AMMIRATO, SCIPIONE

AMMIRATO, SCIPIONE. - Storico, n. a Lecce il 27 sett. 1531, m. a Firenze nel 1601; a Lecce i suoi avi, oriundi di Firenze, si erano trasferiti al seguito di Carlo d'Angiò. Ebbe vita avventurosa e servì a parecchi come segretario. Prese gli ordini minori, e finalmente ebbe pace e tranquilla attività nella Firenze di Cosimo I. Questi gli dette l'incarico, nel 1570, di scrivere l'intera storia di Firenze, che egli raccontò in 35 libri, dalle origini fino alla morte di Cosimo (1574). Fu molto operoso e molto scrisse, ma I discorsi su Tacito e le Storie Fiorentine vengono considerate le sue opere più importanti. Non ha nuovi con-

un documento agli effetti legali, ecc., può assumere carattere di altrettanti istituti giuridici.

Trascurando le accezioni antiquate o meno usate nella nostra lingua, meritano rilievo tre istituti del diritto canonico: l'admissio ad officium ecclesiasticum, l'admissio in religionem e l'admissio libelli litis introductorii.

L'admissio ad officium ecclesiasticum (can. 148, § 1) si ha nel caso in cui il superiore acconsente alla postulazione, cioè alla assunzione ad un ufficio di colui che ne sarebbe impedito per legge ecclesiastica, dalla quale si suole dispensare (can. 179 sgg.). In sé tale ammissione non ha peculiare rilievo se non in quanto segue le speciali esigenze della postulazione (v. POSTULAZIONE).

L'admissio in religionem è l'istituto parallelo della incardination (v. INCARDINAZIONE) e della adscriptio e dà materia a tutto il tit. XI del lib. I del CIC. Si riferisce propriamente a tre fasi distinte, sebbene connesse e consecutive, dell'ingresso in religione; postulato (cann. 539-41), noviziato (cann. 542-71), professione (cann. 572-86). E benché non tutti i canoni citati riguardino direttamente l'atto dell'a., né tutti possano riferirsi al suo effetto, tutti però entrano nell'ambito o di tale atto o di tale effetto. Non per nulla il titolo s'inscrive de admissione in religionem ed ha un canone preliminare (can. 538) da cui tutto il titolo s'ispira. Per la pratica, meritano particolare esame le condizioni prescritte per l'a. al noviziato (can. 542) e per l'a. alla professione (can. 572).

L'admissio libelli litis introductorii è istituto caratteristico del processo canonico, specialmente contenzioso, nella prima fase dell'introduzione della causa. È prescritto infatti che il giudice, ricevuto il libello introduttorio della lite o la petizione orale (cann. 1706-1708), dopo esame preliminare, deve pronunciarsi, entro un mese, circa la sua a. o meno (cann. 1709-10).

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“AMMIRATO, SCIPIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. I (1948), p. 667. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/ammirato-scipione.