ORDINE GIUDIZIARIO

ORDINE GIUDIZIARIO. - La questione, più formale che sostanziale, se la magistratura costituisca

ORDINE DEL S.MO SALVATORE E DI SANTA BRIGIDA. - S. Brigida, Alterilievo sull'architrave della porta della camera della Santa. Scuola di G. L. Bernini. Roma. Casa madre delle Suore dell'Ordine del S.mo Salvatore e di Santa Brigida.

«un ordine» od «un potere» è stata risolta testualmente dalla nuova Costituzione italiana nel senso che l'o. g. «costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104).

In effetti la Costituzione prevede una distinzione di poteri nell'ambito della sovranità unitaria dello Stato e pertanto per «potere», in senso lato, può intendersi una parte o settore della sovranità, individuato allo stesso tempo da una propria funzione e dagli organi preposti all'esercizio di essa. Il «potere giurisdizionale» è così individuato dalla funzione giurisdizionale e dai relativi organi che la esercitano, i quali costituiscono un «ordine» a sé stante, cioè appunto «autonomo e indipendente» da ogni altro ordine di organi, preposti all'esercizio di altre funzioni e facenti capo ad altri poteri (legislativo, governativo o esecutivo). Come in ogni Stato di diritto, i giudici sono soggetti soltanto alle leggi (art. 101).

Per la funzione che esercitano, che è una delle tre fondamentali dello Stato, e per l'indipendenza con la quale la esercitano, non solo nei confronti degli organi degli altri poteri, ma anche fra di loro (mancando tra essi il vincolo di subordinazione gerarchica), possono considerarsi organi costituzionali (opinione però controversa). Il «vincolo» dell'o. g. è perseguito quale reato contro la personalità interna dello Stato, su autorizzazione del ministro della Giustizia (art. 290, 313 cod. pen.). Un apposito titolo del Cod. pen. prevede i «delitti contro l'amministrazione della giustizia» (art. 361-401).

Molteplici sono, necessariamente, gli organi giudiziari (o «tribunali» in senso lato) con competenza varia per materia (sotto tale riguardo «ordinari», cioè con competenza generale, salvo quella distintamente demandata ad altri organi, sono i tribunali civili e penali), territorio, valore, grado, connessione. In materia civile la giustizia è amministrata da giudici conciliatori, pretori, tribunali in senso stretto, corti di appello (anche quali magistratura del lavoro, in secondo grado, dalle sezioni per le controversie individuali di lavoro presso preture e tribunali), corte di cassazione (in apposite sezioni e in sezioni unite); in materia penale: pretori, tribunali in senso stretto e corti di assise (con giuria popolare, in corso di riordinamento), corte di cassazione (in apposite sezioni e sezioni unite); fra le magistrature specializzate il tribunale superiore delle acque pubbliche; ed inoltre, con competenza particolare, i tribunali militari. A giudicare il Presidente della Repubblica ed i ministri è competente la istituenda Corte costituzionale (mentre le Corte costituzionale siciliana, forse destinata ad essere soppressa, lo è per reati del presidente e degli assessori della regione siciliana).

La stessa Corte costituzionale (che propriamente non fa parte dell'o. g., ma è un organo costituzionale) dovrà

gudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni, nonché sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni (Costituzione, art. 134). I tribunali amministrativi più importanti, istituiti per la tutela degli interessi legittimi, e in alcuni casi anche dei diritti soggettivi (cosiddetta giurisdizione esclusiva, come in materia di pubblico impiego) nei confronti della pubblica amministrazione, sono le giunte provinciali amministrative (in via di riforma in armonia con l’ordinamento regionale), il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti (specie in materia di contabilità e pensioni).

È principio generale che nessuno può essere distolto dal suo giudice “naturale”, dal giudice cioè “precettuito con legge” (Cost., art. 25), ma l’esclusione di tribunali straordinari (per date persone) e speciali (per categorie astratte) non esclude l’ammissibilità di “sezioni specializzate” per determinate materie (presso gli organi ordinari), con la partecipazione anche di cittadini estranei alla magistratura, rimanendo demandata alla legislazione ordinaria la determinazione dei casi e delle forme e della partecipazione diretta del popolo alla “amministrazione della giustizia” (Costituzione, art. 102).

I magistrati, i quali vanno distinti tra loro soltanto per diversità di funzioni, devono essere cittadini italiani nel godimento dei diritti civili; aver tenuto sempre il libertà condotta civile e morale, e possedere gli altri requisiti richiesti dalla legge. Sono nominati di regola per concorso, ma la nuova legge in materia, prevista dalla Costituzione, potrà ammettere la nomina elettiva di magistrati onorari per le funzioni attribuite a giudici singoli e potrà anche limitare o abolire l’attuale esclusione delle donne.

L’autonomia interna dell’o.g. è organizzata attraverso un istituito di Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione; gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune scegliendo tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio, i quali non possono essere iscritti, finché sono in carica, negli albi professionali né far parte del Parlamento o di Consigli regionali. I membri elettivi di rango in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Un vice presidente è nominato dallo stesso Consiglio tra i membri eletti dal Parlamento.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, i quali godono dell’inamovibilità, e quindi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del Consiglio e per motivi e con garanzie di difesa legalmente prescritte o con il loro consenso (Cost., art. 105 sgg.). Per legge può essere limitato il diritto ad iscriversi a partiti politici (art. 98). Per quanto riguarda la morale professionale degli appartenenti all’o.g., V. GIUDICE.

BIBL.: V. le trattazioni generali e i commentari di diritto costituzionale e processuale; e inoltre: E. Piola-Caselli, La magistratura. Studio sull’ordinamento giudiziario nella storia, nelle leggi straniere, nella legge italiana e nei progetti di riforma, Torino 1907; F. D’Alessio, La posizione costituzionale del Consiglio superiore della magistratura e la natura dei provvedimenti in materia di promozione di magistrati, 1918; F. Salis, La funzione giuridica, 1918; F. Fava, Equilibrio dei poteri ed ordinamenti giudiziario, in Foro padano, 4 (1950), p. 217 sgg.; G. Petraccone, Le guarentigie del potere giudiziario (relazione al II Convegno nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani, seguita da resoconto della discussione), in Justitia, 13 (1950), p. 12 sgg.