ROTARY CLUB

ROTARY CLUB. - È un'associazione di uomini d'affari e di liberi professionisti fondata il 23 febbr. 1905 a Chicago dall'avvocato americano Paul P. Harris. Ha struttura democratica e si propone di portare i suoi membri ad un più alto grado di amicizia e di dedizione al bene della società.

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L'associazione ebbe un rapido sviluppo non solo negli Stati Uniti d'America, ma anche negli Stati del continente nuovo e nelle altre parti del mondo. Attualmente conta 250 Distretti (1879 è quello italiano), retti da un governatore e suddivisi in R. (clubs), e centinaia di migliaia di membri, sparsi in tutte le parti del globo e professanti le più disparate convinzioni religiose e politiche.

In seguito precisò meglio il programma e la struttura organizzativa. Il primo si raccoglie attorno a quattro punti fondamentali: 1) profonda amicizia fra i membri; 2) dedizione alla professione nel rispetto più scrupoloso della onestà; 3) dedizione alla collettività nelle opere di beneficenza e di assistenza; 4) sviluppo della comprensione vicendevole nel rispetto delle diverse fedi e convinzioni politiche, appoggiando con tutti i mezzi gli organismi internazionali che propongano la cooperazione internazionale e la collaborazione fra i popoli (O.N.U., Consiglio d'Europa, ecc.). L'organizzazione centrale è retta da un segretario generale che ha sede a Chicago e da tre sottosegretari mondiali che hanno sede rispettivamente a Londra, Zurigo e Bombay. Il R. attirò presto l'attenzione della gerarchia cattolica. Il 4 febbr. 1929 una risposta della S. Congr. Conciatoriale dichiarava non essere conveniente che gli Ordinari permettessero ai chierici di diventare membri del R. o di prendere parte alle loro adunanze (AAS, 21 [1920], p. 42). I motivi della decisione non erano indicati. In ogni caso però la risposta della Congregazione non si occupava che dei chierici e per questi si restringeva a dichiarare conveniente l'iscrizione o la partecipazione alle adunanze. Nulla si diceva dei laici. Il silenzio dell'Autorità ecclesiastica fu rotto da alcune prese di posizione episcopali, per altro non concordanti. Infatti mentre l'episcopato olandese, con una sua dichiarazione del 12 luglio 1930, vietava anche ai laici l'adesione al R., la Quinzaine religieuse de Savoie (cf. Semaine religieuse, n. 29, nov. 1929) l'autorizzava espressamente. Recentemente la S. Sede è tornata sulla questione. Un decreto del S. Ufficio dell'11 gen. 1951 stabiliva che ai chierici non era lecita né l'iscrizione, né la partecipazione alle adunanze del R.; ai laici si doveva raccomandare di uniformarsi al can. 684 del CIC (AAS, 43 [1951], p. 91). Con tale decreto si comincia a precisare che per i chierici non si tratta solo di convenienza, ma di illiceità. «La proibizione fatta ai sacerdoti di appartenere al R. C. o di prendere parte alle sue adunanze... va intesa in senso limitato alle riunioni dei soli membri del R. e in quanto trattato dei loro affari economici e professionali. Non si estende, quindi, a quelle riunioni che, pure indette dal R., siano aperte anche agli estranei per fini consoni alle attività sacerdotali, come, p. es., promuovere iniziative di beneficenza o assistenza caritatevole. Quanto poi ai laici, il decreto del S. Ufficio non contiene una proibizione, come fa per gli ecclesiastici, ma si limita ad esortare i cattolici a regolarsi secondo il disposto del can. 684 del CIC, il quale nella sua parte positiva loda i fedeli che danno il loro nome e il loro appoggio alle associazioni costituite dalla Chiesa o da essa raccomandate, mentre nella parte negativa mette in guardia dalle associazioni cui possa applicarsi una delle qualifiche elencate nel canone stesso» (v. A proposito del R. C., in L'osservat. romano, 27 gen. 1951).

Attualmente quindi si deve concludere: 1) i chierici (e i religiosi) non possono iscriversi al R.; anche se non iscritti, non possono prendere parte ai convegni propri del R. dove si trattano i problemi economici e professionali dell'associazione. 2) I laici sono messi sull'avviso che qualche pericolo spirituale può derivare loro dalla presenza nel R. La neutralità che esso proclama può facilmente diventare indipendenza dall'insegnamento della Chiesa anche nel campo della fede e dei costumi e favorire l'inflazione dei elementi massonici e anticlericali. Se tale pericolo c'è, i fedeli non possono aderire al R.; se tale pericolo non esiste, non ci sono difficoltà. 3) Il giudizio concreto non è lasciato ai singoli fedeli, ma è devoluto ai vescovi. Per conseguenza 4) la dove i vescovi espressamente non hanno dichiarato che il R. deve considerarsi come associazione sospetta i laici potranno rimanere tranquilli in coscienza. Giovanni Battista Guzzetti