ECCE HOMO

«ECCE HOMO». - Parole pronunciate da Pilato (Io. 19, 5), presentando Gesù al popolo dopo la figellazione.

I. ARCO DELL' E. H. - È così detta in Gerusalemme fino dal sec. XVI la parte centrale di un arco a tre formici, che all'inizio della via dolorosa sormonta la strada con i lati inseriti in costruzioni private. Esso fu introdotto nella storia del processo di Gesù perché ritenuto la porta d'ingresso al pretto.

(Jo. 1

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(1st. Andersas)
"Ecca Hossn - Dininto di Andrea Solari (prima metà del sec. xvi). Milano, Museo Poldi Pezzoli.

9, 5), presentando Gesù al popolo dopo la figellazione.

I. ARCO DELL' E. H. - È così detta in Gerusalemme fino dal sec. XVI la parte centrale di un arco a tre formici, che all'inizio della via dolorosa sormonta la strada con i lati inseriti in costruzioni private. Esso fu introdotto nella storia del processo di Gesù perché ritenuto la porta d'ingresso al pretto.

rio, da dove Pilato avrebbe mostrato Gesù al popolo pronunziando quelle parole. Due grandi pietre, sulle quali, si diceva, si sarebbero trovati Gesù e Pilato al momento della condanna o dell’E. H. si mostravano murate al sommo dell’arco.

Nel 1878 l’arco più piccolo o fornisce settantinnali fraccchiuso nella basilica, d’austera eleganza, detta dell’E. H., e ne incornicia armoniosamente l’abside. Quello meridionale andò perduto e utilizzato in costruzioni private. Quanunque gli archeologi ascrissano l’arco al sec. II
III e II identifichino con la porta orientale di Elia Capitolina, pure essi gli riconoscono il merito d’aver conservato nei secoli la tradizione sul processo di Gesù alla fortezza Antonin, posta a nord del Tempio, e di cui si sono ritrovate recentemente vestigia con la porta a duplice arco e l’ampio cortile o l’istituto (Io. 9, 13), nelle fondamenta e nelle adiacenze dell’arcoromano dell’E. H.

BIBL.: H. Vincenz. L’Antonia et le Pretori, in Revue biblique, 42 (1933), pp. 87-113; D. Baldi, Einführung Locotina Sancti, in Gerusalemme 1935, p. 760. Donato Baldi

Il iconografia. Tra le scene della Passione quella dell’E. H. ha avuto la meno antica definizione iconografica. Infatti è molto improbabile che si possa riconoscere, come ha voluto qualche studioso, in figurazioni anteriori al tardo medioevo la scena nella quale il Cristo, coronato il capo di spino con evidenti segni della fustigazione nelle carni, avendo tra le mani una canna a mo’ di scettro e sulle spalle un drappo rosso a fingere la porpora regale, viene mostrato da Pilato al popolo.

Tale figurazione infatti appare per la prima volta in forma ben determinata nella miniatura medievale germanica (Codex Egerii, vescovo di Treviri dal 977 al 993) e quindi frequentemente nella scultura e pittura nordica del sec. XV, e basti citare il dipinto con l’E. H. appartiene alla scuola di Westfalia che è nella Galleria nazionale di Londra ove si vede Pilato intento a lavorare le mani e il Cristo sospinto da sgherri in piedi accanto a lui, tra soldati e manigoldi. Il tema definisce meglio durante il XVI sec., in quadri ed incisioni, e viene assunto anche dall’arte italiana che ne lascia testimonianze insigni, tanto per citare qualche esempio, nei dipinti di fra’ Bartolomeo, del Cigoli, del Sodoma nella Galleria Pitti di Firenze e nelle pitture di Varallo, opera di Gaudenzio Ferrari.

Collegato allo svolgimento di questo tema, che durante il XIX sec. ebbe la sua più caratteristica espressione nel quadro famoso del Ciseri che è nella Galleria d’arte moderna di Firenze, è l’altra figurazione, ugualmente detta dell’E. H., costituita dalla sola immagine pietosa del Cristo isolato, quasi sempre a mezza figura, ugualmente con il capo coronato di spine. Il corpo flagellato, mentre tra le braccia, strette ai polsi da lacci o catene, oltre o invece della canna, ha un fascio di verghe e la frusta della fustigazione.

Anche questa immagine, frequentissima durante il XV sec., non solo nei paesi nordici, assume particolare

II. Iconografia. Tra le scene della Passione quella dell’E. H. ha avuto la meno antica definizione iconografica. Infatti è molto improbabile che si possa riconoscere, come ha voluto qualche studioso, in figurazioni anteriori al tardo medioevo la scena nella quale il Cristo, coronato il capo di spino con evidenti segni della fustigazione nelle carni, avendo tra le mani una canna a mo’ di scettro e sulle spalle un drappo rosso a fingere la porpora regale, viene mostrato da Pilato al popolo.

porsi in qualsiasi fase del giudizio; temporanee quelle che debbono proporsi entro un termine fissato dalla legge sotto pena di decadenza. Infine nella dottrina si trova la distinzione fra e semplice e riconvenzionale, secondo che il convenuto, nel difendersi, resti o meno nell'ambito del rapporto fatto valere in giudizio dall'atto ovvero si faccia a sua volta entro contro di questi.

Con speciale riguardo alle e. processuali si può ri- tenere che anche per queste valga la distinzione tra e. in senso proprio (nel qual caso esse si basano su circostanze e su motivi che impediscono la nascita del rapporto processuale) e. in senso improprio (che tendono ad annullare la costituzione del rapporto processuale). Quali esempi di e. processuali improprii, che il giudice può rilevare di ufficio, si possono indicare quelle riguardanti la mancanza di giurisdizione, l'incompetenza funzionale, la nullità inanabile dell'atto costitutivo del rapporto e la cosa giudicata; esempi di e. processuali proprie sono quelle di incompetenza per territorio, di litispendenza di perenzione.

Mentre l'attore non può promuovere diverse azioni che siano incompatibili tra loro, il convenuto può comun- lare le e., senza che queste abbiano ad escludersi reciprocamente, anche se sono contrastanti (cap. 1660).

Di regola nel diritto canonico vale, nei riguardi del diritto di azione, il principio romanistico della impre- scritibilità del potere di e., in quanto il convenuto, per l'esercizio di questo suo potere, dipende dalla volontà dell'attore («temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum»). Devono però, con ciò, farsi sempre salvi i criteri di proporibilità dell'e. nel processo, dai quali trae la propria ragione di essere la bipartizione delle e. in perpetue e temporanee. Vi è cioè sempre un ordo indi- chi che deve essere rispettato e che, tra l'altro, impone di regola di proporre e di sostenere istruttoriamente prima della contestazione della lite e. dilatorie. Le e. per- torie viceversa (eccetto quelle cosiddette litis finita) pos- sono essere provate dopo la contestazione della lite.

Per quanto riguarda la prova, il diritto canonico segue il principio (del diritto romano) ormai comune, secondo cui incombe al convenuto l'onere di provare i fatti che stanno a fondamento dell'e.

Le e. si estinguono per varie ragioni che non sempre coincidono (come accade, p. es., nel caso in cui la prescrizione non sia comune) con quelle che determinano l'estinzione dell'azione. Tra esse sono qui da ricordare: la morte dell'avente diritto all'e. qualora trattasi di azioni che si estinguono con la morte del titolare, la scadenza del termine per- renterio fissato per la proposizione dell'e. e la ri- nunzia. Quest'ultima, a sua volta, può essere espressa - nelle forme e alle condizioni stabilite dalla legge (p. es., capacità del rinunziante) - a tacita, quale, cioè, la fa desumere il contegno processuale del convenuto, che, p. es., non può non far ritenere la sua rinunzia ad una determinata e. dilatoria, quando scende alla difesa nel merito senza curarsi di sollevare la detta e.

Bibl.: Wernz-Vidal, VI, p. 231 sqq.; M. Lepa, Commentari in iudicia ecclesiastica, I, Roma 1938, p. 358 sqq.; F. Roberto, Processualismo, I, 1974, p. 85 sqq.; E. F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, p. 85 sqq.; Fernando Della Rocca.