per il Codice civile italiano, l'art. 1223).
Senonché appare subito una difficoltà. Come valutare esattamente il c.? Come stabilire con precisione quello che uno avrebbe acquistato, se un determinato fatto non fosse avvenuto? Si entra, come si vede, nel campo dei futuribili, ossia nel campo di quegli sviluppi condizionati della storia, che solo Dio può conoscere con sicurezza. Gli uomini non possono andar più in là delle congetture, in base a quello che solitamente avviene. Per tali motivi la valutazione del c. non può essere fatta che in base a criteri statistici, desunti dal modo abituale di svolgersi delle cose. Si dovrà guardare a ciò che solitamente avviene, prescindendo da casi eccezionalmente fortunati e da casi eccezionalmenti sfortunati. Il Codice civile italiano afferma che «il c. è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso» (art. 2056).