MINORANZE NAZIONALI. - Sul concetto di m. n. si riflettono tutte le incertezze, nelle quali si trova impigliata la speculazione giuridica rispetto al concetto di nazione. Il suo nucleo principale, infatti, è espresso dall'aggettivo nazionale, giacché il
sostantivo indica soltanto la relazione estrinseca, nella quale il gruppo si trova rispetto all'organismo politico, nel cui seno svolge la propria vita. Supponendo riguardo all'essenza della nazione quanto si espone alla voce relativa, la m. n. può essere definita una formazione sociale naturale, tenuta insieme da un vincolo interno d'ordine spirituale, composta da individui omogenei nell'origine e nella cultura, i quali vivono in rapporto di soggezione verso un organismo politico di diversa origine e cultura, dalla cui maggioranza si differenziano.
Questa definizione si attiene a una concezione unitaria della m. n., considerata come un'ente sociale provvisto di un proprio essere e d'una propria finalità naturale di stima da quella più generale dello Stato. Le opinioni a tale riguardo non sono concordi. La pubblicistica contemporanea e il diritto internazionale rimangono fermamente ancorati al concetto atomistico, che ha esercitato il suo influsso nella creazione del regime minoritario, con i trattati imposti agli Stati, che si costituirono alla fine della prima guerra mondiale, o videro estesa la loro sovranità su altri territori. Come appare dagli articoli del trattato polacco, ripetuti poi sostanzialmente in tutti gli altri, l'oggetto della stipulazione non è il gruppo etnico in se stesso, ma sono gli abitanti dello Stato di diversa origine, lingua e religione. Questo atteggiamento venne adottato a causa di ben discernibili motivi ideologici. Il principio che i costruttori dell'assetto europeo volero applicare per la soluzione del problema minoritario fu quello dell'autodisposizione o libera disposizione dei popoli, sostenuto dal Wilson, di origine liberale e appoggiato sopra una concezione atomistica della società.
Diversamente va orientandosi da qualche tempo la speculazione cattolica. Superata deve ormai ritenersi l'opinione del Cathcrin, che, per meglio combattere il principio di nazionalità, negò alla nazione qualsiasi unità reale, ritenendola soltanto un'unità logica, e la posizione intermedia del Meyer, che, pur intendo che non si possa, sono attribuire diritti alla nazionalità se non si considera come ente collettivo, continuò a concepirli come diritti degli individui, perdendo di vista il gruppo. La concezione unitaria ha guadagnato terreno presso gli scrittori moderni. Tra di essi, nello sviluppo del principio, rimane alquanto incerto il Délos, il cui punto di partenza è indubbiamente un concetto unitario della m. n., da lui considerata come ente sociale naturale provvisto di fine proprio, mentre il suo punto di arrivo se ne discosta, escludendo egli positivamente la personalità morale, alla quale debbano o possano essere attribuiti dei diritti. Una riflessione elementare basterà a dimostrare la necessità di abbandonare la concezione atomistica.
L'esistenza d'un ente sociale unitario richiede tre elementi: una pluralità di soggetti razionali, un fine comune al quale è diretta la collaborazione cosciente dei soci, un principio informatore interno, che collega le parti tra loro dando origine a un gruppo individualmente costituito come soggetto morale per sé stante. Ora questi tre elementi, necessari e sufficienti all'esistenza di un aggregato sociale unitario, si trovano presenti nella m. n. Essa, infatti, è costituita da una somma d'individui contrassegnati da alcune note particolari omogenee, i quali tendono alla preservazione e svolgimento delle loro peculiarità culturali, e perciò stesso si sentono uniti a un medesimo destino. La m. n., pertanto, deve essere concepita come ente unitario, con un suo positivo essere sociale, un suo fine naturale, una sua personalità morale.
A questa conclusione, di recente raggiunta dagli scrittori cattolici, si ricollega la questione, tuttora discussa, se alla m. n. occorra riconoscere, oltre alla personalità morale, anche la personalità giuridica, come ente sociale per sé stante. Nella dottrina do
minata dai principi della scuola positivista la soluzione è nettamente negativa. Movendo essa, infatti, dall'assistenza dimostrato che fonte della personalità è l'ordinamento giuridico positivo, e trovando che in nessun trattato e in nessuna norma è avvenuto il conferimento requisito alle m. n., conclude logicamente per l'esclusione della sua personalità giuridica. Bisogna riconoscere che, se il problema viene prospettato in termini di diritto positivo, la sua soluzione non può essere diversa da quella accettata dalla comune dottrina: il panorama, invece, cambia, se viene riguardato in termini di diritto naturale.
Una qualche difficoltà al riconoscimento della personalità giuridica della m. n. sorge dallo stato di dispersione di certi gruppi etnici tra popolazioni di nazionalità diversa, poiché, mancando in questo caso l'unione territoriale, meno perfettamente si può applicare il concetto unitario. E, tuttavia, se esiste un vincolo spirituale tra i soci così dispersi, non si può escludere l'esistenza di una certa unità, che permette di superare la difficoltà. Altre derivano dall'esigenza di unità interna per la vita dello Stato e dal concetto tutto moderno di sovranità, concepita come potere assoluto e discrezionale. Qualcuno di tali difficoltà ha indubbiamente un peso, ma non arriva a infiarmare la personalità giuridica naturale della m. n. Se questa possiede un proprio essere sociale, effetto delle convergenze della volontà verso il conseguimento di un fine comune in favore della persona umana, si configura come un soggetto ben individuato, e come tale possiede, insieme con la personalità morale, anche la personalità giuridica, giacché il diritto soggettivo accompagna sempre e invariabilmente la persona. Una persona senza diritti è un controsenso. Dove si dà una persona fisica o morale esiste anche un titolare di diritti, indipendentemente da qualsiasi ordinamento giuridico positivo.
Stabilito il concetto di m. n. occorre ora fissare i diritti che le competono. A loro riguardo si è distinto tra diritti umani e diritti più particolarmente propri della nazionalità, chiamati culturali. La distinzione può essere accettata e mantenuta. Se si esamina, infatti, la serie dei diritti, ormai riconosciuti dalla coscienza giuridica dei popoli, sarà facile vedere come si possano dividere in doppio gruppo: diritti comuni a tutti gli uomini, prescindendo dalla loro appartenenza a una data m. n., quali la sicurezza della vita, l'eguaglianza civile e politica, la libertà personale e religiosa, e diritti specifici della nazionalità, quali sono quelli che riguardano la conservazione e lo sviluppo della propria cultura. Quest'ultimo gruppo merita una particolare menzione.
Un primo diritto riguarda l'esistenza e l'integrità del gruppo minoritario, generalmente non considerato a causa della già ricordata concezione atomistica della m. n., ma fondamentale come protezione giuridica di un bene, alla cui conservazione tende soprattutto ogni aggregato sociale. Connessa con la facoltà originaria d'essere è quella che si riferisce al suolo, dove la m. n. ha posto sede stabile, donde trae i mezzi di sussistenza e con il quale resta unità quasi in modo organico. Anche la m. n. ha una patria, amata e venerata con ardore di sentimento, nella quale ha diritto di risiedere indisturbata, donde l'ingiustizia del barbaro provvedimento dello scambio forzato delle popolazioni, in qualche caso adottato per risolvere il problema minoritario.
Un nucleo di diritti a parte, ai quali conviene più propriamente l'appellativo di culturali, riguardano le prerogative specifiche, che contrassegnano l'aggregato nazionale. Tra questi vanno menzionati il diritto all'uso della propria lingua e al suo insegnamento nelle scuole, al mantenimento delle proprie tradizioni e costumi e ai mezzi necessari a conservarli, svilupparli e tramandarli. Questo gruppo di diritti deriva immediatamente alla m. n. dal suo stesso essere di aggregato sociale naturale, la cui unione solidale dipende dai fattori della nazionalità, che specificano e contraggono il moto associativo di tendenza universale, e dal fine al quale tende la sua azione collettiva, volta al perfezionamento della persona umana.
Da quanto precede possono agevolmente essere dedotti i doveri dello Stato verso la m. n. e di questa verso lo Stato. Lo Stato ha il dovere di assicurare l'esistenza del gruppo etnico in quanto tale, la sua pacifica residenza nel suolo d'origine, il libero uso della lingua e tutti gli altri diritti culturali propri della nazionalità. Non gli è interdetta, tuttavia, una prudente e circospetta azione assimilatrice, purché venga svolta nel rispetto dei diritti sopra nominati. La m. n. a sua volta, come parte dell'intera organizzazione politica, rimane soggetta a tutti i doveri, che derivano dalla giustizia legale. Ha l'obbligo di cooperare al bene comune, della totale lealtà e sottomissione verso l'autorità legittima, dell'ubbidienza alle leggi, che la medesima emana per il mantenimento dell'ordine sociale e la prospettiva pubblica. Se il potere politico opera entro i limiti della giustizia, non le è in nessun modo lecito di tramare contro lo Stato, agitarsi e sollevarsi.
Un cenno soltanto fugace deve essere aggiunto alla protezione internazionale dei diritti delle m. n. e all'atteggiamento della Chiesa a loro riguardo. Lento è stato lo sviluppo della tutela internazionale. Un primo incerto albeggiare si ebbe con le capitolazioni, ottenute da Francesco I nel 1535 dalla Sublime Porta. Un passo ancora indeciso venne fatto con la pace di Vestfalia e con i trattati dopo di essa stipulati, nei quali il principio persecutorius cuius regio eius religio venne sostituito quello di una tal quale tolleranza in favore dei sudditi, che professavano religione diversa da quelle del sovrano. Gli interventi detti d'umanità, contro la tirannia esercitata dall'Impero ottomano, particolarmente sulle popolazioni balcaniche, nel Libano e nella Siria, appoggiati, dopo il Congresso di Parigi del 1856, dal cosiddetto concerto europeo, riconsacrano un principio, che a mano a mano si va facendo sempre più evidente alla coscienza dei popoli. Con il Trattato di Berlino del 1878 entra a far parte del diritto internazionale contrattuale un vero codice protettivo delle m. n. A loro difesa vennero imposte al Montenegro, alla Serbia e alla Romania, liberate dal giogo turco, e alla Turchia medesima, delle clausole, nelle quali si assicurava a tutti i cittadini, senza distinzione di razza o di religione, l'eguaglianza nei diritti civili e politici, nell'ammissione agli uffici pubblici e nell'esercizio delle professioni; la libertà e la pratica esterna del culto, dell'organizzazione gerarchica delle varie comunità religiose e delle loro relazioni con i capi spirituali.
Una migliore organizzazione ottenne la tutela internazionale delle m. n., dopo la prima guerra mondiale, con la creazione di un regime tutelare appropriato. Come si è accennato, le potenze vincitrici impostero alla Polonia e ad alcuni altri Stati delle clausole protettive, nelle quali vennero inclusi i seguenti diritti: alla vita e alla libertà; alla libera professione religiosa e all'esercizio del culto pubblico e privato, con la facoltà connessa di erigere, mantenere e controllare istituzioni caritative, religiose e culturali; alla perfetta eguaglianza politica e civile, all'uso della lingua nazionale e, in alcuni casi, d'importare con la medesima l'insegnamento primario. Questa protezione contrattuale ha assunto la forma di vera tutela internazionale delle m. n., in quanto le clausole che le riguardano furono poste sotto l'egida della Società delle Nazioni, la quale si riservava il diritto di vigilanza e d'intervento, per assicurarne l'osservanza, interdicendo allo Stato di apportarvi qualsiasi modificazione unilaterale. Il regime tutelare così costituito non fu esente da difetti, che lo resero in pratica inoperante, e tuttavia ha segnato una tappa importante nel progresso delle istituzioni giuridiche in favore della persona umana. Dopo la seconda guerra mondiale non è stato risuscitato. Il diritto internazionale si orienta ora verso una convenzione collettiva sulla protezione dei diritti umani, dei quali si è avuta una dichiarazione in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite (v. DIRITTI DELL'UOMO).
L'atteggiamento della Chiesa verso le differenze di stirpe, lingua, costumi e cultura è stato sempre di comprensione, apprezzamento e possibilmente di tutela. «La Chiesa», scrive Pio XII nella Summi pontificatus, «fedelissima depositaria della divina educatrice saggezza, non può pensare né pensa di intaccare o disistimare le caratteristiche particolari, che ciascun popolo con gelosa e comprensibile frezza custodisce e considera quale prezioso patrimonio». Senza addentrarsi nella storia della sua azione civilizzatrice, condotta con il massimo rispetto ai costumi dei popoli, quando questi erano compatibili con i principi della fede rivelata, basterà ricordare come nei concordati, stipulati nel periodo più recente, abbia avuto cura di proteggere l'uso della lingua delle varie nazionalità insieme con la libertà di culto. Il Concordato con la Polonia del 1915, quello con la Lituania del 1927 e con la Germania del 1933 sono testimoni di questa vigile protezione da parte della Chiesa.
A difesa poi dei diritti delle m. n. si sono sollevati gli ultimi papi. Benedetto XV, nel 1917, consigliava alle potenze belligeranti la considerazione, nella misura del possibile, delle giuste aspirazioni dei popoli, per coordinare gli interessi particolari al bene universale della società umana. In occasione della seconda guerra mondiale, Pio XII non ha mancato di rilevare la necessità di tener conto dei veri bisogni delle nazioni e di provvedere al rispetto e tutela delle m. n., per la costituzione d'un ordine fondato sulla morale e sulla giustizia. Nell'allocuzione natalizia del dic. 1939 affermava: «In particolare, un punto, che dovrebbe attirare l'attenzione, se si vuole un migliore ordinamento dell'Europa, riguarda i veri bisogni e le giuste richieste delle nazioni, come pure delle m. n.». Più espressamente e diffusamente nel messaggio natalizio del 1941, dove condanna l'oppressione dei nuclei minoritari, dichiarando che «nel campo di un nuovo ordinamento fondato sui principi morali, non c'è posto per l'oppressione aperta o subdola delle peculiarità culturali e linguistiche delle m. n., per l'impedimento e la contrazione delle loro capacità economiche, per la limitazione e l'abolizione della loro fecondità naturale».