CORPI SANTI

CORPI SANTI. - S'intendono quei c. che furono tratti da antichi cimiteri e messi in venerazione come
CORPI SANTI. - S'intendono quei c. che furono tratti da antichi cimiteri e messi in venerazione come

c. di martiri prima sconosciuti. Quest'uso cominciò già nel sec. IV, crebbe soprattutto nel sec. IX, ed ebbe il suo massimo fiorire nei secc. XVII e XVIII. Esso fu favorito dall'incredibile desiderio che avevano i fedeli di possedere reliquie di martiri e alimentato dalla credenza che gli antichi sepolcri cristiani, e in particolare le catacombe romane, fossero essenzialmente cimiteri di martiri.

Nei secc. IV e V si parla spesso di pie donne, monaci ed ecclesiastici che portano in giro e diffondono reliquie di martiri prima ignote: e non pochi ritrovamenti di martiri avvenuti in quel tempo, specialmente in Palestina, e di martiri del sec. I del cristianesimo, non vanno esenti da ogni sospetto e difficoltà per lo storico.

Nel sec. IX, per opera di Carlomagno e degli abati dei monasteri principali del suo Impero, si creò un intenso movimento verso Roma per ottenervi qualche c. dei più famosi martiri romani. Ma talora, invece di quelli, partì non dall'Urbe c. di martiri fino allora ignoti, ovvero si falsificarono anche i nomi per contentare le brame degli interessati. Si conosce un diacono Deusdona che fu certamente reo di questo sacrilego traffico.

Sulla fine del sec. XVI si riscoprirono le catacombe di Roma e la prima cosa che in esse si ricercò in quel fervore della controriforma furono i c. dei martiri di cui si credevano piene. Alcuni si impossessavano indistintamente di qualunque cadavere si presentasse, altri ricercavano qualche segno da loro ritenuto di martirio, come la palma, il monogramma costantiniano, AMPOLLA (v.) creduta piena di sangue, qualche frase dell'iscrizione, ecc. In questo modo si ottennero dai papi molte licenze di estrarre dalle catacombe a proprio arbitrio c. di martiri prima sconosciuti, o leggermene identificati con i più famosi martiri romani, e di distribuirli per la varie chiese perché fossero venerati.

In seguito ad abusi e proteste di molti, il papa Clemente IX istituì una speciale Congregazione che regolasse questa materia, ed essa, con un decreto del 10 apr. 1668, stabilì che fossero da ritenere come segni sufficienti di martirio «palma» e di vasi il loro sangue intonato, che s'incontrassero sopra le tombe dei defunti. Subito dopo il Papa stabilì che da allora in poi la ricerca ed estrazione di questi c. di martiri e la loro distribuzione si facessero unicamente dal cardinale vicario e dal sagrista pontificio.

In questo modo, per ca. due secoli, fino alla metà del sec. XIX, si estrasero dalle catacombe di Roma e da altri antichi sepolcri fuori Roma (come a Cagliari, Pompei, e presso Nancy) innumerevoli c. s. messi in venerazione come martiri, prima ignoti, e talora anche anonimi ma convenientemente ribattezzati. Come segni di martirio servirono principalmente i due sopraddetti, ma anche molti altri (come la croce, il monogramma ecc.) che non erano mai stati espressamente riprovati. Quasi tutte le chiese della cristianità ne ebbero, e talune, specialmente di principi o religiosi, con vera abbondanza (cf. ad es., A. M. Zaccaria, *Monologium sanctorum quorum reliquiae in Cremonensi PP. Societatis Iesu ecclesia adversantur*, in appendice alla *Cremonensium episcoporum series*, Milano 1749, pp. 190 sgg., 239). Sul principio, per autorizzare maggiormente tali procedimenti, si crearono anche dei veri falsi, specialmente d'iscrizioni che dovevano attestare le reliquie messe in giro. Parecchie di esse provenivano dall'abate Giacomo Crescenzi di S. Equizio di Norcia.

Tuttavia non mancarono mai uomini dotti e prudenti i quali protestarono o almeno fecero delle riserve sul modo con cui si procedeva alle estrazioni e ricognizioni di questi c. s. Essi furono specialmente il Papebroch, il Mabillon, il Di Costanzo, il de Buck, il Le Blant, e, finalmente, il De Rossi, i quali ottennero che intorno alla metà del sec. XIX fosse praticamente fatto cessare quel commercio, da quando fu creata la *Commissione di archeologia sacra* per il governo delle catacombe, nella quale la voce del De Rossi e del p. Marchi era sempre ascoltata. Pio X fece ricomporre nelle catacombe il c. s. d'una donna di nome Fortissima portata nel sec. XVIII nella basilica di S. Marco.

Bibl.: L. Duchesne, *Les corps saints des catacombes romaines*, in *Bulletin critique*, 2 (1881), pp. 198-202; J. Guiraud, *Le commerce des reliques au commencement du IXe siècle*, in *Mélanges J.-B. De Rossi*, Roma 1892, pp. 73-95; F. Grossi *Gondi, Principi e problemi di critica agiografia*, Roma 1919, pp. 127-57; H. Delehaye, *Les origines du culte des martyrs*, 2a ed., Bruxelles 1933, pp. 68-94; G. B. De Rossi, *Sulla questione del vano di sangue. Memoria inedita con introduzione storica ed appendici di documenti inediti*, per cura del p. A. Ferrua, Roma 1944; id., *Sotto il segno del sangue*, in *Civ. Catt., 1945*, II, pp. 32-43. Antonio Ferrua

PRASSI ODIERNA DELLA S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — La S. Congregazione dei Riti, avendo presente che è ormai assolutamente accertato non essere rimasti nelle catacombe, dopo il sec. VIII, c. di martiri noti, essendo questi stati trasportati dalla periferia nell'interno di Roma per salvarli dalla profana nazione delle soldatesche longobarde, da ca. quarant'anni, alle insistenti domande di feste con Officio e Messa in onore degli asseriti santi, i cui resti estratti di recente dalle catacombe sono in venerazione in più luoghi, ancorché autenticati dai cardinali vicari o dai sagristi pontifici, ha costantemente negato la concessione della festa, dell'Officio e della Messa ed ha consigliato che prudentemente si curi di far cessare questo culto, anche privato, e le reliquie siano tolte al culto e possibilmente sostituite da altre certamente autentiche.

Si può pure aggiungere che la stessa S. Congregazione anche nei secoli passati, quando gli studi storici non avevano fatto gli attuali progressi, non concedeva Officio e Messa ad onore degli asseriti santi non registrati nel *Martyr. Romanum* e dei quali non risultasse l'identità delle reliquie e la loro autenticità ancorché non ne proibisse la venerazione (cf. *Decretum generale del 19* ott. 1691; per altri: *Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum*, I, Roma 1898, n. 1853). Alfonso Carinci