RIPARAZIONI

RIPARAZIONI. - Le r. consistono in quel complesso di oneri finanziari, economici e di prestazioni varie, che il vincitore suole imporre al vinto a titolo di compenso per i danni sofferti e le spese sostenute durante la campagna bellica. Soggiorno anche denominarsi indennità di guerra. Esse non devono essere confuse con la restituzione del territorio o dei beni contesi in possesso d'una delle parti belligeranti, né, almeno concettualmente, con le sanzioni, le quali si appoggiano su diverse norme morali e giuridiche. Le r. vanno oltre la restituzione e sono per sé più ristrette delle sanzioni, sebbene nelle imposizioni di pace non si faccia in pratica distinzione tra le seconde e le ultime. Il loro ammontare e le modalità delle prestazioni vengono di solito determinati nei trattati di pace, i quali ordinariamente contengono un titolo a parte a ciò espressamente dedicato.

Meno propriamente viene designato con lo stesso termine il risarcimento dei danni eventuali, causati dalla guerra ai cittadini stranieri, ai sudditi e agli Stati neutrali. Si ritiene comunemente che lo straniero residente in altro Stato è tenuto a sopportare le conseguenze onerose della guerra come gli altri cittadini e che, pertanto, non può legalmente pretendere un trattamento di privilegio. Chi si è stabilito in un paese rimane in tutto soggetto alle sue leggi e di questo segue le sorti: può solo esigere che venga trattato alla stregua dei cittadini. Deroghe a questa norma non sono mancate nelle stipulazioni di pace, ma sono da considerarsi illegali. Riguardo ai danni sofferti dai privati cittadini, giustizia ed equità richiedono che vengano risarciti nella misura del possibile, affinché gli oneri della guerra siano egualmente ripartiti e le sue passività ricadano sulla comunità interna. Qualora il belligerante abbia compiuto atti contrari ai diritti dei neutrali, è tenuto al relativo risarcimento dei danni.

Il moderno diritto bellico trascura quasi del tutto la questione delle r. Siffatto atteggiamento è dovuto al principio positivista applicato al diritto, in virtù del quale le r. imposte con il trattato di pace non avrebbero nessun fondamento giuridico fuori della norma convenzionale, contenuta nel trattato e nella sua accettazione da parte del vinto. La teoria riduce in tal maniera un così importante aspetto del diritto bellico ad una manifestazione arbitraria della volontà del vincitore, sottraendo l'imposizione delle r. a qualsiasi regola vincolante e limitativa. Inoltre, soppressa la distinzione tra guerra giusta e ingiusta, riesce a concedere piena libertà alla forza vittoriosa, la quale può imporre legalmente oneri, anche se usata contro il diritto certo della parte soccombente. Una visione più integrale delle relazioni internazionali non può però accettare questa opinione.

La dottrina cattolica sulla guerra e sulla sua conclusione, mediante il trattato di pace, ha un tutto diverso orientamento. Fin dalle origini, i suoi massimi esponenti hanno fondato l'edificio del diritto internazionale sul principio dell'eguaglianza dei soggetti della società delle genti, e hanno stabilito come prima regola fondamentale, alla quale devono sottostare le loro relazioni, la norma de. invante dalla giustizia commutativa, che richiede l'equilibrio tra il dare e l'avere, tra la r. e il danno. Questa norma è stata applicata al caso particolare delle r.; essa, insieme con il principio più generale che la guerra è giusta solo quando è mossa in difesa.

di un diritto certo e grave, ha portato alla conclusione che unicamen e il vincitore in giusta guerra ha la facoltà di imporre al vinto degli cneri a titolo di r. per i danni sofferti e le spese incontrate nella conto della solita. Nelle condizioni di pace conseguentemente questi può imporre al vinto un certo ammontare di contribuzioni, che, in linea astratta, eguaglino i danni sofferti per la difesa e la rivendicazione del proprio diritto. La sua facoltà però trova un limite morale e giuridico nel principio della giustizia commutativa, che comanda il mantenimento dell'eguaglianza tra il danno e il suo risarcimento.

Presso i maggiori teorici cattolici questa conclusione viene rigidamente mantenuta e conduce ad altre conclusioni pratiche, che ad un moderno non possono non apparire eccessive. Il Suárez, p. es., sostiene che, se le r. non fossero sufficienti, diverrebbe lecito uccidere alcuni nemici colpevoli o privati della libertà; non solo, ma, se i beni dei colpevoli non potessero sopporre alla r. dei danni, ammette come lecito rifarsi sui beni degli innocenti e ridurli in servitù. Più sobrio si dimostra il de Vitoria, mentre il Molina, impostando il diritto delle r. sull'equialità della giustizia commutativa, arriva a deduzioni che non sono molto lontane da quelle del Suárez. Al filone della stessa tradizione si ricollega il Taperelli, presso il quale, tuttavia, comincia a tempestarsi il rigore dei predecessori (cf. A. Vanderpol, La doc-trine scolastique du droit de guerre, Parigi 1918, passim).

Il loro atteggiamento teorico, logicamente incensurabile se riferito alla norma della giustizia commutativa, nella sua sostanza si presta alla legittimazione di una summa iniuria per l'osservanza di un summum ius. Messo poi a confronto con i danni causati dalla guerra moderna, dimostra la sua insostenibilità, giacché l'applicazione pura e semplice del principio condurrebbe al soffocamento e allo sterminio del popolo vinto. La dottrina antica deve essere, dunque, riveduta, facendo intervenire altri principi dagli stessi antichi teorici stabiliti. Sostiene, infatti, il Taperelli che, quando si deve determinare il diritto del vincitore in giusta guerra, il compenso dei danni non può estendersi fino a togliere agli individui quella felicità, a cui sono chiamati dalla natura stessa dell'essere sociale. Ecco un limite importante alla regola egualitaria della giustizia commutativa, il quale, soggiornando da una fonte naturale, impone che le r. non devono mai raggiungere un tal peso da soffocare la vita del vinto, assorbendo tutta la sua economia e subordinandola alle richieste del vincitore, che in tal caso sarebbero ingiuste.

Questa limitazione viene corroborata dalle esigenze della vita collettiva nella società internazionale, la cui finalità consiste, come molto bene hanno visto il de Vitoria, il Suárez e i loro successori, nella prospettiva comune. Ora oggi gli Stati sono maggiormente interdipendenti che nel passato, così che il comune benessere richiede un certo equilibrio economico e sociale, al quale sarebbe nocivo il vuoto creato in un settore da imposizioni di pace troppo onerose. Queste devono conseguentemente rimanere subordinati al fine più universale della comunità internazionale ed essere contenute entro i limiti delle sue imperiosi domande. Si aggiunge inoltre che, secondo la comune concezione cattolica, lo Stato, il quale combatte una guerra giusta, non esercita soltanto un diritto privato di autodifesa, ma compie allo stesso tempo una funzione pubblica, in quanto si sostituisce a quell'auto-ritas totius mundi, della quale parla espressamente il de Vitoria. Da siffatto carattere pubblicistico della sua azione si deduce che esso non può avere soltanto di mira il bene privato, ma deve anche tenere fisso lo sguardo al bene generale della collettività nello stabilire l'ammontare delle r. Al principio della giustizia commutativa si accoppia pertanto quello della giustizia distributiva, in modo che tutti e due, senza elidersi, devono contemperarsi così da dare equa soddisfazione al vincitore senza pregiudicare il bene pubblico. Del resto se, cessate le ostilità, gli Stati devono di nuovo entrare in relazioni pacifiche e queste poi mantenere il più possibile inalterate, è facile vedere come ciò diventi assai arduo, quando un popolo venisse colpito da troppo onerose r. Messo alle strette dalla necessità, non tarderà a violare i trattati e a fomentare uno spirito di odio e di ribellione contro l'ordine esistente, come è avvenuto per la Germania dopo le gravose r. imposte con il Trattato di Versailles. La pace, scopo ultimo della guerra secondo s. Agostino, impone una indispensabile moderazione.

I teorici cattolici, particolarmente i più recenti, si sono accontentati di fare appello alla prudenza politica. Ma il temperamento è troppo blando, se non si involcano principi di vera giustizia. Più realisticamente il Vattel pensava che, se nel trattato di pace dovessero essere osservate le regole della giustizia esatta e rigorosa, in maniera che ciascuno riceva esattamente quanto gli appartiene, la pace sarebbe impossibile: essa può essere soltanto raggiunta con una transazione, con la quale si addivenga a una composizione soddisfacente per il vincitore e per il vinto. Ha un valore perenne a questo riguardo la regola enunziata dal de Vitoria: «Oportet mode-rate victoria uti, cum minima calamitate et malo Reipublicae nocentis».

A tale criterio si ispirava Benedetto XV, quando nella sua lettera ai belligeranti della prima guerra mondiale (1° sett. 1917: AAS, 9 [1917], p. 417 sgg.) suggeriva il condono totale e reciproco per la soluzione del problema delle r. Pio XI poi, nella lettera autografa al card. Gaspari del 24 giugno 1923 (AAS, 15 [1923], pp. 353-355), a proposito delle r. imposte alla Germania, affermava che giustizia e carità sociale, come pure l'interesse medesimo dei creditori e delle nazioni tutte, richiedevano che non si esigesse dal debitore quello che esso non potrebbe dare, senza esaurire interamente le proprie risorse e la propria produttività. La medesima dottrina è contenuta nelle allocuzioni e radiomessaggi di Pio XII, pronunziate durante la seconda guerra mondiale (v. specialmente Sermo della vigilia del Natale 1945: AAS, 38 [1946], p. 22 sgg; e della vigilia del Natale 1946: AAS, 39 [1947], p. 11 sgg) nei quali, come presupposti di un ordine internazionale fondato sulla morale e sulla giustizia, egli suggeriva la vittoria sui germi di conflitto, che consistono in divergenze troppo stridenti nel campo dell'economia mondiale, e sullo spirito di freddo egoismo. Per altre specie di r. V. DANNO; RESTITUZIONE; RISARCI-MENTO.

Bibl.: si vedano le voci GUERRA e PACE e i trattati classici di F. de Vitoria, F. Suárez, L. Molina. Inoltre: A. Vanderpol, La doctrine scolastique du droit de guerre, Parigi 1918; R. Re-voir, La doctrine de la guerre juste de st. Augustin à nos jours, 1935; J. Eppstein, The catholic tradition of the law of nations, Washington 1935; Y. de La Brière, Le droit de juste guerre, Paris 1938; B. Anselmo, Elementi di una giusta pace nella dottrina di Ludovico Molina, in Civ. Catt., 1943, IV. p. 307 sgg.; Trasmissione, Restituzione e r. nelle condizioni di una pace giusta, ibid., 1947, III. p. 193 sgg.; L. Taperelli, Saggio teorico di diritto naturale, Roma 1950, n. 648 sgg.