ROTARI, EDITTO DI

ROTARI, Editto di. - Prima raccolta di consuetudini e usi giudiziari (cavamfidae) dei Longobardi. Essa segna l'abbandono del diritto orale, permette di valutare l'influenza, iniziale ma già importante, della civiltà romana (uso della lingua latina, conoscenza dei Codici Teodosiano e Giustiniano, delle Istituzioni e Novelle), dimostra l'influenza del cristianesimo, infine attesta l'affermazione ormai conseguita della supremazia regia sull'assemblea barbarica.

L'Editto, pubblicato dal palatium di Pavia il 22 nov. 643, secondo testi ufficiali compilati nella Cancelleria regia con l'autenticazione del notaio Ansoaldo, costituì la sola legge del Regno da allegarsi nei placiti. Monumento legislativo di carattere originale (Leicht), la cui struttura generale appare derivata dal diritto romano (Paradisi), mentre le norme germaniche ne formano la parte più caratteristica, se non anche la più vitale (Besta), mostra ripetizioni, richiami e contrasti già attribuiti ad una affrettata redazione, ma dovuti forse a due diverse redazioni o al lavoro non coordinato di vari scribi. Esso si distingue dalle anteriori compilazioni barbariche già con il titolo di Edictum dispositionis regiae. Questo, in apparenza più modesto ed improprio, gli fu imposto da R. (quale rex e non magistrato imperiale) o per accortezza politica verso i Romani e i Bizantini viventi nel regnum che non ne erano destinatari, o perché gli scribi romani restavano fedeli alla terminologia classica, o per opportunità diplomatica verso il lontano Imperatore ed il vicino Pontefice. Ma si è anche supposto per tradizione dell'Editto teodoriconiano in Italia, o per il carattere di legislazione autonoma che l'Editto aveva preso le popolazioni germaniche e italiane. Il Re volle presentare correggere legem que priores omnes renovet et emendet (come nella Nov. 7 giustinianea), mentre nell'epilogo affermò di averla composta inquinando et rememorando antiquas leges patrum quae scriptae non erant. Poiché la versione dei codd. Cavense e Vaticano pubblicata dal Baudii di Vesme (Torino 1845): - quam priores homines renovent et emendent... - cioè i principes successores o dignitari del Regno, anziché le legi anteriori - è oggi rifiutata (Blumhe, Padelletti), il problema rimane aperto. Si è creduta ammissibile una sostanziale verità nelle due parti in contrasto, in base a motivi di carattere tecnico (Besta), oppure si è pensato a due tempi diversi fra prologo ed epilogo (Bognetti), a due edizioni dell'Editto ed a precedenti leggi regie accanto alle consuetudini (Paradisi). Le altre tesi ritengono prologo ed epilogo solo copia letterale dei precedenti modelli e l'Editto una raccolta di norme già tramandata oralmente (Calisse), rifiutando come non conclusivi i tentativi d'accordo (Calasse). L'Editto è in forma semplice e intelligibile, pur nel basso livello culturale dell'epoca, ma non giunge ancora a riunire le norme speciali sotto quella generale, né i singoli capitoli sotto rubriche collettive. Per non limitare sviluppi futuri, Rotari ammise per sé ed i successori aggiunte e integrazioni: già i capitoli di Girolamo di Migiarono quanto nell'Editto appariva, a venticinque anni di distanza, inhumanum et impium: si aggiunsero poi, a questi, i capitoli di Liutprando, il primo re cattolico, che accentuò il potere sovrano e determinò una più vasta influenza romana e cristiana; di Ratchis; di Astolfo che volle nel prologo giustificare e difendere le più recenti conquiste longobarde con il principio, preso da fonti ecclesiastiche, di una traditio divina, ma determinò con l'intervento franco l'inizio del declino politico del suo popolo e concluse inconsciamente nei suoi capitoli la legislazione dei re longobardi. L'estensione dell'Editto ai nuovi sudditi romani sembra mirare a quella unificazione tra vincitori e vinti che forse, nelle mie ambizie di Astolfo e di Desiderio, avrebbe favorito il dominio di tutta Italia ed una renovatio imperii longobarda, mentre l'Editto stesso testimonia il lento ma inarrestabile progresso del diritto romano e del cristianesimo nel piacere alla civiltà i primitivi usi barbarici.

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(1st. Ecc. Catt.)
Rotari - L'Edito di R. Cod. Vat. lor., 5350, fol. I Il cod. è palinsesto: la scrittura inferiore, Salterio della vetus latina, è del sec. VII-VIII; la scrittura superiore, le leges Langohardorum, è del sec. IX - Biblioteca Vaticana.

BIBL.: l'ed. più autorevole è di F. Bluhme, in MGH, Leges, IV, pp. 1-206. Lett.: T. De Sartori Montecrocce, Corso di stor. del diritto pubb. german., Trento-Venezia 1908, pp. 96-99; N. Tamassia, Storia delle fonti dall'età romana ai tempi nostri, Padova 1928; C. Calisse, Stor. del diritto ital., Le fonti, Firenze 1930, pp. 32-39; A. Solmi, Stor. del diritto ital., Milano 1930, pp. 132-36; G. Salvioli, Stor. del diritto ital., Torino 1930, p. 36 sgg.; G. P. Bognetti, Longobardi e Romani, in Studi Besta, IV, Milano 1939, pp. 333-410; P. S. Leicht, Stor. del diritto ital., Le fonti, 1937, p. 42 sgg.; Il diritto pubblico, 1939, p. 75; F. Calasso, Lezioni di stor. del diritto ital., Le fonti del diritto, Milano 1948, pp. 81-91; B. Paradisi, Stor. del dir. ital., Le fonti nel basso Impero e nell'epoca romano-barbarica, Napoli 1951, pp. 288-301; E. Besta, Le fonti dell'E. di R., in Atti del I Congr. intern. di studi longobardi, Spolto (1952), pp. 51-69. Fulvio Crosara