SCUOLA, LIBERTÀ della. - È una conseguenza naturale della libertà di insegnamento (v. INSEGNAMENTO, LIBERTÀ d') e riguarda l'organizzazione della s. in mano a privati e ad altri enti, che non siano lo Stato o enti parastatali.
Se lo Stato ha diritto di ispezione e di controllo delle s. di qualsiasi genere, a sua volta l'iniziativa individuale e privata ha diritto di tentare tutte le vie che possono condurre alla formazione ed educazione migliore dell'uomo. Ciò è più evidente per la cosiddetta s. paterna, che si attua nell'ambito della famiglia, dove lo Stato non può intervenire se non a verificare che non rimangano
tutti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle s. non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di s. statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di s. o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato'.
Art. 34: 'la s. è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso'.
Sono principi tuttavia non del tutto perfettamente rispondenti al diritto di piena libertà della s. (cf. la negazione assoluta dei sussidi statali) e inoltre si stenta ad applicarli, perché appaiono rivoluzionari a una mentalità, ancora largamente diffusa, particolarmente nelle sfere ufficiali, che fa alla s. statale una posizione di privilegio e appena tollera le altre s. Queste vengono giudicate in modo sommario come solamente sorte per accogliere i rifiuti delle s. di Stato. Il che non è vero di fatto per molte di esse e insieme è prova dell'incomprensione del
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SCUOLA SUP. D'ARTE CRIST. «BEATO ANGELICO» - Calice in argento dorato, con nodo d'avorio e pietre preziose, eseguito dalla predetta S. nel 1945 - Milano. (per cortesia del Direttore della Scuola)principio stesso di libertà, onde si viene a restringere l'attuazione dell'umana facoltà di educare, concentrandola in certi organi ufficiali, e ad escludere i vantaggi che nascono dall'emulazione e dalla concorrenza anche in questo campo. Se lo Stato fa bene a utilizzare la s. statale nella sua attualità di rendimento, non deve però identificarsi con essa. Per sua natura lo Stato è al di sopra della s. statale, appunto perché ha per suo fine non il bene di una sua eventuale funzione, ma il bene comune; e questo gli impone di interessarsi, con intelligenza, di ogni specie di attività utile e in qualche modo benefica al corpo sociale. Lo Stato non può ignorare che la s. libera corrisponde di fatto a una legittima esigenza sociale. Inoltre essa lo allevia da un peso morale, che incomberebbe su di lui, se quella s. non esistesse. E anche da un peso finanziario. P. es., in Italia si calcola che essa risparmi al bilancio dello Stato annualmente una spesa che si valuta oggi da 15 a 20 miliardi: il calcolo si basa sulle cifre denunciate di recente di ciò che costa allo Stato ogni alunno delle sue s. e varia, s'intende, secondo i tipi di s. Questo senza contare le spese per gli edifici scolastici. Su un tal dato di fatto, sull'interesse comune che si aiutino le s. libere, debitamente riconosciute vitali, a raggiungere lo sviluppo di cui sono capaci, e infine su ragioni di giustizia sociale (equi stipendi agli insegnanti) si giustifica la richiesta di un contributo finanziario dello Stato alla s. libera. Per l'insegnamento religioso nelle scuole, specie in Italia, V. SCUOLA.
BIBL.: i documenti ecclesiastici più espliciti in materia sono: Instructio S. C. S. Offici ad episcopos Americae Sept., 24 nov. 1875; encic. Divini illini magistri, 31 dic. 1929; Pio XII, Discorso all'Associazione italiana dei maestri di s. cattoliche, 8 nov. 1946. - Fondamentale in materia è lo studio di G. Monti, La libertà scolastica, Roma 1949. Cf. inoltre G. Piovano, La libertà d'insegnamento, Roma 1901; G. Zocchi, S. pubbliche e s. private. Libertà d'insegnamento, ivi 1906-1908; G. M. Radini Tedeschi, Il problema scolastico odierno, Bergamo 1912; A. Pavissich, S. libera, Roma 1913; G. Piovano, Libertà della s. dallo Statuto in qua, ivi 1914; A. Poggi, Stato, Chiesa, S., Firenze 1924; cf. ancora gli Atti dei Congressi sociali di Venezia (1912), Napoli (1923, 1925), Firenze (1927); e A. Bartolomei, Restituto
religione institutionis in italicis publicis scholis, Roma 1938. Cf. inoltre la voce INSEGNAMENTO, LIBERTÀ d'. Giuseppe Bozzetti
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“SCUOLA, LIBERTÀ DELLA.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), p. 136. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/scuola-liberta-della.