PREROGATIVE PARLAMENTARI

PREROGATIVE PARLAMENTARI. - Ai parlamentari sono riconosciute tradizionalmente (v. un esempio nel «bill» dei diritti inglese del 13 febbraio 1688) alcune «prerogative» (con conseguenti immunità) per garantire ad essi l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. Tale indipendenza per altro, in uno Stato di diritto come generalmente sono i moderni Stati democratici, e tra essi l'Italia, non può essere assoluta ed è pertanto delimitata di solito dalla stessa carta costituzionale; così, ad es. dall'art. 68 di quella italiana.

Anzitutto i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. E tuttavia essi sono tenuti, nei modi formali di espressione di tale volontà (in sede di assemblea, commissioni permanenti o speciali, ecc.), alla disciplina fissata dai regolamenti interni delle Camere ed all'applicazione che ne fanno le rispettive presidenze. Inoltre non sono coperti da immunità per tutto quanto non rientri nell'esercizio delle loro funzioni, così, ad es., per discorsi tenuti al di fuori dei lavori parlamentari (discorsi in ipotesi, ingiuriosi o diffamatori tenuti in pubblico o in privato, e in privato anche nella sede parlamentare).

Deputati e senatori possono violare le norme giuridiche ed allora vanno sottoposti alle sanzioni del caso, ma se si tratta di sanzioni penali essi godono di una prerogativa che formalmente attiene al procedimento, e che tuttavia può incidere sul giudizio nel senso che questo possa non iniziarsi. Senza autorizzazione della Camera, alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, secondo le disposizioni fissate al riguardo dal Codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria competente (pubblico ministero), ancor prima di richiedere l'autorizzazione a procedere può svolgere sul reato qualsiasi atto istruttorio che non menoni la libertà del parlamentare, e d'altro canto la richiesta di autorizzazione non può essere omessa, nemmeno se si sia operato un arresto in flagranza. L'autorizzazione deve essere richiesta pure «per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile»; non occorre invece (non essendone sufficiente motivo) se il giudizio penale si conclude con la condanna ad una pena soltanto pecuniaria. Sul procedimento per l'autorizzazione si possono disporre i regolamenti interni del Senato e della Camera dei deputati.

Dall'abbandante casistica della prassi parlamentare non sembra possa ricavarsi una regola sicura e precisa sui criteri di concessione o di diniego dell'autorizzazione. Per correttezza dovrebbe di regola propendersi nel primo senso (soprattutto dopo una sentenza di condanna, ché altrimenti si eserciterebbe una specie di diritto di grazia, sia pur a solo effetto sospensivo o temporaneo), ma se il fatto attribuito al parlamentare ha un momento di un'azione coloriata politica, le Camere si mostrano inclini al diniego; in effetti la piena discrezionalità di valutazione può portare a riconoscere in pratica immunità oltre quelle che sarebbero nello spirito della norma ed infine con discrezione dell'istituto parlamentare. L'autorizzazione una volta concessa non può essere revocata; né può ad essa rinunciarsi da parte dei singoli interessati, essendo la prerogativa, oltre e più che ad essi personalmente, rivolta a tutela degli stessi corpi legislativi dei quali fanno parte.

Non esiste più la prerogativa del foro, che si aveva sotto la monarchia per i senatori, giudicati dallo stesso Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, prerogativa residuale di un sistema di giudizio dei pari, che in regime democratico non ha più ragione d'essere e che è venuta meno di recente anche nella tradizionalista Inghilterra (Criminal Justice Act 1948, sect. 30, abolitivo del foro speciale per i membri della Camera dei Lords).

Anche le sedi delle Camere (Palazzo di Montecitorio per quella dei deputati e Palazzo Madama per il Senato) godono di una speciale immunità, che può considerarsi fondata su una consuetudine costituzionale ed è disciplinata dai regolamenti interni. In conseguenza i poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano (nei confronti di tutti coloro che vi sono ammessi) e sono esercitati dal presidente, assistito dai questori, che danno alla guardia di servizio gli ordini necessari e concertano con le autorità competenti le opportune disposizioni. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del presidente (per una specie di cosiddetto diritto di casa) e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri (che sono da considerare pubblici ufficiali agli effetti penali) nell'esercizio delle proprie funzioni o di resistenza agli ordini del presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione avanti l'autorità competente. Norme analoghe valgono per la Camera dei deputati ed i suoi membri.

BIBL.: V. E. Orlando, *Immunità parlamentari ed organi sovrani*, in *Diritto pubblico generale*, Milano 1940, p. 451 seg.: L. Silvestri, *Osservazioni sul luogo degli atti di diritto pubblico*, in *Rivista di diritto pubblico*, 39 (1947, 1), p. 302; L. Astaldi, *Il diritto parlamentare nel regolamento delle Assemblee legislative*, in *Il Centenario del Parlamento*, Roma 1948; G. Mohrhoff, *Trattato di diritto e procedura parlamentare*, ivi 1948; *Principi costituzionali e procedurali del regolamento del Senato*, ivi 1949; *Giurisprudenza parlamentare*, dottrina e massimario, ivi 1950.