APOSTOLI

APOSTOLI. - Nel diritto processuale canonico medievale si chiamavano così le lettere che il giudice inferiore doveva trasmettere, entro un tempo determinato, al giudice d'appello, per informarlo dell'avvenuto appello e sul merito della causa (cf. c. 39, X, II, 28; c. 1, II, 12 in Clem.; ecc.). Il nome però, come l'istituto, derivava dal diritto romano: cf. D. 49, 1, 1; 50, 16, 106; ecc.

Si distinguevano varie specie di a.: dimissorii, delatorii, reverentiales, refutatorii, testimoniales, conven- tionales, repositorii, a seconda del diverso valore che veniva attribuito all'appello.

L'istituto, di fatto se non di nome, rimase in vigore, alquanto mitigato, fino ai tempi più recenti. Il CIC non parla affatto di a., ma ne riporta in certo modo la sostanza nell'istituto della prosecutio appella- tionis (cann. 1833 sgg.), aderendo anzi alla disciplina più rigida del diritto romano, per quanto semplificata (v. APPELLO).