LAPSI, CONTROVERSIA dei. - Nel sec. III furono chiamati l. quei cristiani che durante la persecuzione di Decio (250) apostatarono dalla fede. Si chiama poi c. dei l. quella che ebbe inizio nella Chiesa quando, essendo la persecuzione diminuìa d'intensità, i l. chiesero la loro reintegrazione nelle file dei fedeli.
I. LA PERSECUZIONE ED I L
È noto che l'editto di persecuzione di Decio obbligava non soltanto tutti i cristiani, ma anche ogni persona sospetta di cristianesimo, a fare atto di adesione al culto pagano. Con ciò, chi era caduto in sospetto dimostrava che, per quanto fondato, tale sospetto era tuttavia vano; il cristiano poi che abiurava la sua fede, in virtù della legislazione traiana, si trovava senz'altro assolto dal delitto, il quale cessava con la sua apostasia. Come per il passato, più che a punire questo delitto, si mirava a farlo cessare. La parola d'ordine era di fare non dei martiri, ma degli apostati (cf. Cipriano, Ep. 56, 2).Difatti, se pure molti furono gl'intrepidi confessori della fede che pagarono con la vita la loro fedeltà a Cristo, innumerevoli furono anche in alcune Chiese, secondo la testimonianza di Cipriano (De lapsis, 7-8), le apostasie. Affievoliti da un lungo periodo di pace, numerosi cristiani non seppero reggere all'idea dei supplizi. A qualcuno di essi sembrò facile sfuggire i rigori della persecuzione, acconsentendo a qualche atto e gesto che, mentre per il rappresentante del potere aveva il valore di un'apostasia, per il fedele vacillante invece non costituiva un'abitura formale. Si ebbero così apostati di diversa specie: i «sacrificati», quelli cioè che acconsentirono ad offrire realmente dei sacrifici davanti alle statue degli dèi; i «thurificati», quanti cioè bruciarono solo dell'incenso davanti a tali statue e specialmente davanti a quelle dell'imperatore; i «libellatici» o acta facientes, cioè quelli che si fecero iscrivere sui pubblici registri come se avessero soddisfatto alle prescrizioni di legge, oppure si fecero soltanto consegnare dei certificati (libelli), come se avessero obbedito agli ordini imperiali.
II. LA CONTROVERSIA
Verso la fine del 250 la persecuzione diminuì di intensità. Pentiti, allora i l. domandarono di essere reintegrati nelle file dei fedeli. Bisogna riconoscere che la presenza simultanea di un sì gran numero di l. nella Chiesa costituiva un fatto nuovo senza precedenti. Nuova quindi si presentò la questione come di portarsi nei riguardi della loro richiesta; se cioè riammetterli in massa nella Chiesa, o se invece esaminare i singoli casi, esigendo per ciascuno di essi prove diverse di conversione e diversa specie di penitenza. Si manifestarono in proposito opposte sentenze, ed ebbe così inizio la c. dei l. In Africa, infatti, numerosi confessori, facendosi forti dell'autorità che l'eroismo aveva loro guadagnato nella Chiesa, non esitavano a dare ai l. lettere di perdono (libelli pacis) che li dispensavano dalla penitenza. V'erano poi alcuni preti i quali ammettevano questi l. alla Comunione eucaristica, senza prima esigere un'adeguata penitenza e senza attendere che venisse prima compiuta dal vescovo e dal clero l'imposizione delle mani (cf. Cipriano, Ep. 15, 2). Erano specialmente quei preti che si erano esposti all'elezione di Cipriano a vescovo e dei quali Nuova era il principale istigatore.A Roma, invece, la richiesta di riconciliazione dei l. provocò un movimento rigoristico, che ebbe largo seguito in varie Chiese e che prese inizio e nome da Novaziano (v.). Appare già tale tendenza rigorista nel tono alquanto severo ed in alcune espressioni che si riscontrano nelle due lettere che Novaziano, a nome dei presbiteri romani, scrisse a Cipriano (Ep. 30, 36) durante la vacanza della sede di Roma. Avvenuta poi l'elezione di Cornelio a successore di Fabiano, codesto rigorismo divenne il vessillo sotto il quale Novaziano, deluso per la mancata sua elezione, raccolse i suoi aderenti, che oppose come la Chiesa dei catari, o puri, alla Chiesa lassista di Cornelio; essi infatti, per non contaminare la Chiesa, negavano assolutamente ai l. qualsiasi riconciliazione.
Opposta al lassismo di Novato ed al rigorismo di Novaziano è invece la prassi di s. Cipriano, condivisa pienamente dalla Chiesa di Roma e dalle Chiese d'Oriente. Dal rifugio ov'era nascosto, Cipriano, appena ebbe la notizia degli abusi che si commettevano da parte dei confessori e di alcuni membri del clero, mentre preannuiava che ogni questione sui l. sarebbe stata risolta in un prossimo concilio che avrebbe dovuto adattare in modo uniforme i principi antichi della Chiesa alle varie esigenze dei tempi nuovi, fissò intanto in alcuni punti la linea di condotta che per il momento doveva essere seguita. Era innanzi tutto al vescovo rivendicata la facoltà di riammetterle gli apostati nella Chiesa; veniva respinta come assurda l'idea di una riconciliazione in massa, essendo necessaria per ciascuno una congrua previa penitenza; ai confessori tributava leggi, insieme con inviti alla prudenza nel rilasciare i libelli pacis; al clero dava saggi consigli, seguiti da severe ammonizioni verso gli apostati; poi, pur affermando la sua compassione nei loro riguardi e l'invito a non disperare, manteneva in merito alla loro riconciliazione un atteggiamento di prudente riserva; avrebbero potuto solo ottenerla in pericolo di morte, ed allora, in mancanza del vescovo, avrebbe potuto essere concessa da un prete qualunque o anche da un semplice diacono (cf. Ep. 15, 16, 17, 18). Questa sua norma di azione Cipriano la trasmise agli altri vescovi d'Africa ed al clero romano allora senza vescovo.
Nella primavera del 251 Cipriano poté ritornare a Cartagine. Radunò allora il preannunziato Concilio e così vennero prese le attese decisioni sulla riconciliazione dei l. Esse poco dopo furono esposte e commentate dallo stesso Cipriano, sia nel De lapsis, che nella lettera al vescovo Antoniano, incline verso Novaziano (Ep. 55), e sono le seguenti: coloro che si erano semplicemente procurati un attestato di sacrificio (libellatici) venivano ammessi alla penitenza ed ottenevano quindi la riconciliazione; quanti invece avevano realmente sacrificato (sacrificati) dovevano far penitenza, ma non sarebbero stati riconciliati che in punto di morte.
Tuttavia nel 252, poiché l'editto di Tribonianio Gallo, succeduto a Decio, faceva presentire il rinnovarsi della persecuzione, i vescovi d'Africa si riunirono di nuovo in concilio, e nell'intento di armare per la lotta tutti i fedeli di buona volontà, apportarono una mitigazione nella disciplina verso i l.; decisero quindi di dar loro subito il perdono, qualora dopo la caduta essi avessero dato prova di pentimento ed avessero fatto penitenza.
Con le Chiese d'Africa concordò, nella disciplina verso i l., la Chiesa di Roma. Per il tempo della vacanza della sede episcopale, dopo la morte del papa Fabiano, tale concordia risulta specialmente dalle due lettere inviate dal clero di Roma a Cipriano, redatte dalla penna abile di Novaziano (Epp. 30 e 36). Per quanto, come nota il D'Alès (L'édit de Calliste, Parigi 1914, p. 310), siano facilmente rilevabili in queste lettere le formule diplomatiche e le infinite precauzioni attraverso le quali trasparce «une affectation de sévérité et comme une sorte de regret de pardonner», in definitiva però il clero romano era d'accordo sui due punti principali della linea di condotta, quale era stata esposta da Cipriano: atteggiamento di riserva verso i l. in attesa che la questione venisse risolta da un concilio in modo uniforme; concessione del perdono e della riconciliazione in pericolo di morte.
Nel marzo 251 al papa Fabiano fu finalmente dato un successore nella persona di Cornelio. Anch'egli, come già a Cartagine Cipriano, radunò subito a Roma un concilio per trattare la questione dei l. In esso venne deciso, come scrive Eusebio (Hist. eccl., 6, 43) «che si devono sanare i l. con i mezzi salutari della penitenza». Cipriano, poi, nella sua lettera ad Antoniano (Ep. 55, 6), dichiarando che «Cornelio con i suoi cospicui convenuto con noi nella stessa sentenza con pari gravità e salutare moderazione», manifesta all'evidenza che le decisioni di Roma sulla riconciliazione dei l. concordavano pienamente con quelle già prese a Cartagine.
La stessa condotta verso i l. seguita a Roma ed a Cartagine, si rileva nelle Chiese d'Oriente. Per la Chiesa di Cesarea di Cappadocia, essa viene indicata da una frase incidentale, e pertanto incompleta, che ricorre nella lettera

del vescovo Firmiliano a Cipriano, nella quale è manifestata tra l'altro la preoccupazione che i vescovi d'Asia, riuniti in concilio, hanno p
del vescovo Firmiliano a Cipriano, nella quale è manifestata tra l'altro la preoccupazione che i vescovi d'Asia, riuniti in concilio, hanno perché «lapissi quoque fratribus et post lavacrum salutare a diabolo vulneratis, per paenitentiam medella quaeratur» (Ep. 75, 4).
Della prassi della Chiesa d'Alessandria illuminano i vari frammenti di lettere del vescovo Dionigi, riferiti da Eusebio o di recente ritrovati, e specialmente quello della lettera indirizzata a Fabio d'Antiochia, proclive, al dire dello stesso Eusebio (Hist. eccl., 6, 44), verso lo scisma di Novaziano. Dionigi infatti afferma contro Novaziano il principio della riconciliazione dei l. qualora, pentiti, abbiano fatto penitenza del loro fallo; valorizza la opera dei martiri o confessori, certamente più discreta di quella dei confessori di Cartagine; e per rendere più incalzante il suo dire, riferisce la storia del vecchio Serapione, nella quale Dio stesso era intervenuto per riconciliare l'apostata morente.
Sulla riconciliazione dei l. pertanto, e sulle condizioni che la rendono possibile, il pensiero della Chiesa, attraversa i suoi rappresentanti di Roma, Cartagine, Cesarea e Alessandria, appare certo e concorde. Detestato ugualmente il lassismo di Novato ed il rigorismo di Novaziano, è affermato il principio che ai l. può essere concessa la riconciliazione, purché essi abbiano dato prova di conversione e compiano la prescritta penitenza.
Il VALUAZIONE DOTTRINALE. — In merito tuttavia a codesta disciplina di riconciliazione dei l. si pone la questione, e non soltanto da oggi, se essa rappresenti o meno una innovazione nei confronti della disciplina penitenziale dell'epoca precedente. In senso affermativo risponde Harnack, e con lui molti altri protestanti liberali, i quali sostengono che la riconciliazione dei l. dopo la persecuzione di Decio rappresenta una tappa nel processo di usurpazione, da parte della Chiesa, del potere di assolvere i peccati. La Chiesa antica, infatti, si considerava come la Chiesa dei santi e soltanto a Dio attribuiva il potere di rimettere i peccati. Fu Callisto il primo a rivendicare alla Chiesa la facoltà di concedere il perdono ai peccati «moechiae et fornicationis» (Tertulliano, De pudicitia, 1, 6), pur negando ancora tale perdono agli altri peccati gravi. Dopo la persecuzione di Decio, codesto potere di remissione venne rivendicato da Cipriano e da Cornelio, anche per il peccato d'apostasia. La disciplina di riconciliazione dei l. quindi, al sec. III, rappresenta una innovazione, non soltanto disciplinare ma bensì dottrinale.
Anche molti cattolici (Funk, Vacandard, Batiffol, Rauschen, Amann) stanno per la tesi dell'innovazione: evidentemente non dottrinale, ritenendo per fermo che alla Chiesa dal suo divin fondatore è stata concessa (e lei ne ha avuto sempre coscienza) la potestà di rimettere tutti i peccati; ma solo disciplinare. Secondo questi autori, infatti, la Chiesa, nei primi secoli, al fedele che si macchiava di qualcuno dei peccati più gravi (adulterio, apostasia, omicidio) negava per sempre il suo perdono, limitandosi ad incitarlo a far penitenza e ad ottenere direttamente da Dio misericordia e remissione. È nei riguardi di tale norma pratica che come l'editto di Callisto rappresenta una innovazione disciplinare, così uguale innovazione rappresenta la riconciliazione dei l. concessa al tempo della persecuzione di Decio.
Altri cattolici tuttavia (Esser, Stuffer, D'Alès, Galtier, Fabbì), pur riconoscendo l'esistenza di tendenze rigoriste in alcune Chiese particolari, negano che il peccato d'apostasia, come in genere la triade dei peccati gravissimi, sia stato considerato dalla Chiesa primitiva come peccato irremissibile; negano di conseguenza che la riconciliazione dei l. al sec. III rappresenti una innovazione disciplinare, non es