ELEAZARO (cbr. 'El'azar, 'Dio aiuta'). Nome di vari personaggi biblici.
1. - Terzo figlio di Aronne, fratello di Mosè (Ex. 6, 25). Fu consacrato sacerdote da Mosè insieme al padre e ai tre fratelli, Nadab, ABIA (v.) e Ithamar (Lev. 8, 1 sgg.). Da questo momento E., con gli altri membri della famiglia, figura nel racconto biblico con mansioni sacerdotali. Dopo la tragica sorte dei fratelli maggiori (Lev. 10, 1 sgg.), ad E. passò il diritto di primogenitura, che comportava la successione nel sommo sacerdozio al padre Aronne. Asceso a tale carica alla morte d'Aronne (Num. 20, 26 sgg.). E, la esercitò sotto la guida di Mosè fino alla morte, che avvenne a Gabaath (Jos. 24, 33), dopo che gli Israeliti con a capo Giosuè erano già entrati nella Terra Promessa. Gli successe il figlio Phineas.
2. - Figlio di Abinadab, custode dell'Area dell'al- leanza nella casa di suo padre a Carinthiarim (I Sam. 7, 1).
3. - Figlio di Dudia abohita, uno dei più valorosi guerrieri di David (II Sam. 23, 9; I Par. 1, 12).
4. - Figlio di Phineas, levita, incaricato da Esdra (Esd. 8, 23) di verificare il peso dell'ora, dell'argento e dei vasi portati da Babilonia.
5. - Sacerdote che partecipò alla solenne consacrazione delle mura di Gerusalemme al tempo di Neemia (Neh. 1, 42).
6. - Padre di Giasone (I Mach. 8, 17), difficilmente identificabile con il figlio di Mattatia (v. Maccabaei).
7. - Uno dei capi della ribellione giudaica contro Roma (66-70 d. C.). Rifugiatosi nella fortezza di Masada presso il Mar Morte, cessò di resistere solo dopo lungo assedio. Per non cadere nelle mani del comandante romano, Flavio Silva, si suicidò insieme ai suoi fanatici compagni (Fl. Giuseppe, Bell Jud., VII, 253 sgg.).
8. - Celebre scriba o dottore della Legge, che subì il martirio durante la persecuzione di Antioco IV Epifane (167 a. C.). Della sua morte dà una relazione particolareggiata il Mach. 6, 18-37.
soccorso dato a chi si trova nel bisogno; abbraccia quindi tanto l'aiuto materiale quanto l'aiuto spirituale. Nel più comune uso significa aiuto materiale a chi ne ha bisogno; e di questo specificamente si tratta.
II. OBBLIGO
La S. Scrittura è la tradizione simbolica chiamata l'obbligo di aiutare anche matematicamente chi si trova nel bisogno. Il Vecchio Testamento lo contiene espressamente, ad es., in Deut. 15, 11; Tob. 4, 7-12; Ps. 40, 1-4; proclama benedetto chi viene in aiuto del povero (cf., ad es., Ps. 11, 5-9; Prov. 4, 21; 22, 9); afferma che l'e. ottiene tutte le grazie, non esclusa in cancellazione dei peccati (cf., ad es., Tob. 4, 7-9; 12, 9; Ecc. 3, 33; 7, 36; Dan. 4, 24); è preferibile ai disgiunti ed agli stessi sacrifici (cf., ad es., Is. 1, 11-17; 5, 5-7). Anzi il Vecchio Testamento stabilisce anche alcune forme concrete di aiuto ai poveri (cf., ad es., Lev. 19, 9 sg.; 23, 22; Deut. 14, 28; 24, 20).Il Vangelo ritorna su questi concetti, non solo con il suo precetto di amare fattivamente il prossimo, ma anche con indicazioni esplicite (cf. la parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro, Lc. 16, 19-31, dell'eco-nomo infedele, Lc. 16, 1-13; il giudizio finale, Mt. 23, 41-45), sottolineando che l'aiuto deve essere dato a tutti, anche agli stranieri e ai nemici (parabola del buon Samaritano, Lc. 10, 30-37) e senza ostentazione (Mt. 6, 2-19). Soprattutto Gesù Cristo ha dato a tale aiuto materiale un nuovo potente impulso, dichiarando di consistere come fatto a sé tutto quello che si fa anche al più piccolo dei suoi fratelli (Mt. 25, 40) e proponendo la cessione di tutti i beni ai poveri come uno dei presupposti della perfezione (Lc. 18, 18-23).
Nella linea del Vangelo è la predicazione apostolica (cf., ad es., I Tim. 6, 17-19; Jac. 2, 13; I Io. 3, 17) e tutta la predicazione dei Padri e dei pontefici. Per i primi si veda, ad es., Hermes, 2, 2; Tertulliano, Apolog., 39; PL 1, 470-78; S. Cipriano De opere et eleemosynis, 1, 30-34; PL 4, 602-22; S. Agostino, Serm. 36, 41, 42, 60, 61, 85, 86; PL 38, 215-21; 247-51; 251-54; 400-09; 409-14; 520-23; 523-30; S. Gregorio Magno, Mor., 21, 16-17; PL 76, 204-205; Clemente Alessandro, Pad., 3, 6; PG 8, 603-607; Stromata, 2, 18; PG 8, 105-5-39; S. Cirillo Gerosolimitano Catech., 15, 26; PG 3, 907; S. Gregorio Nazianzeno, De pauperum amore: Ps. 35, 858-910. Per i Pontefici si vedano soprattutto le encicli. Rerum Novarum di Leone XIII di Quadragesimo anno di Pio XII.
La riflessione dei teologi ha ulteriormente approfondito l'obbligo dell'e., precisando il motivo e l'entità: alcuni ritengono che si tratti solo di dovere di carità (cf., ad es., Sotto, De iustitia et iure, I, V, q. 3, a. 4; L. Lessio, De iustitia et iure, I, V, q. 3, a. 4; L. Lessio, De Iustitia et iure, I, V, q. 3, a. 4; L. Lessio, De Iustitia, 12, 12; 16, 1; e fra i recenti M. Zara, Et motiva de la linosza, in Fomento social, 3 [1948], pp. 421-26); altri invece parlano di una giustizia sociale (cf. ad es., Caetano, De eleemosynae praecepto; e fra i moderni C. Damen, De recto usus bonorum superflorum, in Miscellanea Ver-mersch, I, Roma 1935, pp. 63-79). Qualcuno anzi giunge perfino alla giustizia commutativa, almeno per i beni superflui (ad es., A. Horváth, Egentumrecht nach dem hl. Thomas von Aquin, Graz 1929).
L'entità del dovere i teologi la fanno dipendere dalle disponibilità di chi deve soccorrere e del grado di necessità di chi deve essere soccorso. Solitamente distinguono tre gradi di necessità: comune, grave, estrema (v. BENI SUPERFLUI). Ad essi fanno corrispondere tre forme di superfluo: il superfluo all'individuo, ossia ciò che non è strettamente necessario a vivere; il superfluo alla persona, ossia ciò che non è indispensabile ad un certo sviluppo delle proprie facoltà; il superfluo allo stato, ossia ciò che non è necessario per un completo sviluppo della propria vita secondo le esigenze del proprio stato e della propria persona. Secondo qualcuno si è tenuti a dare solo in caso di necessità estrema; secondo altri anche in caso di necessità grave (ad es., L. Lessio, De iustitia et iure, Lc. 16, 1-13; I Io. 3, 17) e tutta la predicazione apostolica (cf., ad es., Sotto, De iustitia et iure, I, V, q. 3, a. 4; L. Lessio, De Iustitia, 12, 12; 16, 1; e fra i recenti M. Zara, Et motiva de la linosza, in Fomento social, 3 [1948], pp. 421-26); altri invece parlano di una giustizia sociale (cf. ad es., Caetano, De eleemosynae praecepto; e fra i moderni C. Damen, De recto usus bonorum superflorum, in Miscellanea Ver-mersch, I, Roma 1935, pp. 63-79). Qualcuno anzi giunge perfino alla giustizia commutativa, almeno per i beni superflui (ad es., A. Horváth, Egentumrecht nach dem hl. Thomas von Aquin, Graz 1929).
L'entità del dovere i teologi la fanno dipendere dalle disponibilità di chi deve soccorrere e del grado di necessità di chi deve essere soccorso. Solitamente distinguono tre gradi di necessità: comune, grave, estrema (v. BENI SUPERFLUI). Ad essi fanno corrispondere tre forme di superfluo: il superfluo all'individuo, ossia ciò che non è strettamente necessario a vivere; il superfluo alla persona, ossia ciò che non è indispensabile ad un certo sviluppo delle proprie facoltà; il superfluo allo stato, ossia ciò che non è necessario per un completo sviluppo della propria vita secondo le esigenze del proprio stato e della propria persona
secoli, aggiunti ad assicurare alla Chiesa i mezzi per il conseguimento dei suoi fini altri cespiti di entrate patrimoniali di diritto pubblico e privato, le libere oblazioni hanno sempre conservato una parte importante, e talora preminente, nella economia della Chiesa stessa. Di tali oblazioni od offerte — che in senso lato comprenderebbero tutte le elargizioni libere e spontanee di cose non dovute, per finalità soprannaturali, e pertanto anche tutti i negozi a titolo gratuito cosiddetti ad causas pias, per atto inter vivos (donazione) o mortis causa (testamento) — sono particolarmente disciplinate dal diritto canonico le offerte od e. (obblizioni in senso più stretto), costituite dalle donazioni manuali fatte a beneficio di persone od enti ecclesiastici, o a scopi di culto o di carità, ma che non danno vita a una entità giuridica permanente (istituzione, fondazione) e dove al rapporto fra l’offerente e l’accettante, esauritosi nella tradizione della cosa offerta, non conseguono effetti giuridici successivi. Come regola generale il CIC, fatta eccezione per i religiosi per i quali sono dettate norme apposite, pone il principio che è vietato ad ogni privato, chierico o laico, di questurare o far colletto (stipem cogere) per qualunque istituto o finalità ecclesiastica a pia senza il beneplacito apostolico, o senza il permesso scritto del proprio Ordinario e dell’Ordinario del luogo (can. 1503). Si ritiene però che consuetudini locali possano legittimare altre questioni e collette, in chiesa o per le case, in occasione di speciali circostanze, o per date opere pia (Propagazione della Fede, S. Infanzia, ecc.).
Anche le associazioni pia non possono raccogliere e, se i rispettivi statuti non lo consentano o non vi sia espressa autorizzazione dell’Ordinario (can. 691). I parroci sono liberi invece di raccogliere e, nei limiti della loro parrocchia, per saperne alle necessità delle opere loro affidate, salvo l’obbligo di amministrare e distribuire le cose, secondo la volontà degli offerenti (can. 415 § 2 n. 5; 630 § 4). L’amministrazione delle oblazioni è sottoposta al controllo dell’Ordinario del luogo, sia che si tratti di oblazioni a favore di parrocchie, missioni o altre chiese (can. 182), sia a favore di associazioni pia (can. 691).
Quanto ai religiosi, solamente gli Ordini mendicanti (regulares, qui ex instituto mendicantes vocantur; can. 621 § 1; vale a dire i mendicanti in senso stretto, come i Minori e i Cappuccini), hanno il diritto di questurare, ossia di raccogliere e, nel territorio della diocesi ove è situata la loro casa. È sufficiente, a tal fine, la licenza dei rispettivi superiori religiosi. Fuori diocesi occorre anche quella dell’Ordinario locale (can. 621).
I religiosi non mendicanti invece non possono raccogliere e, senza privilegio speciale della S. Sede, se si tratta di religiosi di diritto pontificio; per i religiosi di diritto diocesano, si richiede invece il permesso scritto dell’Ordinario del luogo ove è situata la loro casa, e di quello del luogo ove intendono questurare (can. 622). Speciali istruzioni della S. Sede (decreto De eleemosynis 21 giugno 1908; Singulari quidem 27 marzo 1896) a cui il CIC rinvia (can. 623-24), disciplinano rigorosamente le modalità da osservare per le questurare dei religiosi, fra le altre è notevole quella per cui è loro vietato ordinariamente di questurare isolati; le eccezioni, consentite per religiosi maschi di ottima fama, non sono ammesse per le religiose.
Una particolare specie di e. è quella che viene corrisposta per la celebrazione o l’applicazione di Messe. Essa viene anche designata in linguaggio tecnico con il termine di stipendium, che lo stesso codice assume come equivalente a quello di e. (v. LIBIA. III P. I, tit. III, a IV, De Missarum eleemosynis seu stipendii). Tale terminologia, che si riattacca all’uso latino di denominare stipendium ciò che davasi ad ogni soldato pel mantenimento (e così anche s. Paolo nel celebre passo: quis militat suis stipendii umquam?... Nescitis quoniam qui in sacrario operatur, quae de sacrario sunt, edunt; et qui altari deservunt cum altari participant? Ita et Dominus ordine nobis iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere: I Cor., 9, 7-14), donde poi la qualifica di stipendio a tutto ciò che i ministri dell’altare avessero per il mantenimento, vale già in certo modo porre in luce l’elemento giustificativo della prestazione di cui si tratta. Elemento che si identifica nello scopo di procurare al celebrante un mezzo di sostentamento, restando escluso, com’è del resto in genere per tutte le prestazioni che vengono date al sacerdocto in occasione di atti del suo ministero spirituale (v. DIRITTI di), ogni concetto di pagamento di prezzo e tanto meno di controvalore pecuniario del sacrificio celebrato o applicato.
Gli stipendi per Messe ebbero origine dalle offerte che, dalle origini primissime, i fedeli facevano per la celebrazione del Sacrificio eucaristico, e dalle quali, quando sopravanzava, dopo prelevati il pane ed il vino necessari al banchetto eucaristico, veniva destinato ad alimentare dei poveri e per il mantenimento del clero. Da tale forma di ordinazione derivò poi — è incerto se solo alla fine del sec. VII e principio dell’VIII o già anteriormente — la forma dell’oblazione specifica per la Mossa, onde venisse celebrata secondo i desideri e la applicazione delle taglie offerenti. Col diffondersi della pratica dello stipendio per la Mossa ebbero parallele manette ampio sviluppo e controversie teologiche in proposito, in cui mentre si veniva determinando la dottrina sul frutto e sull’applicazione del Sacrificio eucaristico, si discuteva sulla natura i liceità dello stipendio della Mossa, e in particolare sul problema capitale se non doveva vedere in essa la materia della simonia. Questo punto veniva, fra altri, ampiamente sviscerato da s. Tommaso, che, postosi il quesito sulla liceità della dazione pecuniaria pro Sacramentis, rispondeva quod Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium Consecrationis Eucharisticae agitur Missae decantatae (hoc enim esset simoniacum), sed quasi stipendium suae sustentationis (Sum. Theol., 2-23, c. C. art. 2).
Con il suo diffondersi, a partire specie dal sec. XII la pratica dello stipendio per Messe non fu senza dar luogo, per la cupidigia del guadagno e la corruzione dei templi, a notevoli abusi. Tale il generalizzarsi dell’uso di celebrare una Mossa sola per soddisfare a vari stipendi insieme; tali la celebrazione delle cosiddette Messe secche, ossia Messe abbreviate, senza Consacrazione e Comunicazione e mancanti di molte preghiere, con cui si cercava di soddisfare alle varie obbligazioni assunte; la collezione di un numero enorme di Messe, ecc. Abusi che si prestano largamente agli stacchi da parte degli eresiarchi e medievali — fra tutti specialmente dell’inglese G. Wycef — che provocarono anche i ripetuti energici interventi dei papi (Innocenzo III, c. 3, X, III, 41; Onorio III, c. 12 ibid.) e dei concili (Parigi 1215; Ravenna 1311; Taletano 1325), finché il Concilio ecumenico di Costanza (1414-18), condannando l’eresia wickelfita con il decreto Fiden catolicam, confermato poi da Martino V, consolida l’istituto dello stipendio per la Mossa nell’ordinamento canonico. Con il Concilio di Trento (sess. XIV, Deer. de observandis et evitandis in celebratione Missae) e le successive dichiarazioni della Congregazione del Concilio e dei Pontefici (in particolare può ricordarsi in cost. Ancoram fidei, di Pio VI, 28 ag. 1794, contro gli errori del Sinodo di Pistoia, che fra l’altro aveva contestato la validità delle applicazioni speciali della Mossa — la possibilità di godere il frutto della Mossa versando un’e.), veniva a elaborarsi compiutamente la disciplina in materia, che trovava da ultimo sistemazione definitiva nel CIC (can. 824-5).
Le norme fondamentali stabilite dal diritto canonico in ordine alle e. per Messe, si che si tratti degli stipendi cosiddetti manuali (cioè quelli versati volta per volta dai fedeli alla richiesta di celebrazione o applicazione di Messe), sia degli stipendi fondati (cioè quelli che si percepiscono dai redditi di fondazioni), sia infine della categoria intermedia degli stipendi ad instar manualium (quelli cioè di Messe fondate che non possedono più applicarsi come stabilito dalle tavole di fondazione, e per
tanto vanno corrisposti ad altri sacerdoti perché vi desiderassero), sono le seguenti. Vietato in linea di misura al sacerdote di ricevere (tranne che per le tre Messa di Natale) stipendio per più di una Messa giornaliera, anche se celebri più volte, a eliminare abusi è inoltre proibito: 1) di applicare la Messa secondo una richiesta di applicazione futura (e, di applicazione per stipendi in sé), e di ricevere un’offerta successivamente per la Messa anteriormente applicata; 2) accettare l’offerta di una Messa che deve celebrarsi e applicarsi ad altro titolo (ad es., pro populo); 3) accettare duplice e, per la celebrazione e l’applicazione della stessa Messa, salvo che non consti in modo certo che un’offerta è stata versata per la sola celebrazione senza applicazione.
La misura dell’offerta è stabilita per decreto dell’Ordine, e in mancanza dalla consuetudine della diocesi; il sacerdote può però ricevere, sia una maggiore volontariamente offertagli, sia una minore se non vi sia diviso dell’Ordine. Altre norme dettagliate regolano le modalità per la esecuzione degli oneri di Messa derivanti dalla erogazione ed accettazione delle e. la cui sorveglianza è devoluta all’Ordine del luogo, e, per le chiese della religiosa, ai rispettivi superiori. È bandita severamente infine ogni specie di commercio o negoziazione sull’offerta per Messa e sono previste sanzioni canoniche per chi contravenga a tale divieto, o non celebri od applicati le Messe per cui ha ricevuto l’offerta, anche esigua (cann. 2324, 827, 828).
Si è discusso molto sulla natura giuridica del rapporto che, a seguito del versamento dello stipendio per Messa, viene a costituirsi fra l’offerente e il sacerdote accettante, e in particolare se si tratti di un rapporto obbligatorio, in forza del quale l’adempimento possa richiedere, contro l’eventuale inadempimento, la protezione del diritto. In proposito si è distinto il caso in cui chi versa l’offerta richiedendo l’applicazione del frutto speciale del S. Sacrificio (v. MESSA) secondo le sue intenzioni, e quello in cui l’offerente chieda la celebrazione, con o senza applicazione. Nel primo caso si ritiene che giuridicamente non sorge rapporto obbligatorio, perché il facere richiesto l’applicazione non è accettabile trattandosi di atto interiore e segreto, perché giuridicamente incoercibile. Quindi l’obblizione si riduce a una semplice donazione manuale da cui non sorge alcuna azione adempimento. Nel secondo caso invece, il cui richiesta ha celebrazione, poiché oggetto del rapporto è il libro extrinseco, ossia l’estrema attività che il sacerdote deve esplicare nella celebrazione, può ravvisarsi fra l’offerente e il celebrante in negozio bilaterale. Resta però sempre incerto di che contratto qui si possa parlare. Alcuni autori parlano di contratto di locazione d’opera, o di contratto di uti facias, analogamente a quanto dichiara espressamente il CIC per le fondazioni pie (can. 1534, § 2); altri ritengono si tratti di un contratto di mandato; altri ancora (con opinione che sembra preferibile) che si tratti di donazione modale. Recenti dottrine tendono invece a condurre il rapporto sotto la figura (analoga a quella dei diritti di stola) del tributo o tassa ecclesiastica, ma a ciò può obbiettarsi che non si vede nel rapporto fra l’offerente e il celebrante, un elemento pubblicistico che giustifici la natura di tassa.
Nell’ordinamento positivo italiano, prescindendo da quanto può rientrare nella disciplina generale dell’attività di assistenza e beneficenza pubblica (v. 1871-TUZIONI ED OPERE DI BENEFICENZA), o abbia rapporto con fenomeni considerati da norme repressive di interesse sociale (v. MENDICITÀ) e limitandoci così a consorziare l’offerta. In quanto attività di contenuto religioso, interessa ricordare l’art. 2 del Concordato, in base al quale le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili effettuare collette nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà. È da rilevare però che identica concessione è accordata anche ai ministri dei culti acattolici dal R. D. 28 febbr. 1930, n. 289, per le collette eseguite nell’interno e all’ingresso degli edifici destinati al proprio culto. - Vedi tav. XV.