MEZZADRIA. - È un contratto agrario di natura tipicamente associativa, in cui il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividere gli utili a metà.
Il concedente conferisce un fondo rustico, che dicesi podere; esso costituisce un'unità di terreno dotata dei fabbricati rurali per l'alloggio della famiglia mezzadrile e per il ricovero del bestiame, per la custodia delle macchine e del raccolto. Il podere deve essere alberato e vitato, fornito di strade e di acqua. L'estensione del podere deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia colonica, in modo da assicurare ad essa il sostentamento e una certa continuità di lavoro attraverso una rotazione completa di culture entro l'annata agraria.
Il mezzadro, quale capo della famiglia colonica, s'impegna a fornire il lavoro necessario per la coltivazione del podere, in cui risiede stabilmente, con l'ausilio dei propri familiari e in ciò la m. differisce essenzialmente dalla colonia parziaria, che ha il suo centro economico nelle zone non appoderate.
Le scorte vive e morte sono conferite interamente dal concedente o a metà dalle parti, a seconda delle consuetudini locali e dei capitolati provinciali. Tale seconda forma va oggi diffondendosi con il graduale
progredire delle condizioni economiche della classe mezzadrile, anche perché ritenuta, sotto il profilo sociale, la più idonea a rafforzare quei vincoli di solidarietà e di collaborazione fra capitale e lavoro che costituiscono la ragion d'essere dell'istituto mezzadrile.
Il contratto di m. vanta una tradizione plurisecolare. Sebbene di rapporti affini si parli già nel diritto mosaico, babilonese e romano, esso si è andato affermando con la sua caratteristica fisionomia moderna all'epoca dei comuni e delle corporazioni medievali (secc. XIII-XIV), quando le plebi rustiche, spezzati i vincoli del servaggio feudale, assunsero una nuova coscienza di libertà economica e civile. La semplicità dello schema del rapporto mezzadrile, nelle sue linee fondamentali, gli consente di avere ancor oggi grande diffusione nelle zone appoderate (soprattutto nell'Emilia, nelle Marche, nell'Abruzzo, nella Toscana e nel Lazio), con facilità di adattamento alle esigenze delle diverse zone agraria, pur mantenendo la propria unità economica sociale, e giuridica, consacrata nel libro del lavoro del nuovo Codice civile (artt. 2141-63).
L'aspetto sociale del problema della m. si manifesta particolarmente nel momento della divisione dei prodotti, della direzione dell'azienda e della durata del contratto.
In ossequio ai principi della nuova Costituzione italiana, principi più volte affermati anche in encicliche pontefice, occorre assicurare al mezzadro una retribuzione del proprio lavoro in misura tale da garantire a lui e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Per questo la divisione dei prodotti nella m. dovrebbe essere attuata in diversa misura a seconda della produttività dei poderi e comunque sempre in modo tale da assicurare al lavoratore un reddito che risponda alle condizioni di cui sopra. La direzione tecnica e amministrativa dell'impresa, secondo i principi del vigente codice civile, spetta al concedente. Questi la esercita direttamente, o a mezzo del fattore di campagna o di un tecnico di sua fiducia, in collaborazione con il mezzadro, che, anche nella sua qualità di piccolo imprenditore agricolo, viene in tal modo a partecipare attivamente alla gestione dell'azienda, cui è interessato, eventualmente attraverso i consigli di fattori per quelle zone agricole ove un numero rilevante di poderi sia riunito in unica amministrazione, come accade nelle fattorie toscane. Infine, la preoccupazione di garantire una certa stabilità al mezzadro, che sul podere trova un tempo casa e lavoro, onde sottrarlo a una condizione di inferiorità verso il concedente che gli deriva dal fatto di essere continuamente esposto al timore del domani, sembra orientare la nuova legislazione verso un superamento della concezione liberale del sistema degli esempi. La disdetta, sull'esempio della legge inglese sul piccolo affitto (Agri-coltural holdings act, 1925) e di quella francese del 13 apr. 1946 (Du fermage e du nettoyage), pare così debba essere subordinata alla sussistenza di cause obbiettivamente giuste, secondo il principio cosiddetto della «giusta causa».
In un ordine sociale, ispirato ai principi della morale cristiana, la m. è destinata ad attuare una funzione di primo piano per la elevazione morale e materiale dei lavoratori della terra e per la pacificazione sociale delle campagne. Per essa i coloni vengono direttamente immessi nel ciclo della produzione, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano, condividono le sorti dell'impresa in cui lavorano e, attraverso una graduale selezione degli elementi migliori, hanno la possibilità di pervenire alla proprietà della terra. In questo senso ed a tal fine è destinato ad operare quel diritto di prelazione che riconosce al mezzadro la facoltà di essere preferito a terzi nel caso di vendita del fondo su cui egli abita e lavora.