TAGLIONE (TALIONE). - Uso e legge penale enunciata dapprima nel « Codice d'Alleanza » (Ex. 20, 24; 23, 12), ove si tratta dei compensi dovuti al danneggiato in caso di percosse, secondo che abbiano prodotto o no lesioni personali. « Se segue una disgrazia, porrai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, ustione per ustione, ferita per ferita, lividura per lividura » (ibid. 21, 23-25).
In Lev. 24, 19-20, in una serie di prescrizioni penali, si dice similmente: « Chi maltratta il suo prossimo, facciasi a lui uguale trattamento: piaga per piaga, occhio per occhio, dente per dente: quanto ha fatto ad altri sia fatto a lui ». Deut. 19, 19-21 prescrive ai giudici: « Farete a lui (al falso accusatore) quello che tramava di fare al suo fratello. Così estirperai il male di mezzo a te, e i rimanenti all'udirlo s'intimorianno. Non devi lasciarti impietosire, ma esigerai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede ». Si tratta di soddisfazione data all'offeso. L'offeso propende a rendere di più. La prescrizione mosaica, limitando la vendetta alla reciprocità, ne mitigava la durezza e specialmente ne impediva la ripercussione via via più grande, quale si sarebbe avuta in forza dell'antichissimo costume semitico della vendetta del sangue, che cointeressava tutto il clan o la famiglia dell'offeso. Simili prescrizioni avevano il Codice di Hammarubi (§ 196 sgg.) e la legge romana delle Dodici Tavole, da cui viene il nome t. « Si membrum rupit... talio esto » (tav. VIII). Quella che pare una legge dura era quindi in origine una mitigazione dei rudi sentimenti primitivi. Qualcosa di aspro e immaturo si avverte anche nel fatto che la legge del t. non contempla il caso di danno volontario, ma solo il danno prodotto, qualunque sia stata l'intenzione del responsabile.
Vi è un progresso nel fatto che la legislazione, ispirata dalla costante norma di ristabilire la giustizia e la pace senza trascurare di punire la colpa, affida l'esecuzione
del t. all'autorità; la soddisfazione del privato è così sostituita dalla concezione del « tanto per tanto » come un atto di giustizia generale; nella pratica la distinzione tra lesione colpevole e involontaria si imponeva spontaneamente. In Hammurabi si osserva un ulteriore progresso: la tendenza a sostituire l'esecuzione del t. con pene pecuniarie. In Israele giunse a questo anche la giurisprudenza rabbinica (Bábhā' qammā', VIII, 1 sgg.), probabilmente fin dal tempo di Cristo, senza tuttavia abolire la legge.
Nel proclamare la legge cristiana, Gesù invitò i suoi seguaci, per amore, a rinunciare anche al diritto di un compenso (Mt. 5, 38-41): come per tutti i rinnovamenti proposti nel Discorso del monte, indica una norma di perfezione religioso-morale. Anche per questo caso non impone ai pubblici poteri di trascurare la giusta punizione dei delinquenti, ma inculca ai singoli suoi discepoli la nuova legge, lasciando che la sua dottrina di carità compenetri con la sua dolcezza anche la legislazione civile.