SERRATA

SERRATA. - Sospensione di lavoro in fabbriche, opifici, industrie, deliberata dai proprietari per combattere scioperi od opporsi a modificazioni dei patti di lavoro. Come lo sciopero, di cui costituisce in certo senso la contropartita, la s. è sostanzialmente legata all'ordinamento economico-sociale che si suol dire capitalistico e trova la sua maggior applicazione nella seconda parte del sec. XIX e nella prima del XX. Anche a suo riguardo il pubblico potere ha assunto atteggiamenti assai diversi: si va dalla proibizione e dalla condanna (come, ad es., negli artt. 414-16 del Codice penale napoleonico) alla permissione più o meno esplicita.

L'art. 40 della nuova Costituzione italiana non parla di tale diritto; dice semplicemente che «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

Tutti i tentativi fatti per porre sullo stesso piano sciopero e. (emendamento Giannini ed emendamento Quinteri) furono respinti. Giuridicamente quindi il diritto di s. non può configurarsi allo stesso modo del diritto di sciopero; mentre questo è costituzionalmente garantito e una futura legge che lo proibisse sarebbe anticostituzionale, quello non lo è, così che potrebbe essere escluso dalla comune legislazione senza urtare contro la Costituzione.

Più complessa è l'ulteriore questione se la s. sia compossibile con il testo costituzionale. Si hanno al riguardo due correnti: alcuni, partendo dal fatto che lo sciopero e la s. costituiscono un'eccezione al principio che la difesa dev'essere riservata al pubblico potere e che le eccezioni non si possono presumere, ritengono che la s. sia incompossibile con la nostra Costituzione; per conseguenza una legge che l'autorizzazione sarebbe anticostituzionale; e anche se la legge sindacale non la vietasse esplicitamente, la s. dovrebbe considerarsi, secondo il diritto comune, inadempimento dell'obbligazione del datore, discendente dal contratto di lavoro (F. Santoro-Passarelli, Verso la legge sindacale, in Iustitia, 2 (1949), p. 51). Altri invece fanno notare che il silenzio della Costituzione è, silenzio e null'altro; tutto è demandato quindi alla legislazione ordinaria.

Sul giudizio morale anche i cattolici non sono del tutto d'accordo. Sostanzialmente possiamo raccogliere le diverse opinioni in tre gruppi principali. Alcuni ritengono che la s. possa e debba esser posta sullo stesso piano dello sciopero, e quindi, nelle condizioni indicate per lo sciopero, possa dirsi legittima; anche il datore di lavoro infatti può trovarsi nella condizione del lavoratore, ossia a non aver altra via per difendere una causa giusta e ad avere nel tempo stesso fondata speranza di successo e una ragionevole proporzione fra i beni che spera di ottenere per sé e per i propri e i mali che teme di dover provocare per gli altri. Così pensano in genere i moralisti soprattutto antichi, Merkelbach, ad es. (Summa theol. mor., II, Parigi 1947, n. 553, p. 585). Altri invece ritengono che a questo riguardo esista una sostanziale differenza fra i datori di lavoro e i lavoratori. Mentre questi possono trovarsi in situazioni così gravi da potere o addirittura da dover ricorrere anche allo sciopero qual mezzo di lotta, quelli non potranno mai dire altrettanto; il lavoratore sciopero per motivi che sono ben più vicini alle esigenze fondamentali della vita di quelli per i quali il datore di lavoro serra. Per conseguenza sciopero e s. non possono esser posti sullo stesso piano. Mentre il primo può esser lecito, la seconda no. Così pensano alcuni moralisti e pensatori cristiani più direttamente impegnati nel campo sociale (ad es., alcuni redattori di Revue de l'action populaire e sindacali cristiani). Un terzo gruppo, numericamente assai ristretto, pensa che, se si verificano le condizioni che furono indicate per la moralità dello sciopero, anche la s. può esser lecita e doverosa; però ritiene che tali condizioni si verificano assai più difficilmente per la s. che non per lo sciopero. Così, ad es., L. Ruland, Aussparung, in Staatslexikon, I, pp. 494-96.

Quest'ultima posizione sembra la più saggia. Ad ogni modo, tutti sono d'accordo nel ritenere che, a parità di condizioni, la s. è lecita quanto lo sciopero; non tutti sono d'accordo nel ritenere che quella parità si verifichi o non si verifichi: i moralisti classici sembrano supporre senz'altro che quella parità si possa verificare con molta facilità e notevole frequenza; i sindacalisti suppongono senz'altro che tale parità non si verifichi mai; altri, forse più prudentemente, concedono ai sindacalisti contro i moralisti classici che esiste una profonda differenza fra la posizione del lavoratore e quella del datore di lavoro; negano loro che la differenza sia tale da precludere ogni possibilità che, almeno in qualche caso, si possa verificare per il datore di lavoro ciò che si verifica per il lavoratore.

BIBL.: per la s. in periodo fascista, V. G. De Franciscis Gerbino, Sciopero e s., in Diz. di politica, IV, p. 214; R. Mancini, Economia pubbl., industria e commercio (Delitti contro la), in Nuovo Dig. Ital., V, pp. 274-87; cfr. inoltre i trattati recenti di morale nel De iustitia, i trattati di sociologia, e L. Garriguet, Grève des patrons, ou lock-out, in DThC, VI, coll. 1875-76; A. De Marco, I rapporti econom. nella Costit. ital., in Civ. Catt., 1947, IV, pp. 203-213; L. Riva Sanseverino, Il lavoro nella nuova Costit. it., in Dir. del lavoro, 1-2 (1948). Giov. Battista Guzzetti.