PORNOGRAFIA. - Dal greco πορνογράφος, pittore o scrittore di prostituzione. Secondo il significato etimologico della parola, indica l'oscenità esibita attraverso lo scritto, ma nell'uso comune ed anche nel linguaggio giuridico se ne è allargato il concetto fino a chiamare «pornografica», non solo la letteratura licenziosa, ma ogni altra esibizione del genere, che venga fatta anche attraverso disegni, discorsi, fotografie, atti, ecc. che offendono il pudore.
La p. è uno dei fenomeni più tristi dei periodi di decadimento morale e rappresenta un pericolo particolarmente grave per la gioventù, età nella quale gli stimoli sessuali agiscono con maggiore prontezza ed irruenza ed è ordinariamente meno vigile la coscienza.
La legislazione italiana in difesa della moralità (come del resto, la legislazione di tutti i paesi civili) colpisce la p. in tutte le sue forme, con qualunque mezzo venga resa di dominio pubblico: pubblicazioni periodiche e non periodiche, giornali, affissi, oggetti esposti in vendita o a scopo reclamistico, spettacoli immorali, ecc.
L'art. 528 del Codice penale punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque acquista materiale pornografico per farne commercio o distribuzione, e chi con
qualunque mezzo di pubblicità ne favorisce la circolazione.
Il Codice non considera pornografica l'opera d'arte o l'opera di scienza. Purtroppo l'elasticità con cui viene a volte inteso il concetto di «opera d'arte» rende possibile, nonostante la legge, una giurisprudenza lassista. Però la sanzione è ripristinata, quando l'opera d'arte e l'opera di scienza sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto per motivo diverso da quello di studio. L'art. 725 del Codice penale sanziona un'ammenda anche per chi espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che «offenda la pubblica decenza». Tutto quanto è pornografico è passibile di sequestro da parte dell'autorità (amministrativa, giudiziaria, civile o penale).
Non mancano, dunque, le leggi che colpiscono la p. in tutte le sue forme ed in tutti i momenti della sua perniciosa attività. Occorre perciò la reazione dei cittadini, che abbiano il coraggio di difendere la virtù pubblicamente, e difendere il loro diritto di non essere offesi nei sentimenti più intimi e più delicati e di non essere ostacolati nella loro opera di educatori.
Bnl.: B. Oietti, Synopsis rerum moralium et iuris pontificii, 3a ed., Roma 1912, coll. 272-279; R. Bettazzi, Moralità, 2a ed., Parma 1915, specie pp. 299-329; M. Manfredini, Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, nel Trattato di diritto penale, coordinato dal Florian, Milano 1934, p. 200 sgg.; V. Manzini, Trattato di diritto penale, VII, Torino 1936, p. 389 sgg.; A. Iannitti-Piromallo, Legge penale e pubblica moralità, in Istituti, 2 (1949), pp. 29-30; G. Allega, Il comune sentimento del pudore, ibid., 3 (1950), pp. 77-79.