PACE

PACE. - Secondo la nota definizione di s. Agostino, la p. consiste nella tranquillità dell'ordine, tranquillitas ordinis (De civ. Dei, 19, 13), e poiché l'ordine suppone un criterio razionale, con il quale gli oggetti o le persone vengono armonicamente disposti, anche la p. postula alcuni principi sociali, dai quali possa derivare la tranquillità collaborazione degli individui nelle società, entro le quali si svolge la loro vita, e delle nazioni, nella più vasta comunità che le unisce. Tali principi, essendo la materia da ordinare composta da esseri razionali, non possono essere, come è per se stesso evidente, fisici, meccanici o biologici (neppure possono invocarsi come principi l'equilibrio economico o quello degli interessi politici, o la forza), ma devono necessariamente appartenere all'ordine morale e giuridico, solo capace di esercitare il proprio influsso sulle facoltà spirituali dell'uomo.

La p. sociale può essere interna o esterna. È interna quando in una medesima società, famiglia, nazione o Stato, tutti i membri convivono in armonia d'intenti e si aiutano, con la comune collaborazione, al conseguimento del benessere collettivo, nell'osservanza delle norme naturali e positive della convivenza civile. Ad essa si oppongono la violazione continuata delle leggi, la sedizione, la rivolta, i contrasti intestini, che sogliono essere le cause di decadimento dei popoli. È esterna quando le nazioni nell'osservanza delle regole di giustizia che dominano e guidano in modo normativo le loro relazioni, cooperano al benessere collettivo con gli scambi culturali ed economici e con l'intesa reciproca. A questa si oppongono le competizioni politiche, i dissidi per gli interessi contrastanti, le incomprensioni, gli odi nazionali e le ostilità belliche.

La p. è la condizione normale della vita dell'individuo e dei popoli, i quali, in virtù della più profonda legge di natura, che li muove a cercare il loro benessere, tendono verso la tranquillità nell'ordine. Devono essere pertanto respinte, come contrari alle esigenze della natura umana, tutte le teorie, che, ispirandosi a un certo darwinismo sociale e politico, sostengono essere condizione normale degli uomini e dei popoli la lotta per l'esistenza, il sopravvento del più forte sul più debole, legge universale della vita, la quale muoverebbe individui e Stati alla ricerca dell'amicus. La p. conseguentemente non sarebbe altro se non un periodo di riposo tra un conflitto e l'altro durante il quale si raccoglierebbe le forze per un nuovo assalto. Questa è la legge della lunga applicata all'uomo, contro la quale si solleva l'istinto di solidarietà, che le inclina a vedere nel suo simile un compagno cui voler bene e da aiutare. La stessa guerra, come insegnava a Agostino, ha come scopo ultimo la p., con la punizione dei malvagi e la restaurazione del diritto.

Lasciando da parte le sue facili apologie, è opportuno premettere una questione, la cui soluzione è necessaria all'integrazione della dottrina cattolica sulla guerra giusta. Le stipulazioni di p. mettono fine allo stato di belligeranza tra le nazioni e segnano l'inizio delle relazioni ordinarie, nelle quali torna ad aver vigore il diritto comune. Importa a tale riguardo determinare le condizioni della loro moralità e validità.

I cultori di diritto internazionale si trovano concordi nel sostenere la validità giuridica delle stipulazioni di p., considerandole quali negozi bilaterali, produttori di rapporti stabili, nonostante la presenza di una coazione esterna, la quale nel diritto interno suole essere ritenuta causa sufficiente a viziare il consenso. Tuttavia nel determinare i motivi, sui quali si appoggerebbe l'affermato valore giuridico delle stipulazioni di p., si dividono in triplice corrente. La prima attribuisce ad esse un valore incondizionato, fondandosi sul rilievo che la guerra nell'ordinamento internazionale è sempre un procedimento lecito; da ciò deduce che anche la sua fase risolutiva con le stipulazioni di p., è sempre e fuori di ogni condizione un negozio giuridico valido a tutti gli effetti. La seconda esclude il loro carattere contrattuale, concependolo come una legge dettata dal vincitore al vinto, e ne appoggia la validità incondizionata sull'influsso della forza vittoriosa, che metterebbe una situazione di fatto in una situazione di diritto. La terza ammette soltanto una validità condizionata, così dalle cause che hanno condotto all'apertura delle ostilità belliche, come dal contenuto stesso delle stipulazioni.

Punto di partenza per una valutazione obiettiva delle stipulazioni di p. è la distinzione tra guerra giusta e ingiusta. Supponendo quanto fu già esposto alla voce GUERRA, se ne possono dedurre qui le conseguenze. Se la guerra, come forza fisica, deve sottostare al diritto e servire di sostegno alla giustizia, perché possa essere considerata lecita, la vittoria, che ne è l'esito favorevole, secondo che giustamente avverte il Le Fur (Guerre juste et juste paix, Parigi 1920), non genera per se stessa nessun diritto speciale, ma suppone già esistente il diritto, al cui appoggio venne iniziata. Quello che suole essere chiamato il diritto del vincitore deve conseguentemente venire inteso in modo proprio. Esso non significa, né può significare, che lo Stato vittorioso ha la facoltà d'imporre al vinto le condizioni di p., che possono essere suggerite dal proprio interesse egoistico. Il diritto del vincitore si identifica, invece, con quel medesimo diritto, per la cui difesa o rivendicazione impugnò le armi, indubbiamente non più nella sua purità originaria, perché accresciuto e dilatato dall'offesa nemica e dai danni sofferti nella campagna. Ne segue quindi che il titolo, in virtù del quale il vincitore acquista la facoltà d'imporre condizioni alla parte vinta, non è propriamente la vittoria, pur fatto, ma il diritto che egli eventualmente possedeva all'inizio delle ostilità.

Come, dunque, vi può essere una guerra giusta o ingiusta, così possono darsi imposizioni di p. giuste o ingiuste, morali o immorali, secondo che si appoggiano sopra un titolo giuridico o ne sono prive. Se la causa, che ha condotto il belligerante vittorioso all'apertura delle ostilità, era giusta, giusta anche diventa radicalmente l'imposizione di condizioni di p.: se, invece, la causa era ingiusta anche queste saranno ingiuste. È da notare, tuttavia, che, nella supposizione della guerra giusta, la facoltà del vincitore rimane sempre ben delimitata dal diritto, che è riuscito a far trionfare, di modo che il contenuto delle imposizioni deve in ogni caso corrispondere alle esigenze ugualitarie della giustizia, ossia all'ampiezza del diritto originario, che giustificò l'intervento armato, con quel più di danno sofferto nelle ostilità.

Ammessi questi principi, rimane da determinare in modo più particolare quali condizioni di p. può le citamente imporre al vinto il vincitore di una guerra giusta. Il criterio, dal quale gli autori cattolici hanno ricavato le loro conclusioni, è triplice. Il primo è derivato dalla giustizia commutativa, il secondo dalla giustizia punitiva o repressiva, il terzo si richiama allo scopo della guerra, che, essendo diretta alla conquista della p., mediante il trionfo del diritto ingiustamente violato e il ristabilimento dell'ordine, deve assicurarla quanto più a lungo possibile.

Dalla norma suprema della giustizia commutativa, un'unicuque suum tribuere, deriva, innanzi tutto, la facoltà del vincitore di esigere dal vinto in guerra giusta la restituzione del suo, la restaurazione totale di quel diritto, per la cui tutela o rivendicazione gli fu lecito ricorrere alle armi. La vittoria, sebbene da se stessa, come prevalenza della forza, non generi alcun diritto, permette al vincitore di conseguire il proprio scopo, facendo valere nella sua pienezza il diritto già esistente prima dell'inizio delle ostilità. Resta, dunque, in sua facoltà prendere possesso di quanto gli è dovuto. Dal medesimo principio si

deduce anche un'eguale facoltà di domandare al vinto un certo ammontare di contribuzioni, che, in linea astratta, eguaglino i danni sofferti per la rivendicazione del proprio diritto, in modo da estinguere il nuovo debito contratto verso di lui dall'avversario con la sua illecita resistenza (v. RIPARAZIONI).

Il carattere punitivo della guerra giusta, in virtù del quale il belligerante ha la facoltà di esercitare la giustizia repressiva sull'avversario, rende legittima l'imposizione di sanzioni proporzionale al delitto commesso. Tra le condizioni di p. non sono dunque da annoverarsi solamente la restituzione e la riparazione, ma altresì un soprappiu di pena quale castigo. Per chi accetta i principi, la conseguenza è legittima; ma essa conferisce alla p. il colorito di un'azione repressiva, la quale viene a colpire sensibilmente la psicologia dei popoli vinti. Senza pertanto negare la sua logicità, è più opportuno, ai fini di un totale e reale ritorno alle condizioni ordinarie, che il vincitore si astenga dall'uso di questa facoltà, conglobando quel tanto che potrebbe imporre al vinto a titolo di sanzione, nelle condizioni che gli è lecito dettare a titolo di restituzione e di riparazione.

L'applicabilità delle sanzioni contro il vinto si complica, se si considerano altri suoi aspetti. Le sanzioni possono essere collettive o individuali. Sono collettive se colpiscono tutto il popolo, considerato come unità organica; individuali se ricadono su alcuni soggetti più direttamente responsabili della guerra o di atti atrocosi, e le leggi d'umanità. Deve a questo riguardo essere tenuto come superato il concetto antico della responsabilità collettiva dei sudditi con il sovrano, per qualche tempo ammesso dai teorici cattolici, i quali vi fondavano la facoltà di rivalersi sui beni privati e di colpire gli individui persino innocenti, come parti integranti della comunità e responsabili in modo solidale con l'autorità. La dottrina odierna ha fatto una salutare evoluzione, considerando lo Stato quale universitas, ossia collettività di tutti i cittadini come soggetto unitario, ed escludendo formalmente che gli individui ut singuli possano essere termine diretto di sanzioni.

Non si può escludere, tuttavia, in pura linea teorica, che i maggiori responsabili della guerra o i colpevoli di atti atrocosi e di crimini efferati possano ricevere dal vincitore un conveniente castigo. La guerra ingiustamente provocata ha, infatti, nella dottrina cattolica, il carattere specifico di un crimine contro la giustizia e il bene comune della società delle genti. Se la guerra ingiusta è un delitto, un delitto saranno anche tutti gli atti, nei quali appare manifestamente l'abuso della forza, con l'adozione di procedimenti bellici e di misure repressive, che rivestono un particolare grado di efferatezza e di barbarie, poiché la guerra, in qualsiasi supposizione, non mette il belligerante fuori legge. L'osservazione che tali delitti nell'ordine internazionale non trovano una qualifica giuridica, facendo difetto in esso una norma che configura l'azione come illecita e delittuosa, potrebbe avere un senso, e questo abbastanza limitato, se appoggiata sul diritto positivo, ma non ne ha alcuno, se riferita all'ordine obiettivo di giustizia, le cui norme hanno una virtù obbligante, anche se non codificate in un sistema. In base a queste norme, gli atti ostili ad esse contrari sarebbero passibili di sanzione.

Nondimeno nella traduzione al campo pratico di questa conclusione s'incontrano difficoltà difficilmente superabili. In primo luogo l'ordine di giustizia naturale non determina né la gravità né l'estensione della sanzione, stabilita sempre dal legislatore umano. Da esso si può dedurre soltanto il generalissimo principio della giustizia punitiva, il quale prescrive che tra delitto e pena si osservi una proporzione. Ma questa norma generalissima è insufficiente per un giudice che deve pronunziare una sentenza in una causa di cui egli è parte interessata, donde il pericolo di abbandonare l'amministrazione della giustizia al suggerimento di un criterio in gran parte soggetti nell'irrogazione della pena, ad evitare il quale è meglio usare con estrema parsimonia sanzioni individuali contro i cosiddetti criminali di guerra. Non sempre poi il giudice è il meglio qualificato a pronunziare una sentenza di condanna, essendosi forse macchiato di eguali delitti nel corso delle ostilità, per i quali dovrebbe anche egli sedere sullo scanno dell'accusato. L'assenza, dunque, di norme che determinano obiettivamente la quantità della pena e la facile mancanza d'imparzialità nel giudice rendono la conclusione astratta poco accettabile nel campo pratico.

Rimane a considerare il terzo criterio, adottato dai teorici cattolici per stabilire le condizioni di una p. giusta. Per il conseguimento di una p. stabile, il vincitore in guerra giusta possiede il diritto di provvedere alla propria sicurezza. Nondimeno il problema della sicurezza si presenta oggi alquanto diversamente dal modo in cui potremo considerarlo i teorici antichi. Allora il problema si risolveva con i vicini, non aveva per sé interferenze immediate con l'assetto politico del continente, del quale lo Stato faceva parte, e molto meno con l'assetto politico del mondo intero. Pigliano come punto di riferimento questa situazione, la sicurezza si presentava come una questione ristretta, da risolvere unicamente tra i contendenti, con l'imposizione di alcune guarentigie. Non possono quindi suscitare stupore le concessioni che a questo titolo si credeva di fare al vincitore. Oggi, invece, la sicurezza non può essere raggiunta se non su basi collettive, a causa dei profondi mutamenti operativi nella vita delle nazioni, la loro strettissima interdipendenza e la vastità dei mezzi d'offesa.

Queste osservazioni non intendono infimare la validità del principio stabilito dagli antichi teorici cattolici, circa la facoltà del vincitore di richiedere al vinto sufficienti garanzie. Ma, ammesso questo potere, torna a presentarsi il quesito della sua estensione e del criterio, al quale deve sottostare l'imposizione delle condizioni di p. Invano si cercerebbe una risposta chiara nelle opere più antiche, nelle quali le esemplificazioni del diritto affermato tradiscono la mancanza di un concetto equilibratore, tanto le deduzioni appaiono eccessive. Anche per il Tapa-relli, che pure non è così lontano dai nostri tempi, un vincitore in guerra giusta «potrà o togliere l'esistenza alla società, col togliere l'indipendenza, il che si dice conquista, o scemarle popolazione e milizia obbligandola a militare sotto il vincitore a condizioni anche gravose; o invaderne il territorio e le fortezze; o assoggettarla a tributo e legarne il commercio. Siccome poi la persona di chi governa è il primo motore dei popoli, così la mutazione ora di forma di governo, ora di dinastia nei governanti è mezzo esso pure giusto ed efficace in certi casi» (cf. L. Taparelli, Saggio di diritto naturale, 4a ed., II, Roma 1928, p. 186, n. 1344). Pochi attualmente sono disposti ad ammettere, senza sensibili restrizioni, la dottrina esposta nel passo citato, non solo perché nei suoi troppo scarni enunziati appare contraria ad alcuni principi, ormai diventati comune patrimonio delle genti civili, ma principalmente perché è necessario che venga integrata con qualche criterio, che argini il soggettivismo del vincitore.

Tale criterio può essere trovato in alcuni principi universali di giustizia. Tanto lo Stato quanto la società internazionale possiedono alcuni diritti fondamentali, contro i quali non può affermarsi alcun diritto del vincitore. Lo Stato da un lato possiede un diritto inalienabile alla propria esistenza e a tutti i mezzi indispensabili per mantenerla e difenderla. La società internazionale, affinché i popoli pos