PETIZIONE

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PETIZIONE. - Il "diritto di p." alle supreme autorità dello Stato (rivolta al re, come nell'atto inglese dei diritti, o alle Camere, come nelle costituzioni degli ultimi secoli, compreso lo statuto albertino), è stato annoverato tra le libertà o tra i diritti civici o tra le garanzie costituzionali.

Non ha mai avuto un'importanza molto grande e la sua efficacia è andata sminuendo con il progressivo affermarsi di altri mezzi di manifestazione della volontà e dei desideri popolari (stampa, comizi, partiti politici ecc.). Tuttavia l'istituto è stato conservato anche nelle carte più recenti, compresa quella italiana, ritenendosi che in alcune circostanze possa avere qualche utile impiego. È diritto spettante a tutti i cittadini (in passato, secondo una discussa opinione, anche agli stranieri), soltanto per "che deve provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità" (art. 50). La p. può essere quindi, oltre che collettiva, anche individuale, mai però per interessi di singoli, dovendosi per questi adire i competenti organi amministrativi o giurisdizionali. L'esame di essa è disciplinato dai regolamenti interni delle Camere. Così, secondo il recentissimo regolamento del Senato, il presidente passa le alle commissioni permanenti, le quali hanno facoltà di accertare, preliminarmente, l'autenticità, riferiscono mensilmente sul contenuto di esse ed il Senato delibera poi sull'ulteriore corso dell'esame. Riferendosi a disegni di legge già presentati sono esaminate con i disegni stessi.

BIBL.: P. Virga, Tutela dei diritti fondamentali e p. collettive, in Foro padano, 1949, IV, p. 145; E. Favara, Osservazioni sul diritto di p. nella nuova costituzione italiana, ibid., 1951, IV, p. 151.

PETIZIONE DI PRINCIPIO. - Sofisma (v.) che consiste nell'assumere, esplicitamente o implìcitamente, a base della prova, ciò stesso che si deve dimostrare, ad es.: ogni cosa data nel pensiero è soltanto pensiero, quindi è impossibile conoscere una realtà esterna al pensiero.

Aristotele parla della p. di p. in Anal. pr., II, 18 (16): "quando aliquis, quod ex seipso notum non est, per seipsum demonstrare conetur, tunc petit quod a principio erat quaesitum" (τοῦ ἀλεττὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς; cf. s. Tommaso, De fallacis, cap. 13). "Ἀρχή" non significa, qui e nel testo parallelo (op. cit., I, cap. 22 [23]), "principio" sillogismo (v.), bensì ha senso temporale: "ciò che da principio è stato proposto (per la dimostrazione): "το προσελκυον" (op. cit., II, cap. 18 [16]).

BIBL.: A. Lalande, Vocab. techn. et crit. de la philosophie, 5ª ed., Parigi 1947, p. 745. V. LOGICA. Ugo Viglino